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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1980

Cassazione n. 34518/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1980 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che i tre motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di tentato furto in abitazione in luogo della prospettata qualificazione quale violazione di domicilio — sono indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) e sono comunque manifestamente infondati in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563), alla luce di un giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle specifiche modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e la Corte territoriale ha dato conto che l'interruzione dell'attività criminosa era riconducibile al sopraggiungere della persona offesa; e tanto esclude, logicamente, la possibilità di qualificare i fatti nei termini prospettati dalla difesa; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1980 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di tentato furto in abitazione; - che i tre motivi di ricorso - che deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine alla qualificazione dei fatti in termini di tentato furto in abitazione in luogo della prospettata qualificazione quale violazione di domicilio — sono indeducibili in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pag. 3 della sentenza impugnata) e sono comunque manifestamente infondati in quanto gli atti sono diretti in modo non equivoco a commettere un delitto quando, in sé considerati, e quindi nella loro struttura ontologica, nonché per il contesto nel quale si inseriscono, sono tali da rivelare, secondo le norme di esperienza e secondo quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 4033 del 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563), alla luce di un giudizio da operarsi ex ante in rapporto alle circostanze di fatto ed alle specifiche modalità della condotta (Sez. 5, Sentenza n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768) e la Corte territoriale ha dato conto che l'interruzione dell'attività criminosa era riconducibile al sopraggiungere della persona offesa; e tanto esclude, logicamente, la possibilità di qualificare i fatti nei termini prospettati dalla difesa; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M