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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10111/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , che ha proposto vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile emergendo mere deduzioni di fatto, asserite, e rivalutazioni del merito anche in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali: si contesta il rilievo dello stato ancora rustico e quindi non ultimato del locale abusivo contrapponendo ad esslil dato della sua effettiva "destinazione funzionale" quale elemento che come tale fonderebbe il travisamento della prova e il vizio di motivazione, illogica, della sentenza, nonostante il noto principio per cui lo stato rustico di un' opera ne segna senza dubbio la sua sicura non ultimazione ed in proposito va altresì ribadito che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso).

Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , che ha proposto vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile emergendo mere deduzioni di fatto, asserite, e rivalutazioni del merito anche in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali: si contesta il rilievo dello stato ancora rustico e quindi non ultimato del locale abusivo contrapponendo ad esslil dato della sua effettiva "destinazione funzionale" quale elemento che come tale fonderebbe il travisamento della prova e il vizio di motivazione, illogica, della sentenza, nonostante il noto principio per cui lo stato rustico di un' opera ne segna senza dubbio la sua sicura non ultimazione ed in proposito va altresì ribadito che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso). Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati; Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così
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