CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 33049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31839-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 259, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 633/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Paola per sentir dichiarare l’esistenza di un diritto di servitù di passaggio carrabile per accedere alla via pubblica su una striscia di terreno dei convenutie l’illegittimità della chiusura di detta area. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale e per il denegato caso di suo accoglimento, la condanna degli attori al pagamento della metà dei costi sostenuti dai convenuti per il livellamento del terreno, nonché di una indennità per il transito. Con sentenza n. 611/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando l’esistenza della servitù di passaggio ed ordinando la rimozione del manufatto che ne precludeva illibero esercizio. Con la sentenza impugnata, n. 633/2021, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rigettando le domande proposte dagli attori in prime cure. Questi ultimi propongono ricorso affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso Laino e Prisco. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha formul ato , ai sensi dell’art. 380 - bis c .p.c., proposta di accoglimento del quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei primi tre, che il Collegio non condivide. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano infatti la violazione dell’art. 1062 c.c. perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente valorizzato l’assenza dei segni visibili dell’esercizio della servitù, senza avvedersi che ciò era dovuto alla condotta dei controricorrenti, che li avevano eliminati. La censura è inammissibile, perché la Corte di Appello, all’esito di valutazione in punto di fatto non utilmente censurabile in sede di legittimità, ha escluso il conseguimento della dimostrazione della preesistenza del passaggio, ai fini della configurazione dellaservitù per destinazione del padre di famiglia, per mancanza di opere visibili e, dunque, del requisite dell’apparenza della servitù. Sul punto, va ribadito che “L'accertamentodell'apparenza della servitù, al fine di stabilire se questa possa essere acquistata per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, è una "quaestio facti" rimessa alla valutazione del giudice del merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Sez.2, Sentenza n. del 25/01/2001 , Rv. 543448; conf. Cass. Sez.2, Sentenza n. del 17/02/2005 , Rv. 581120). Con il quarto motivo,che merita di essere esaminato prima del secondo e terzo, poiché connesso alprimo, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 345, 346 e 190 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato le richieste istruttorie che gli appellati avevano riproposto in secondo grado, al fine di dimostrare che i segni visi bili dell’esercizio del diritto reale in contestazione, originariamente esistenti, erano stati eliminati dagli appellanti. Al riguardo, va osservato che la Corte di Appello ha affermato che “Neppure può accogliersi la richiesta di espletamento della prova testi formulata dagli appellati in via subordinata posto che la stessa non è stata dai medesimi reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, come era loro onere” (cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Sul punto, questa Corte ha recenteme nte affermato il principio per cui “Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi”(Cass. Sez. 2 , Sentenza n. del 10/11/2021, Rv. 662750; in particolare, in un contesto in cui all'udienza di precisazione delle conclusioni il delegato del dominus si era riportato genericamente "ai propri scritti ed atti" , omettendo di reiterare specificamente le richieste istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e nella memoria ex art.184 c.p.c., questa Corte ha cassato la pronuncia di appello, secondo cui le richieste erano da intendersi abbandonate, ritenendo che fosse, invece, necessario un maggiore approfondimento sul contegno processuale della parte, tenendo conto anche della linea difensiva adottata; in senso conforme, cfr. anche Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. del 04/04/2022 , Rv. 664646 ). L'affermazione della Corte distrettuale sopra riportata, di conseguenza, non è in linea con il recente orientamento giurisprudenziale appena richiamato. Ciò, tuttavia, non conduce all’accoglimento della censura in esame, poiché essa non è sufficientemente specifica: la parte ricorrente , infatti, non riporta i capitoli di prova che avrebbe voluto fossero ammessi, così non consentendo al Collegio la verifica della loro decisività, nè indica la condotta processuale che renderebbe, in concreto, rilevante, ai fini della decisione,la prova non ammessa dal giudice di merito . Con il secondo motivo , i ricorrenti lamentano l’omesso esame del fatto che l’area oggetto di causa (identificata come particella 885) era già gravata dalla servitù al momento della vendita del fondo ai controricorrenti, per effetto di titolo trascritto anteriormente. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano l’omesso esame del fatto che una scrittura privata non è utilmente opponibile ad un titolo precedentemente trascritto. Le due censure, suscettibili di trattazione congiunta, vertono sulla ricostruzione, operata in punto di fatto dalla Corte di Appello , dellaparticella sulla quale dovrebbe insistere la servitù. S econdo la prospettazione dei ricorrenti si configurano, in particolare, una sequela di atti, nel primo dei quali, a favore dei controricorrenti, non si farebbe menzione della servitù passiva; nel secondo atto, invece, con il quale i ricorrenti ebbe ro ad acquistare la loro proprietà, la servitù attiva è menzionata, m a non a carico della particella che aveva costituito oggetto della prima cessione, bensì di un’altra, la quale ultima, poi, sarebbe stata a sua volta ceduta a i medesimi acquirenti del primo atto, con successiva scrittura non registrata né trascritta. L’errore della Corte di Appello consisterebbe –secondo la parte ricorrente– nell’aver affermato che,siccome il primo atto non contemplava alcuna servitù passiva, la menzione del diritto di passaggio nel secondo trasferimento sarebbe stata ininfluente. Alla luce della successione temporale proposta dai ricorrenti, infatti, il comune dante causa delle due parti sarebbe stato, a l momento della seconda cessione, ancora proprietario del terreno sul quale insisterebbe il diritto reale oggetto di causa; terreno che, p oi , sarebbe stato successivamente ceduto agli aventi causa del primo atto con un terzo, e distinto, trasferimento. Quest’ultimo, tuttavia, secondo la stess a parte ricorrente, sarebbe avvenuto con scrittura non registrata né trascritta, e dunque di data incerta e non opponibile ai terzi: categoria, quest’ultima, nella quale gli stessi ricorrenti ricadono, posto che essi non aveva no preso parte al terzo atto di trasferimento di cui si discute. Inoltre, le censure in esame non si confront ano con la valutazione in punto di fatto che la Corte di Appello ha condotto in relazione alle caratteristiche del diritto reale oggetto di causa, escludendolo per difetto di apparenza. Di fronte a detta affermazione, infatti, l’individuazione della particella sul la quale l'ipotetico passaggio sarebbe stato esercitato diventa irrilevante, poiché il giudice di merito ha escluso finance la prova della sua esistenza. La memoria depositata dalla parte ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale non contiene argomenti ulteriori rispetto al ricorso, essendo meramente riproduttiva dei motivi in esso esposti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibileil ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q