CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23137/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, l'imputato lamenta la violazione dell'art.133 cod. pen. e dell'art. 99, comma 4, cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argornentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con gli orientamentci consolidati della giurisprudenza di legittimità. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione in sentenza, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, quanto alla doglianza riguardante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna tra il fatto di cui alla sentenza impugnata e quello già giudicato con sentenza irrevocabile, che la Corte di merito ha offerto adeguata giustificazione in ordine alle ragioni escludenti la ricorrenza del presupposto dell'unicità del disegno criminoso. Ritenuto, quanto alla riconosciuta recidiva, che la motivazione espressa sul punto è immune da censure, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali annoverati, suscettibili di rivelare la sua propensione alla commissione di reati contro il patrimonio, propensione rafforzatasi nel tempo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di leoCirnità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 5 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]