CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 01136/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato consente di rilevare che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice ha puntualmente motivato circa l'impossibilità di svolgere un giudizio di affidabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ed è pervenuto al rigetto delle istanze avanzate dalla difesa sulla base di una pluralità di elementi di segno negativo, quali i precedenti penali, le revoche delle misure alternative alla detenzione concesse in precedenza e il contenuto della relazione di sintesi dell'equipe della Casa di reclusione di Altamura; il ricorrente, al contrario, si limita ad affermare la mancata rilevazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, della sussistenza di elementi positivi per la posizione del prevenuto e l'assenza di una valutazione condotta sui comportamenti attuali dello stesso, senza però confrontarsi in maniera specifica con quanto esposto in motivazione dal citato giudice); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.