CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17570/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza al vaglio odierno del Collegio è stata pronunziata il 7novembre 2025 e depositata il 12 gennaio 2026 dalla Corte di appello di Bari,quale giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio dopo annullamento della primasezione penale di questa Corte di un precedente provvedimento emesso dallastessa Corte distrettuale, adita da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 673 cod. proc.pen.2. Gli accadimenti processuali possono essere così sintetizzati.[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in Romania alla pena dicinque anni di reclusione per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso difatture per operazioni inesistenti commesso in Romania il primo agosto 2008, consentenza nr.584 resa in data 22 marzo 2018 dal Tribunale di Bucarest (confermatadalla Corte di Appello di Bucarest in data 30 ottobre 2019).Con sentenza del 22 settembre 2020 (irrevocabile il 26 novembre 2020)nell'ambito del proc. nr.012/20 MAE, la Corte di Appello Bari aveva rifiutato laconsegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria della Romania e aveva riconosciuto lasentenza rumena di cui sopra, disponendo l'esecuzione della pena in Italia.Con istanza ex art. 673 cod. proc. pen. del 10 febbraio 2024, il condannatoaveva chiesto alla Corte di Appello di Bari la revoca della sentenza italiana diriconoscimento di quella rumena, dando rilievo alla decisione della CorteCostituzionale della Romania nr.297 del 26 aprile 2018, che aveva dichiaratocostituzionalmente illegittimo l'art. 155 comma 1 del nuovo codice penale rumenonella parte in cui prevedeva che l'interruzione del termine di prescrizioneconseguisse a qualsiasi atto processuale; dalla pronunzia di incostituzionalitàsarebbe conseguito – a detta dell’istante − che il reato si era prescritto in data 11febbraio 2017 e, quindi, anteriormente alla sentenza di condanna del 22 marzo2018, tenuto conto del termine di anni sette e mesi sei e della sospensione di unanno.Con ordinanza resa in data 16 aprile 2024 (depositata il 23 aprile 2024) laCorte di Appello di Bari aveva accolto la richiesta del condannato, revocando lasentenza resa in data 22 settembre 2020 dalla Corte di Appello Bari, nella partein cui aveva statuito il riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza dicondanna rumena, ed aveva ordinato la definitiva cessazione dell'esecuzione dellapredetta sentenza.Questo provvedimento era stato impugnato dal Procuratore generaledistrettuale e la prima sezione penale di questa Corte, il 18 settembre 2024, avevaannullato l’ordinanza della Corte territoriale, ritenendo errato il metodo adoperatodalla Corte dell’esecuzione allorché aveva ritenuto che l’interpolazione della normasulla prescrizione dovuta alla decisione della Corte costituzionale rumena avessedeterminato la prescrizione del reato prima della sentenza di condanna, senzatuttavia interpellare, sul punto, lo Stato rumeno e, di fatto, operando unavalutazione autonoma della disciplina interna dello Stato di emissione che lo Statodi esecuzione non può compiere se non trascurando la prerogativa dello Statoemittente di interpretare il diritto nazionale.In ottemperanza al vincolo di rinvio, la Corte di appello di Bari hainterpellato, attraverso il Ministero della giustizia, l’autorità giudiziaria rumena,che ha fornito una risposta negativa quanto alla maturazione del termine diprescrizione del reato ascritto all’imputato prima della condanna. All’esito, la Corteterritoriale, con l’ordinanza del 7 novembre 2025 impugnata con il ricorso oggi inesame, ha respinto la richiesta difensiva di revoca della sentenza della Corte diappello di Bari che aveva sancito l’esecutività della sentenza rumena.3. Contro il provvedimento della Corte di appello di Bari del 7 novembre2025 il condannato ha presentato ricorso a mezzo del difensore di fiducia, che hasviluppato cinque motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessariper la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 627 e 125,comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione e deduce, nella sostanza, laviolazione del vincolo di rinvio rispetto alla sentenza della Corte di cassazione.Un primo indicatore della sottrazione al dictum della sentenza rescindentesi ricaverebbe – assume il ricorrente – dal fatto che la Corte di appello ha indicatola sentenza di annullamento con rinvio emessa il 18 settembre 2024 comecontrassegnata dal numero 2819 invece che dal numero 46290.Quanto al profilo contenutistico, secondo il ricorrente la sentenza diannullamento con rinvio, facendo leva sull’art. 17 d.lgs. 161 del 2010, non avrebbeimposto una cieca obbedienza del giudice italiano rispetto a quello rumeno, maavrebbe solo richiesto una previa interlocuzione con l’autorità rumena, fermorestando il potere di apprezzamento del giudice dell’esecuzione, la possibilità diquest'ultimo di intervenire ex art. 673 cod. proc. pen. e quella di rilevare laprescrizione del reato. In sostanza, la tesi propugnata dal ricorrente è quella cheil parere dell’autorità dello Stato della condanna sarebbe obbligatorio ma nonvincolante.Il ricorrente agita a sostegno della propria esegesi il provvedimento dellaCorte di appello di Bucarest del 23 aprile 2025 che aveva escluso che la decisionedella Corte di appello italiana che aveva revocato la sentenza di riconoscimentoavesse travalicato i limiti della disciplina europea (in particolare della decisionequadro 2008/909/GAI) e che aveva respinto il rimedio apprestato dal condannatosolo perché l’ordinanza suddetta era ancora sub iudice.3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 17, 19 e 22della decisione Quadro 2008/909/GAI e degli artt. 10, 12 e 24 del d.lgs. 161 del2010, nonché dell’art. 82 TFUE.Ancora una volta il ricorrente sostiene la violazione del vincolo di rinvio daparte della Corte barese per avere recepito acriticamente la nota dell’autoritàrumena del 9 giugno 2025. Al contrario, l’art. 17 della decisione quadro suddettariconosce alla Stato di esecuzione una competenza piena ed esclusiva in tema diesecuzione della sanzione, sottratta allo Stato emittente, salvo il caso di revisionedella condanna da parte di quest'ultimo ex art. 19 della decisione Quadro. Eccettoquesto caso limite, dunque, il giudice dell'esecuzione italiano può dirsi dotato ditutte le competenze che avrebbe rispetto ad una sentenza italiana e, quindi, anchequello di revocarla prendendo atto della maturazione del termine prescrizionale aseguito dell’intervento della Corte costituzionale rumena sulla disciplina interna diquello Stato che regola la causa estintiva. In questo senso, la Corte distrettualeavrebbe tratto dalla sentenza della prima sezione penale un principio di diritto cheessa non aveva formulato, cioè che il giudice emittente conservi una sorta diesclusiva nel vagliare se la prescrizione sia maturata prima della sentenza diappello a seguito della pronunzia della Corte costituzionale che ha inciso in bonampartem sul regime prescrizionale, mentre questo rientra nella competenza delgiudice dell'esecuzione italiano adito ex art. 673 cod. proc. pen.. L’interlocuzionepreventiva – prosegue il ricorrente – servirebbe solo a dare luogo ad una forma dicooperazione e informazione e ad evitare invasioni di campo del giudice italianorispetto alle prerogative di quello estero quanto alla possibilità di sottoporre arevisione la sentenza di condanna.A sostegno della tesi propugnata, il ricorrente cita la sentenza emessa dallaCorte di appello di Bari con riferimento alla concorrente nel reato, laddove la Corteaveva rivendicato la propria competenza a decidere sulla prescrizione.L’interpretazione prediletta dalla Corte territoriale contrasterebbe con l’art.82 TFUE, perché svuoterebbe di contenuto il meccanismo del reciprocoriconoscimento, attribuendo ad una mera comunicazione dello Stato emittente lapossibilità di incidere sull’esecuzione da parte del giudice italiano.3.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 17 della decisioneQuadro 2008/909/GAI e il principio del primato del diritto dell’Unione nonché iprincipi sanciti dalla Corte di appello di Bucarest con la decisione n. 206/C del 23aprile 2025.Innanzitutto, sarebbe erronea la considerazione della Corte distrettualesecondo cui il giudizio di rinvio non poteva tenere conto della memoria difensivadel 24-25 giugno e della produzione documentale del 4 luglio 2025 da parte delladifesa.La memoria difensiva del 24 giugno, infatti, non aveva introdotto alcunaquestione nuova, ma aveva solo argomentato a sostegno della tesi difensiva edaveva contestato l’erroneità della nota del Tribunale di Bucarest del 9 giugno 2025;la parte, inoltre, aveva allegato la sentenza della Corte di appello di Bucarest del23 aprile 2025.Il ricorrente poi rivolge le proprie critiche ancora una volta al rilievodefinendola una «comunicazione amministrativa» e discapito dell’importanza dellasentenza della Corte di appello di Bucarest del 23 aprile 2025, che aveva rigettatol’istanza promossa dalla difesa dell’odierno ricorrente sol perché la decisione dellaCorte di appello di Bari del 16 aprile 2024 non era definitiva, affermando tuttaviache essa non aveva oltrepassato i limiti della decisione Quadro 2008/909/GAI eche l’unica ragione per il rigetto del ricorso era solo che la decisione italiana nonera passata in giudicato.3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, protocollo 7della CEDU e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea edell’art. 82 TFUE, sostenendo che la rinnovata attivazione delle autorità giudiziarierumene e l’emissione del mandato esecutivo n. 1988 del 26 giugno 2024(conseguente all’ordinanza della Corte di appello di Bari che aveva negatol’esecuzione) configurerebbe il pericolo di una duplicazione esecutiva. Questopericolo sarebbe stato del tutto trascurato dalla Corte distrettuale.3.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 125, comma 3,cod. proc. pen. e dell’art. 111, comma sesto, Cost. e vizio di motivazione quantoalla pretermissione della sentenza emessa dal Tribunale di Bucarest in relazione alcoimputato, la cui esecuzione era cessata perché il reato a suo carico eraprescritto.Innanzitutto, la Corte territoriale avrebbe errato quando aveva ritenuto chei titoli di reato fossero diversi, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispondevano dello stessoreato, sia pure a vario titolo, il che non rende diversi né gli addebiti né i regimiprescrizionali, ma può condurre solo a ritenere un diverso grado di partecipazionee una diversificazione del trattamento sanzionatorio. La diversità di posizione(autore o complice) e la recidiva – scrive il ricorrente – non inciderebbero sultermine prescrizionale. In secondo luogo – assume il ricorrente – la decisioneavversata incorrerebbe in una contraddizione interna insanabile rispettoall’ordinanza dell’11 luglio 2025, nella quale la Corte aveva negato l’immediatoeffetto impeditivo/estintivo della pronunzia rumena di revocazione quanto alcoimputato [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che essa non spiegasse immediata efficaciaparalizzante sull’esecuzione; nel presente procedimento invece − prosegue ilricorrente – la medesima Corte ha svalutato la stessa sentenza di revocazionecome irrilevante per ragioni soggettive. Tale oscillazione interpretativaconfigurerebbe – a giudizio del ricorrente − un vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto.2. Prendendo le mosse dall’esordio del primo motivo di ricorso, il Collegioritiene del tutto priva di rilievo la notazione critica del ricorrente quanto all’errorein cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nell’indicare il numero della sentenzadella prima sezione penale di questa Corte che aveva annullato con rinvio laprecedente ordinanza; è semplicemente accaduto, infatti, che la Corte di appelloha annotato nel provvedimento impugnato il numero cronologico sezionale dellapronunzia (2819) piuttosto che quello cronologico generale (46290), mentrenessun dubbio sussiste, né esso è dedotto dal ricorrente, circa la correttaindividuazione della sentenza rescindente da parte della Corte del rinvio.3. Ciò posto, il cuore del ricorso – oggetto dei primi tre motivi − è lacontestazione della rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla rispostadell’autorità giudiziaria rumena quanto alle implicazioni dell’intervento della Cortecostituzionale rumena e del legislatore di quello Stato sulla prescrizione del reatodefinitivamente attribuito a [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, la soluzione del tema critico posto dal ricorso non può che basarsisu due capisaldi che dovevano orientare la Corte del rinvio, ossia la sentenzarescindente e il quadro normativo applicabile nella specie.3.1. Quanto al primo aspetto, la prima sezione penale, dopo avere ricordatole prerogative dello Stato di esecuzione, ha richiamato l'art. 17, comma 1, d.lgs.7 settembre 2010, n. 161, ed ha individuato la necessità, inderogabile, di unaprevia interlocuzione tra lo Stato di esecuzione e quello di emissione al fine di«contemperare la generale competenza del giudice dello Stato che ha operato ilriconoscimento e la conseguente soggezione del rapporto esecutivo alle leggiitaliane (attestata anche dall'espressa previsione dell'applicazione delledisposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia) con la persistente titolarità, incapo allo Stato di emissione, del potere\dovere di vagliare eventualisopravvenienze fattuali o giuridiche, che ispira anche il dettato del comma 2dell'art. 17, a tenore del quale “La revisione della sentenza di condanna trasmessaper l'esecuzione spetta esclusivamente all'autorità dello Stato di emissione”».Secondo la prima sezione penale, invece, la prima ordinanza era viziataperché il Collegio aveva «ritenuto di prendere atto, in piena autonomia e, perquanto consta, sulla scorta delle sole allegazioni dell'istante, della sussistenza dellecondizioni per procedere all'invocata revoca della sentenza di riconoscimento».Tanto aveva pretermesso le prerogative dell’autorità giudiziaria rumena «inordine all'esercizio di un'attività tipicamente interpretativa del diritto di quelloStato, da svolgere alla luce delle specifiche connotazioni della vicenda processualeche ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e dell'interpolazione della disciplina interna in tema diprescrizione».L’autonomia manifestata dal primo giudice dell'esecuzione aveva cosìoltrepassato l’«imprescindibile limite, sul piano sia logico che giuridico» costituitodal «potere di interpretazione spettante al giudice dello Stato di emissione».In definitiva, il quadro tracciato dalla prima sezione penale pone in luce laprimazia della valutazione dello Stato di emissione quanto al vaglio delleripercussioni, sulla specifica vicenda processuale di [OSCURATO:PERSONA], delle novità in materiadi prescrizione, da valutarsi anche alla luce delle specificità del percorsoprocessuale seguito dal ricorrente e delle connotazioni, anche circostanziali,dell’addebito. Proprio la sentenza rescindente individua come imprescindibilelimite − logico oltre che giuridico − al potere del giudice dell'esecuzione leprerogative interpretative dello Stato di emissione.Ne consegue che la tesi del ricorrente, secondo cui il parere formulato dalloStato di emissione – concretizzazione di quella “imprescindibile” interlocuzioneimposta dalla pronunzia di annullamento con rinvio − non avrebbe valorevincolante, si scontra con l’unica lettura che può darsi alla sentenza rescindente,ossia quella che l’autorità giudiziaria italiana non può prescindere dal rispetto delladecisione dello Stato di emissione quando vi siano questioni che mettano indiscussione l’esistenza della sentenza da eseguire.3.2. Questa lettura della sentenza di annullamento con rinvio, d’altra parte,è l’unica coerente con il quadro normativo di riferimento e con la giurisprudenzadi questa Corte.L’art. 17 della Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione delprincipio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano penedetentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzionenell'Unione europea, prevede che «1. L’esecuzione della pena è disciplinata dallalegislazione dello Stato di esecuzione. Le autorità dello Stato di esecuzione sonole sole competenti, fatti salvi i paragrafi 2 e 3, a prendere le decisioni concernentile modalità di esecuzione e a stabilire tutte le misure che ne conseguono, compresii motivi per la liberazione anticipata o condizionale». L’art. 19 recita «1. L’amnistiao la grazia possono essere concesse dallo Stato di emissione nonché dallo Stato diesecuzione. 2. Solo lo Stato di emissione può decidere sulle domande di revisionedella sentenza che irroga la pena da eseguire in virtù della presente decisionequadro».La decisione quadro appena ricordata trova corrispondenza nella disciplinadi adeguamento, costituita dal d.lgs. 10 settembre 2010 n. 161, che, all’art. 16,prevede che «1. Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena èeseguita secondo la legge italiana. Si applicano altresì le disposizioni in materia diamnistia, indulto e grazia. La pena espiata nello Stato di emissione è computataai fini dell'esecuzione». L’art. 17 recita: «1. Quando lo Stato di emissione adottauna decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano,immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziariacompetente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia,non appena informata. 2. La revisione della sentenza di condanna trasmessa perl'esecuzione spetta esclusivamente all'autorità dello Stato di emissione».Da questo quadro discende una ripartizione di competenze tra lo Stato diesecuzione e quello di emissione che vede il primo titolare del potere di valutare,secondo la legge italiana, amnistia, indulto e grazia e tutti gli aspetti concernentil’esecuzione della pena, che va eseguita, quindi, secondo la nostra disciplinainterna. Di contro, è opinione del Collegio che resti ferma la prerogativa, esclusiva,dello Stato di emissione di pronunziarsi su ogni questione che imponga unarivisitazione del percorso processuale interno che ha condotto alla sentenza postain esecuzione. Siffatta conclusione fonda sul dato normativo che sancisce, alcomma 2 dell’art. 17, la competenza esclusiva dello Stato emittente sulla“revisione” della sentenza. Revisione che – trattandosi di un termine mutuato dalladecisione quadro – non va intesa secondo le categorie del nostro ordinamentoprocessuale, immaginandola riservata ai casi di cui all’art. 630 cod. proc. pen., mache deve essere interpretata come locuzione ampia, destinata a ricomprenderetutti i casi in cui sopravvengano accadimenti di natura fattuale, normativa oprocessuale che impongano di infrangere il giudicato.Tale ripartizione di attribuzioni tra i due Stati interessati è stata già accoltada questa Corte che, in un caso analogo a quello di [OSCURATO:PERSONA], in cui pure si facevanovalere le sentenze della Corte costituzionale rumena in materia di prescrizione, haaffermato il principio secondo cui, a seguito del riconoscimento della sentenza dicondanna emessa in altro Stato membro dell'Unione Europea, la competenza dellaCorte di appello è limitata alle questioni che attengono all'esecuzione della stessa(attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela dellecondizioni detentive, applicazione dell'amnistia e dell'indulto), mentre l'esamedelle questioni di fatto o di diritto potenzialmente idonee ad incidere sulmantenimento del giudicato è rimesso all'esclusiva attribuzione dell'autoritàgiudiziaria dello Stato di emissione (Sez. 1, n. 42147 del 10/09/2024, Gheorghe,Rv. 287253 – 01). La prima sezione penale ha sottolineato la ripartizione disopravvenienze potenzialmente idonee a determinare la revoca del titoloesecutivo. Secondo la sentenza Gheorghe, «La competenza esecutiva - qui siintendono per sintesi gli accadimenti post giudicato e post riconoscimento dellasentenza emessa in diverso paese UE - è infatti ripartita tra le due sfere digiurisdizione, posto che secondo la suddetta decisione quadro : a) da un lato vi èapplicazione della legislazione, in tema di esecuzione della pena, dello Stato diesecuzione ai sensi dell'articolo 17; b) dall'altro residuano attribuzioni dello Statodi emissione, in via esclusiva, sulle domande di revisione della sentenza ai sensidell'articolo 19 comma 2; c) ed ancora, vi sono attribuzioni biunivoche come quellein tema di amnistia o grazia». Il precedente in esame ha altresì escluso che latraduzione delle regole contenute nella decisione quadro conduca all’attribuzioneal giudice della esecuzione (la Corte che ha deliberato il riconoscimento dellasentenza straniera) di ogni questione di diritto potenzialmente incidente sulmantenimento del giudicato, circoscrivendo tale potere – in forza dell’art. 16,comma 1, d.lgs. 161 del 2020 − alle sole questioni esecutive in senso stretto(attribuzione di benefici penitenziari, ammissione a misure alternative, tutela dellecondizioni detentive nonché applicazione di istituti come l'amnistia o l'indulto). Dicontro la prerogativa riservata in via esclusiva allo Stato di emissione riguarda unaspetto diverso ossia «tutte le ipotesi di rivedibilità» del titolo, sia per nova infatto, sia per «l’emersione di aspetti in diritto, tali da involgere una valutazioneinterpretativa di istituti e regole giuridiche che fondano il mantenimento dellaeseguibilità della pena secondo le regole dello Stato di emissione».3.3. A ciò si aggiunge, nello specifico della situazione di [OSCURATO:PERSONA], un’altraosservazione, che è resa possibile dall’esame degli atti, consentito dalla naturaprocessuale della questione esaminata, che attiene al rilievo da attribuireall’interlocuzione con lo Stato emittente. La risposta inviata il 4 giugno 2025 allaCorte di appello di Bari – come in parte già rimarcato nell’ordinanza impugnata evanamente contestato dal ricorrente − proviene non già da un’autoritàamministrativa, ma dal Giudice responsabile della cooperazione giudiziariainternazionale in materia penale del Tribunale di Bucarest, organo evidentementedeputato, secondo l’ordinamento interno rumeno, a fornire riscontro alla richiestainviata dalla Corte di appello di Bari tramite il nostro Ministero della Giustizia. Talenota offre dati utili per la verifica della correttezza della decisione avversata pervarie ragioni e non solo perché ha espressamente escluso che fosse maturata laprescrizione in capo a [OSCURATO:PERSONA] prima della sentenza di condanna. Nella medesimanota, infatti, l’organo deputato ha rivendicato la competenza esclusiva dell’autoritàgiudiziaria rumena sul punto − «in quanto non si tratta di una questione diesecuzione della pena riconosciuta dalle autorità italiane, ma piuttosto di unaquestione di merito dell’accusa» − ed ha anche segnalato che, il 14 giugno 2022,[OSCURATO:PERSONA] aveva presentato ricorso per l’annullamento della decisione di confermadella condanna in ragione della maturazione del termine prescrizionale in dataanteriore alla sentenza della Corte di appello di Bucarest e che detto ricorso erastato respinto, precisando che si trattava dell’unico rimedio straordinario internoche il ricorrente aveva a disposizione.Ne consegue che, nel caso di specie, il dato dirimente non è solo l’opinioneespressa dal Giudice responsabile della cooperazione giudiziaria del Tribunale diBucarest, ma anche la presa d’atto che era stata già attivata, su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA],una procedura tesa alla caducazione della sentenza sulla base della ridefinizionedelle regole in materia di prescrizione e che tale mozione era stata esaminata edisattesa dal Giudice nazionale. Questa constatazione priva di significato i ripetutiriferimenti del ricorrente ad una decisione della Corte di appello di Bucarest inmateria di esecuzione (per la precisione relativa all’ «annullamento del mandatoper l’esecuzione della pena detentiva») riguardante il medesimo imputato che −in una sorta di obiter – aveva validato l’esegesi alla base della prima decisionedella Corte barese, quella poi annullata dalla prima sezione penale; a tacer delfatto che, sul punto, il ricorso appare aspecifico, nella misura in cui la Corte diappello di Bari, nel provvedimento impugnato, ha osservato che la rispostadell’autorità rumena deputata alla cooperazione internazionale è successiva allasentenza indicata dalla parte.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, protocollo 7della CEDU e dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea edell’art. 82 TFUE ed evidenzia il pericolo di una duplicazione esecutiva.Il ricorso non è, sul punto, fondato, giacché la valutazione a farsi deve oggiriguardare eventuali vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen. del provvedimentoimpugnato, e non già sue eventuali implicazioni che, peraltro, potranno essereaffrontate una volta instaurato, anche su iniziativa o sollecitazione di parte, ilflusso comunicativo tra gli Stati circa l’evoluzione del procedimento in executivisconclusosi con la sentenza oggi deliberata da questa Corte, che rende definitivo ilrigetto della richiesta ex art. 673 cod. proc. pen. di revoca della sentenza diriconoscimento di quella rumena, dando nuovamente corso all’esecuzione giàavviata in Italia.5. Il quinto motivo di ricorso insiste sulla pretermissione della decisioneconcernente il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ma non si confronta con la risposta che, sulpunto, ha offerto la Corte distrettuale, laddove ha segnalato che le due posizionierano diverse anche perché [OSCURATO:PERSONA] era gravato − a differenza del correo – darecidiva. Peraltro, proprio la circostanza che sia stata l’autorità giudiziaria rumenae non quella italiana a revocare la sentenza nei confronti del coimputato costituiscela controprova della correttezza della conclusione sopra illustrata circa lacompetenza esclusiva dello Stato di emissione in questa materia.6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 24/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]