Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13328/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile in quanto interamente versato in fatto.

Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa.

Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168).

Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510).

Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); - che manifestamente infondato è il tema proposto nella memoria contenente motivi nuovi con i quali si intende applicare al procedimento in esame gli effetti della sentenza 06/07/2021, n. 140 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella

I. 24/04/2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30/06/2020; - che, tuttavia, la pronuncia menzionata ha riguardo alle previsioni destinate ad operare nella seconda fase dell'emergenza pandemica; - che, infatti, l'art. 83, ai commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, per quanto attiene ai processi penali, ha disposto in via generale e obbligatoria, salvo alcune eccezioni, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15/04/2020e la sospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» dal 09/03 al 15/04/2020; - che su tali disposizioni è, poi, intervenuto l'art. 36 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23, convertito, con modificazioni, nella

I. 06/06/2020, n. 40, che ha stabilito che il termine del 15/04/2020, previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, fosse prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che, pertanto, resta estranea alla disciplina dichiarata illegittima da Corte cost.140/2021 la sospensione dei termini prescrizionali, di cui al comma 4 dell'art. 83, che ha operato dal 09/03 2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (che, al contrario, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: Corte cost., 23/12/2020, n. 278); - che, nella specie, pertanto, il rinvio dal 12/04/2020 al 11/05/2020 deve nella specie essere considerato rilevante come causa di sospensione, per un totale di 29 giorni; - che pertanto, l'ordinario termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto dei 29 giorni sopra indicati, scadeva proprio in data 11/12/2020, data nella quale è intervenuta la decisione della Corte d'appello di Torino; - che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] gli eS ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile in quanto interamente versato in fatto. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167); in altri termini, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406); - che manifestamente infondato è il tema proposto nella memoria contenente motivi nuovi con i quali si intende applicare al procedimento in esame gli effetti della sentenza 06/07/2021, n. 140 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 83, comma 9, del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella I. 24/04/2020, n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30/06/2020; - che, tuttavia, la pronuncia menzionata ha riguardo alle previsioni destinate ad operare nella seconda fase dell'emergenza pandemica; - che, infatti, l'art. 83, ai commi 1 e 2, del d.l. n. 18 del 2020, per quanto attiene ai processi penali, ha disposto in via generale e obbligatoria, salvo alcune eccezioni, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15/04/2020e la sospensione dei «termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali» dal 09/03 al 15/04/2020; - che su tali disposizioni è, poi, intervenuto l'art. 36 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23, convertito, con modificazioni, nella I. 06/06/2020, n. 40, che ha stabilito che il termine del 15/04/2020, previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, fosse prorogato all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che, pertanto, resta estranea alla disciplina dichiarata illegittima da Corte cost.140/2021 la sospensione dei termini prescrizionali, di cui al comma 4 dell'art. 83, che ha operato dal 09/03 2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (che, al contrario, ha superato il vaglio di legittimità costituzionale: Corte cost., 23/12/2020, n. 278); - che, nella specie, pertanto, il rinvio dal 12/04/2020 al 11/05/2020 deve nella specie essere considerato rilevante come causa di sospensione, per un totale di 29 giorni; - che pertanto, l'ordinario termine del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto dei 29 giorni sopra indicati, scadeva proprio in data 11/12/2020, data nella quale è intervenuta la decisione della Corte d'appello di Torino; - che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deci il 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] gli eS ensore [OSCURATO:PERSONA]