CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 34894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA R.G.N. 17805/2019 sul ricorso 17805-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, Rep. presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, Ud. 13/09/2022 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- tr' contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo stu- dio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5332/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata in data 30/11/2018;udita la relazione della causa svolta nella Ca- mera di Consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Nel 2001 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'e- poca legati da una relazione sentimentale, acquistavano in comunione e pro indiviso un immobile in Milano, allo stato rustico; allo scopo di pagarne il corrispettivo e di realizzare i lavori necessari per renderlo abitabile ed ar- redarlo contraevano un mutuo fondiario con la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, presso cui i due acquirenti accen- devano un conto corrente cointestato; pochi mesi dopo il termine dei lavori, la relazione sentimentale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cessava; non essendo riuscita a raggiungere un accordo sulla divisione dell'immobile con il suo ex convivente, [OSCURATO:PERSONA] lo conveniva in giudizio, chiedendo lo sciogli- mento della comunione, con assegnazione dell'intero a [OSCURATO:PERSONA], salvo conguaglio, e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per la rottura della relazione sentimentale; [OSCURATO:PERSONA] aderiva alla domanda di divi- sione e, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione degli importi anticipati e necessari per l'acquisto e la ri- strutturazione dell'immobile; con la memoria del 15/9/2006, modificava, però, la domanda riconvenzionale, subordinandola all'ipotesi di assegnazione di una quota dell'immobile inferiore al 50%; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6471/2011, passata in cosa giudicata, disponeva lo scioglimento della comunione, attribuendo la piena proprietà dell'abi- tazione a [OSCURATO:PERSONA] e ponendo a carico del medesimo il pagamento del conguaglio pari alla metà del valore del bene; calcolava l'indennità dovuta dal convenuto per il godimento esclusivo dell'abitazione al netto della quota delle rate di mutuo integralmente ver- sate; dichiarava il non luogo a provvedere sulla do- manda riconvenzionale relativa alla somme anticipate per l'acquisto, la ristrutturazione e l'arredo dell'abita- zione, proposta con la memoria del 15.09.2016 in ma- niera subordinata all'ipotesi in cui a [OSCURATO:PERSONA]- rati, fosse stata attribuita una quota inferiore al 50% della proprietà del bene; con successivo atto di citazione [OSCURATO:PERSONA]- rati conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], al fine di otte- nerne la condanna alla restituzione delle somme a suo tempo anticipate in via esclusiva per l'acquisto, la ri- strutturazione e l'arredo dell'immobile; la convenuta eccepiva l'inammissibilità della do- manda in ragione del giudicato già intervenuto tra le parti; il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5644/2015, accoglieva l'eccezione di improponibilità della domanda, ritenendo che la pronuncia n. 6471/2011 precludesse la riproposizione delle richieste che erano state già avan- zate con la domanda riconvenzionale, in ragione dell'i- dentità dei fatti storici posti a sostegno delle due istanze e del giudicato derivante dalla pronuncia sulla divisione del bene che riguardava ogni rapporto nascente dalla comunione; avverso tale sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]- rio Migliorati;la Corte d'Appello di Milano, con ordinanza del 9 marzo 2016, comunicata in pari data, dichiarava inam- missibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod.proc.civ., ritenendo infondato sia il motivo di gravame con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava la mancata conces- sione dei termini di cui all'art. 183 cod.proc.civ., comma 6°, sia quello con il quale contestava l'esistenza di un giudicato sulla domanda proposta con il nuovo atto di citazione, ritenendo che l'appello non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento; questa Corte, il cui intervento veniva invocato da [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 14329 deposi- tata in data 8/06/2017, accoglieva per quanto di ragione il secondo motivo di ricorso; in particolare, riteneva che la sentenza impugnata avesse erroneamente ravvisato l'esistenza di un giudicato preclusivo della riproposizione della domanda di restituzione delle somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA], stante il carattere esclusiva- mente processuale della decisione del Tribunale di Mi- lano che, ancorché passata in cosa giudicata, aveva ef- ficacia di solo giudicato formale, non precludendo la ri- proponibilità della domanda restitutoria in un nuovo giu- dizio, essendo la sua efficacia limitata al solo rapporto processuale nel quale era stata pronunciata; aveva cura di precisare, però, che la sentenza n. 6471/2011, oltre a procedere allo scioglimento della comunione, da un lato, aveva determinato le somme dovute a [OSCURATO:PERSONA]- retti per effetto del godimento esclusivo del bene da parte del convenuto, a seguito del venir meno della coa- bitazione tra i conviventi, ma, dall'altro, aveva compen- sato tale posta con le somme dovute a [OSCURATO:PERSONA]- gliorati quale rimborso pro quota delle rate di mutuo versate in via esclusiva; pertanto, concludeva che la sentenza n. 6471/2011, sebbene a fronte di una formale dichiarazione del giudice di volersi astenere dal pronun- ciare nel merito sulla domanda riconvenzionale, l'aveva in parte delibata, pervenendo ad un suo parziale acco- glimento, così che l'assenza di efficacia preclusiva del giudicato invocato era da ritenersi limitata alle sole po- ste creditorie diverse da quelle relative alla restituzione delle somme impiegate per il pagamento delle rate di mutuo; oggetto dell'odierno ricorso è la sentenza n. 5332/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Milano nel giudizio di rinvio, ove [OSCURATO:PERSONA] domandava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della metà delle somme anticipate per l'acquisto, la ristrutturazione e la finitura dell'immobile per l'importo di euro 80.246,00 o di quello giudizialmente accertato; [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la prescrizione del credito azionato ex art. 2041 cod.civ. e, in subordine, insisteva per il rigetto, attesane l'infondatezza, della domanda; la sentenza, rilevata una discrepanza tra il petitum immediato individuato nell'art. 2041 cod.civ. - paga- mento di un indennizzo - e quello indicato nelle pretese dall'odierno ricorrente - restituzione delle somme anti- cipate - ha ritenuto di essere chiamata a decidere non dell'arricchimento ingiustificato di cui avrebbe benefi- cato [OSCURATO:PERSONA], ma della restituzione delle somme anticipate da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto, per la ristrutturazione e per la rifinitura dell'immobile, es- sendosi formato il giudicato sul quantum pagato per il mutuo; domanda restitutoria che la Corte territoriale ha rigettato, giudicandola non adeguatamente provata, perché: i) [OSCURATO:PERSONA] aveva prodotto alcuni preventivi ed un'unica fattura dell'importo di euro 1148,23; il) la non contestazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]- retti che le spese per i lavori di ristrutturazione fossero stati sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante sulla prova degli esborsi effettuati; iii) non poteva dirsi presuntivamente provato l'esborso delle somme di cui [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzione, basan- dosi sulla differenza tra il valore dell'immobile a ristrut- turazione ultimata e il prezzo di acquisto; avverso detta sentenza propone ricorso per cassa- zione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso: la trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di Consiglio ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta «Violazione di legge per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ., degli artt. 2041, 2042, 2697, 2729, 2907 e 2909 cod.civ. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.»; secondo il ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe er- roneamente qualificato la sua domanda come restituto- ria anziché come domanda di arricchimento ingiustifi- cato, perché avrebbe sovrapposto il parametro di quan- tificazione della domanda ex art. 2041 cod.civ. - la mi- nor somma tra l'entità della diminuzione patrimoniale subita e quella dell'arricchimento ricavato dalla persona contro cui l'azione è proposta - con l'oggetto della do- manda medesima e avrebbe proceduto ad una inammis- sibile riqualificazione giuridica del rapporto controverso, perché su di essa si sarebbe espressa la sentenza di le- gittimità, con effetto di giudicato; non solo: l'arricchimento ingiustificato, a differenza della domanda restitutoria, può essere provato per pre- sunzioni, nel caso di specie rappresentate dall'esito degli accertamenti peritali, stante che il CTU, in accordo con i CTP, aveva stimato il valore dell'immobile ai fini del cal- colo dell'indennità locativa in euro 236.500,00, nonché dal giudicato formatosi nel processo divisionale; per finire: quand'che così non fosse, cioè se la do- manda avesse dovuto intendersi come restitutoria, sa- rebbe stata la stessa Corte d'Appello a dare atto che Lu- cia Moretti non aveva contestato che il costo dei lavori di ristrutturazione dell'immobile non erano stati da lei sostenuti, perciò il giudice sarebbe incorso nella viola- zione del principio di non contestazione; 1.1.) il motivo, in tutte le sue articolazioni, non me- rita accoglimento; in primo luogo, va richiamato il principio di diritto secondo cui il giudice del rinvio, ove la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come in questo caso, in cui il giudice a quo non aveva esaminato la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la stessa fosse coperta da giu- dicato), quest'ultimo è pienamente libero nell'esame della controversia; l'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annul- lamento, impedisce al giudice di attribuire un bene della vita diverso da quello domandato, ma non si estende al potere-dovere del giudicare di qualificare giuridicamente l'azione e di interpretare il titolo su cui si fonda e non impedisce al giudice di fondare la controversia e di ap- plicare una norma di legge diversa da quella invocata dalla parte interessata (Cass. 10/02/2014, n. 2886); inoltre, non può non tenersi conto del fatto che il giudice del rinvio al quale sia demandata una valuta- zione da compiere sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nelle fasi di merito non può trarre indicazioni dalla sentenza di annullamento, la cui interpretazione incontra i limiti istituzionali propri del sindacato di legit- timità (Cass. 12/06/2014, n. 13358); sicché il ricorrente erra quando pretende di desu- mere dalla decisione rescindente che essa si fosse pro- nunciata sulla qualificazione e sull'ammissibilità della domanda riconvenzionale, qualificandola come do- manda di arricchimento ingiustificato; al contrario, nessun giudicato si era formato sulla qualificazione della domanda né sui suoi presupposti di fatto, sicché, stante la spettanza al giudice del merito del potere di interpretazione della domanda, l'avere ri- tenuto che la domanda formulata fosse di restituzione delle somme anticipate, e non una domanda ex art. 2041 cod.civ., è una conclusione che - giusta o sbagliata che sia - non può essere considerata viziata per ultra- petizione; in aggiunta, deve osservarsi che la statuizione resa dal giudice di rinvio non è stata neppure adeguatamente censurata: il ricorrente insiste nell'affermare di avere proposto una domanda di arricchimento ingiustificato, ma non confuta né le argomentazioni della Corte terri- toriale, né individua l'error iuris che da essa sarebbe stato posto in essere qualificando la domanda come re- stitutoria; egli, infatti, si limita ad opporre a quella della Corte territoriale una diversa qualificazione della do- manda, quando afferma che «con il verbo "giustificare" ... la Suprema Corte non ha inteso affermare che la pre- tesa del Migliorati nel secondo giudizio avanti il Tribu- nale fosse solo formalmente retta dalla domanda di ar- ricchimento senza causa, come ha invece ritenuto la Corte territoriale, qualificandola nella sostanza un'azione restitutoria», perché altrimenti questa Corte avrebbe dovuto rilevare l'inammissibilità del ricorso, per il mancato carattere di residualità e/o sussidiarietà dell'azione e a rilevare che il petitum immediato era l'in- dennizzo ex art. 2041 cod.civ. e quello mediato la richie- sta di restituzione della metà dei costi di acquisto, di ristrutturazione e finitura dell'immobile; è evidente — eoLil ricorrente lo ripete spesso anche nel ricorso - che sua la richiesta è sempre stata quella fl-)' di recuperare le somme spese per la ristrutturazione dell'immobile e per l'ex convivente anticipate; egli con- fonde quanto richiesto al giudice con l'effetto concreto, riflesso e mediato, che sarebbe derivato nella sfera giu- ridica di [OSCURATO:PERSONA] ove egli non avesse recuperato le somme spese anticipate; neppure coglie nel segno quando lamenta che la Corte d'Appello abbia violato il principio di non contesta- zione; a tal proposito, va ribadito, con rilievo assorbente, che chi lamenta la violazione da parte del giudice di me- rito del principio di non contestazione ha l'onere, in virtù del principio di autosufficienza, di trascrivere gli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perché l'onere di specifica contestazione, ad opera della parte costituita, presuppone, a monte, un'allegazione altret- tanto puntuale a carico della parte onerata della prova. Ciò tanto nel caso in cui il ricorrente lamenti l'erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perché effettivamente e spe- cificamente contestato da parte sua, sia perché non al- legato in modo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso in cui il ricorrente lamenti la mancata qua- lificazione del fatto come non contestato da parte del Giudice del merito, benché fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato, fermo restando che spetta al giudice di me- rito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al me- desimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla con- troparte (Cass. 7/02/2019, n. 36809) e tale accerta- mento è sindacabile in cassazione solo per vizio di mo- tivazione (Cass. 28/10/2019, n. 27490), nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. novellato): in termini, cfr. Cass. 12/05/2022, n.15256; ora, nel caso di specie, il ricorrente, a p. 32 del ri- corso, indica i fatti che ritiene non contestati: il corri- spettivo per l'acquisto dell'immobile comprensivo del co- sto dell'atto notarile, gli esborsi effettuati per le rate di mutuo, precisando che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato di avere effettuato esborsi superiori alla somma di euro 17.236,75, il valore dell'immobile dopo i lavori di ristrut- turazione , accertato dal Tribunale con la sentenza n. 6471/2011, non contestato da [OSCURATO:PERSONA] e passato in giudicato; il costo della ristrutturazione e delle fini- ture, dato dalla differenza tra il valore dell'immobile a ristrutturazione effettuata e prezzo d'acquisto, che il ri- corrente avrebbe pagato in parte con il mutuo ed in parte con somme proprie; oltre a rilevare che è il ricorrente sulla base di Gprez- zamenti personali, supportati solo con il rinvio indiretto ad altrettanti propri atti processuali — citazione in rias- sunzione, memoria conclusionale di replica - a ritenere le circostanze indicate non contestate da [OSCURATO:PERSONA], senza alcun richiamo al contenuto dell'attività proces- suale di quest'ultima, mette conto osservare che le cir- costanze indicate come non contestate non sono nep- pure conducenti; la Corte territoriale ha ritenuto non contestato che [OSCURATO:PERSONA] avesse sopportato i costi della ristrutturazione, rilevando che ciò non spie- gava alcun rilievo in ordine all'idoneità della prova pro- dotta in giudizio a sostegno della domanda di restitu- zione così come da lui formulata; resistono dunque alle censure di [OSCURATO:PERSONA]- gliorati: i) l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'oggetto della domanda dell'odierno ricorrente era orientata ad ottenere un provvedimento giudiziale che gli facesse ottenere la restituzione delle somme antici- pate per l'acquisto, la ristrutturazione e la rifinitura dell'immobile, visto che tale mancata restituzione avrebbe determinato un ingiusto arricchimento a favore di [OSCURATO:PERSONA]; ii) quella che ha ritenuto non provato il fondamento della domanda restitutoria; iii) quella con cui la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva confuso l'entità delle somme di cui chiedeva la restituzione con il valore del bene incrementato a causa dell'utilizzo di tali somme; iv) quella che, anche facendo leva sulla sen- tenza di questa Corte, ha inteso continuare a tenere distinta la giustificazione della domanda ex art. 2041 cod.civ. e la realtà restitutoria delle somme anticipate, anche per non incidere sul giudicato formato sull'asse- gnazione del bene precedentemente in comunione con il relativo conguaglio; 2) con il secondo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata la «Violazione e/o falsa applica- zione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2041, 2042, 2697, 2729, 2907 e 2909 cod.civ. e deli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ.; omesso esame circa un fatto deci- sivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1°, n. 5 cod.proc.civ., in relazione agli artt. 112, 113, 115 e 116 cod.proc.civ., degli artt. 2041, 2042, 2697, 2729, 2907 e 2909 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.»; la Corte territoriale avrebbe rigettato anche la do- manda di restituzione delle somme anticipate per l'ac- quisto dell'immobile, senza scrutinarla; il motivo è inammissibile; la Corte territoriale ha escluso di dover esaminare la domanda avente ad oggetto la restituzione delle rate di mutuo, perché sulla questione si era formato il giudi- cato, come precisato dall'ordinanza n. 14329/17; il che esclude che sa incorsa in alcuno dei vizi genericamente denunciati dal ricorrente; 3) la controricorrente formula una domanda di con- danna ex art. 96, comma 2°, cod.proc.civ. (p. 42 del controricorso), che questa Corte non accoglie, ritenendo che non ne ricorrano i presupposti; 4) il ricorso è infondato; 5) le spese del presente giudizio di cassazione - li- quidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza; 6) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se do- vuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetta- rie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] come richiesto. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pro- cessuali pe