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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03861/2024

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Addetto ausiliare Area F1 in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere la corresponsione dell’indennità di reperibilità passiva per il periodo dal 9.6.2005 al 23.8.2011, nonchéil compenso per il lavoro straordinario in relazione agli interventi svolti nel suddetto periodo, nelle occasioni in cuiera scattato l’antifurto.

2. La Corte territoriale evidenziava che in data 19.6.2004 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Benevento aveva consegnato allo Iannuzzi le chiavi per l’apertura e la chiusura del Centro, oltre alla chiave elettronica del sistema antintrusione con le relative istruzioni del codice per l’attivazione e la disattivazione, e che in data 9.6.2005 il Sovrintendente per i beni architettonici di Caserta e Benevento aveva inoltrato al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Benevento il nulla osta per effettuare il collegamento del combinatore telefonico di chiamata automatica col cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

3. Aggiungeva che in data 13.6.2005 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Benevento aveva autorizzato lo Iannuzzi ed il Romano ad intervenire sul posto e a svolgere tutte le procedure previste in caso di allarme proveniente dal sistema antintrusione installato presso il [OSCURATO:PERSONA],mentre con comunicazione di servizio del 23.8.2011 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] aveva esonerato lo Iannuzzi dal servizio di apertura e chiusura del centroe dalla reperibilità per le ore di chiusura del medesimo.

4. Escludeva che dai suddetti provvedimentipotesse desumersi l’attribuzione allo Iannuzzi di un obbligo di reperibilità nelle ore di chiusura del [OSCURATO:PERSONA] per poter intervenire e disinnescare il sistema antintrusionee reputava inconciliabile con la disciplina contenuta nell’art. 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] un obbligo di reperibilità nei termini allegati dallo Iannuzzi.

4. Riteneva infondate le domande relative al compenso per il lavoro straordinario; considerata la richiesta all’ufficio del personale di considerare il servizio effettuato come ore a recupero contenutanegli attestati del direttore da cui risultano gli interventi effettuati dallo Iannuzzi, ravvisava un principio di prova in ordine all’avvenuto recupero delle ore prestate, con inversione dell’onere probatorio.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] i ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è rimasto intimato.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. e dell’art. 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale confuso l’obbligo di reperibilità con l’obbligo di eventuale prestazione del lavoro straordinario dell’intervento teso a disinnescare l’allarme.

Evidenzia che ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni.

Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cuila reperibilità costituisce una specificazione della disponibilità, configurandosi come una prestazione strumentale ed accessoria, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in determinati archi temporali, in vista di un’eventuale successiva prestazione, alla quale corrisponde l’obbligo di riconoscere uno specifico compenso aggiuntivo alla normale retribuzione.Deduce che risulta accertata la reperibilità dello Iannuzzi, avendo l’Amministrazione collegato il suo telefono al sistema antintrusione installato dalla medesima Amministrazione, e che il lavoratore non poteva sottrarsi a tale reperibilità.

2. Il secondo motivo denunciala nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , comma primo,n.4 cod. proc. civ.

Torna a sostenere che la reperibilità è dovuta per il solo fatto che il lavoratore era prontamente raggiungibilee lamenta l’omessa motivazione o la motivazione apparente, in quanto la domanda è stata rigettata per l’insussistenza di un obbligo di intervento ( e dunque di un’eventuale prestazione del lavoro straordinario)ed in ragione del fatto che le ore allegate e richieste dallo Iannuzzi sono di gran lunga esorbitanti rispetto al limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva.

Argomentache la violazione dei limiti massimi avrebbe potuto al più giustificare una riduzione dell’obbligo, ma non può escludere il diritto del lavoratore alla percezione della suddetta indennità.

3. Il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2947 cod. civ. e dell’art. 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo,n.3 cod. proc. civ.

Deduce che lo Iannuzzi era stato posto in reperibilità, risultando dalla sentenza impugnata risulta che era costantemente e prontamente rintracciabile nel periodo di chiusura del [OSCURATO:PERSONA] per espressa disposizione del datore di lavoro, il quale aveva collegato il suo numero al Comando dei Carabinieri e al sistema di allarme, autorizzandolo ad intervenire per l’eventuale prestazione di lavoro straordinario.

Sostiene che il lavoro straordinario, conseguente agli interventi prestati e autorizzati dall’Amministrazione, deve essere retribuito, ai sensi dell’art. 8 del CCNL di settore vigente.Evidenziadi avere dedotto nell’atto di appello che ai sensi dell’art. 8 del CCNL vigente che il lavoro straordinario non può essere sottoposto a recupero, in assenza di una specifica richiesta del lavoratore.

4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche , sono inammissibili.

Non è innanzitutto configurabile la nullità della sentenza impugnata, né il carattereapparente della motivazione, dovendo rammentarsi che la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima -in assenza di tale vizio -non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass. n. 22978 del 11/11/2015).

Questa Corte ha infatti chiarito che ivizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo” (Cass. 9/7/2014 n. 15676).

Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata non è omessa né apparente, avendo la Corte territoriale escluso l’obbligo di reperibilità dello Iannuzzi, in quanto non risultava da alcun provvedimento coevo alla consegna delle chiavi; nei termini prospettati dal medesimo (15 ore al giorno nei giorni feriali e 24 ore nei giorni festivi per circa sei anni) ha inoltre ritenuto il suddetto obbligo inconciliabile con la disciplina collettiva invocata, che configura la reperibilità come un istituto di carattere residuale alla quale puòfarsi ricorso in ipotesi particolari ed entro limiti massimi da ritenersi inderogabili.

I motivi contestano tale ricostruzione senza censurare le suddette rationes decidendie sollecita n o inoltre un giudizio di merito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (Addetto ausiliare Area F1 in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento) avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere la corresponsione dell’indennità di reperibilità passiva per il periodo dal 9.6.2005 al 23.8.2011, nonchéil compenso per il lavoro straordinario in relazione agli interventi svolti nel suddetto periodo, nelle occasioni in cuiera scattato l’antifurto. 2. La Corte territoriale evidenziava che in data 19.6.2004 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Benevento aveva consegnato allo Iannuzzi le chiavi per l’apertura e la chiusura del Centro, oltre alla chiave elettronica del sistema antintrusione con le relative istruzioni del codice per l’attivazione e la disattivazione, e che in data 9.6.2005 il Sovrintendente per i beni architettonici di Caserta e Benevento aveva inoltrato al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Benevento il nulla osta per effettuare il collegamento del combinatore telefonico di chiamata automatica col cellulare di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Aggiungeva che in data 13.6.2005 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] di Benevento aveva autorizzato lo Iannuzzi ed il Romano ad intervenire sul posto e a svolgere tutte le procedure previste in caso di allarme proveniente dal sistema antintrusione installato presso il [OSCURATO:PERSONA],mentre con comunicazione di servizio del 23.8.2011 il direttore del [OSCURATO:PERSONA] aveva esonerato lo Iannuzzi dal servizio di apertura e chiusura del centroe dalla reperibilità per le ore di chiusura del medesimo. 4. Escludeva che dai suddetti provvedimentipotesse desumersi l’attribuzione allo Iannuzzi di un obbligo di reperibilità nelle ore di chiusura del [OSCURATO:PERSONA] per poter intervenire e disinnescare il sistema antintrusionee reputava inconciliabile con la disciplina contenuta nell’art. 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] un obbligo di reperibilità nei termini allegati dallo Iannuzzi. 4. Riteneva infondate le domande relative al compenso per il lavoro straordinario; considerata la richiesta all’ufficio del personale di considerare il servizio effettuato come ore a recupero contenutanegli attestati del direttore da cui risultano gli interventi effettuati dallo Iannuzzi, ravvisava un principio di prova in ordine all’avvenuto recupero delle ore prestate, con inversione dell’onere probatorio. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] i ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è rimasto intimato. DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. e dell’art. 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo, n.3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale confuso l’obbligo di reperibilità con l’obbligo di eventuale prestazione del lavoro straordinario dell’intervento teso a disinnescare l’allarme. Evidenzia che ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 66/2003, per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cuila reperibilità costituisce una specificazione della disponibilità, configurandosi come una prestazione strumentale ed accessoria, consistente nell’obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato in determinati archi temporali, in vista di un’eventuale successiva prestazione, alla quale corrisponde l’obbligo di riconoscere uno specifico compenso aggiuntivo alla normale retribuzione.Deduce che risulta accertata la reperibilità dello Iannuzzi, avendo l’Amministrazione collegato il suo telefono al sistema antintrusione installato dalla medesima Amministrazione, e che il lavoratore non poteva sottrarsi a tale reperibilità. 2. Il secondo motivo denunciala nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 , comma primo,n.4 cod. proc. civ. Torna a sostenere che la reperibilità è dovuta per il solo fatto che il lavoratore era prontamente raggiungibilee lamenta l’omessa motivazione o la motivazione apparente, in quanto la domanda è stata rigettata per l’insussistenza di un obbligo di intervento ( e dunque di un’eventuale prestazione del lavoro straordinario)ed in ragione del fatto che le ore allegate e richieste dallo Iannuzzi sono di gran lunga esorbitanti rispetto al limite massimo previsto dalla contrattazione collettiva. Argomentache la violazione dei limiti massimi avrebbe potuto al più giustificare una riduzione dell’obbligo, ma non può escludere il diritto del lavoratore alla percezione della suddetta indennità. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 2947 cod. civ. e dell’art. 8 dell’[OSCURATO:PERSONA] sottoscritto ai sensi dell’art. 19 comma 5 del CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma primo,n.3 cod. proc. civ. Deduce che lo Iannuzzi era stato posto in reperibilità, risultando dalla sentenza impugnata risulta che era costantemente e prontamente rintracciabile nel periodo di chiusura del [OSCURATO:PERSONA] per espressa disposizione del datore di lavoro, il quale aveva collegato il suo numero al Comando dei Carabinieri e al sistema di allarme, autorizzandolo ad intervenire per l’eventuale prestazione di lavoro straordinario. Sostiene che il lavoro straordinario, conseguente agli interventi prestati e autorizzati dall’Amministrazione, deve essere retribuito, ai sensi dell’art. 8 del CCNL di settore vigente.Evidenziadi avere dedotto nell’atto di appello che ai sensi dell’art. 8 del CCNL vigente che il lavoro straordinario non può essere sottoposto a recupero, in assenza di una specifica richiesta del lavoratore. 4. I motivi, da trattarsi congiuntamente per ragioni logiche , sono inammissibili. Non è innanzitutto configurabile la nullità della sentenza impugnata, né il carattereapparente della motivazione, dovendo rammentarsi che la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima -in assenza di tale vizio -non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass. n. 22978 del 11/11/2015). Questa Corte ha infatti chiarito che ivizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato “error in procedendo” (Cass. 9/7/2014 n. 15676). Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata non è omessa né apparente, avendo la Corte territoriale escluso l’obbligo di reperibilità dello Iannuzzi, in quanto non risultava da alcun provvedimento coevo alla consegna delle chiavi; nei termini prospettati dal medesimo (15 ore al giorno nei giorni feriali e 24 ore nei giorni festivi per circa sei anni) ha inoltre ritenuto il suddetto obbligo inconciliabile con la disciplina collettiva invocata, che configura la reperibilità come un istituto di carattere residuale alla quale puòfarsi ricorso in ipotesi particolari ed entro limiti massimi da ritenersi inderogabili. I motivi contestano tale ricostruzione senza censurare le suddette rationes decidendie sollecita n o inoltre un giudizio di merito. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, èinammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ric
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