CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45414/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1.Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 agosto 1944 avverso l'ordinanza del 23 marzo 2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso della Procura; in parziale accoglimento del ricorso del Licata, l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al W) e rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 25 marzo 2021 il Tribunale di Catanzaro ha parzialmente accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando, in relazione ai reati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui ai capi C),D)E),F), l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 24 febbraio 2021, con la quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura degli arresti domiciliari; misura quest'ultima confermata, di contro, in relazione alla partecipazione all'associazione ex art. 416, primo e quinto comma, cod. pen., di cui al capo A), ai falsi ideologici in atto pubblico contestati ai capi I), 3), K),L),M),N),0),P), nonché alla ipotesi di autoriclaggio ex art. 648-ter.1 cod. pen., di cui al capo W) dell'imputazione provvisoria. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la richiamata ordinanza, deducendo con unico motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione diversamente declinati, per avere il Tribunale del riesame erroneamente fatto rientrare i reati fine di cui ai capi C),D), E), F) - rispetto ai quali è stata comunque riconosciuta la sussistenza delle condotte, quantomeno con riferimento alle utilità indebitamente percepite dal soggetto assertivamente corrotto- nell'ipotesi di reato associativo contestata sub A), ritenendo di non poter desumere con certezza dalle risultanze investigative la presenza, in tutti i casi fatti oggetto di contestazione, di un atto contrario ai doveri d'ufficio nel comportamento del pubblico funzionario [OSCURATO:PERSONA]. La parte pubblica ricorrente ha per contro rivendicato la configurabilità della contestata fattispecie corruttiva (art. 319 cod. pen.), ponendo in rilievo sia il dato relativo alle cointeressenze tra il Piscitelli e i diversi componenti la famiglia dell'indagato coinvolti nel complessivo circuito criminale svelato dall'attività di indagine; sia il fatto che le funzioni svolte dal primo erano stabilmente asservite agli interessi degli altri sodali, con i quali si trovava in rapporti d'affari attraverso lo schermo costituito da una società amministrata dal figlio ([OSCURATO:PERSONA]), ricevendone periodiche regalie nel quadro di un complessivo mercimonio della funzione pubblica dallo stesso svolta, piegata agli interessi privati degli altri coindagati anche in ragione della realizzazione delle condotte sottese ai predetti reati fine. Avuto riguardo, in particolare, al capo C), nel ricorso si rimarca che il Tribunale del riesame ha escluso la correlazione temporale tra l'utilità indebita ottenuta dal soggetto qualificato e l'atto contrario ai doveri d'ufficio realizzato da quest'ultimo siccome descritto nella relativa imputazione ; ancora, ha negato in radice la stessa riconducibilità della condotta contestata alle competenze del Piscitelli, che in quanto ispettore del MIUR, non avrebbe avuto, ad avviso del Tribunale, ingerenze sul sistema di [OSCURATO:PERSONA] ( da qui, A.F.A.M.). Per contro, si rimarca nel ricorso che i due segmenti di condotta ascritti a corrotto e corruttori erano invece coevi senza che fosse necessaria la loro contestualità; e che nella relazione allegata agli atti del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato, il Piscitelli non solo aveva messo in evidenza il suo ruolo di " esperto del sistema "A.F.A.M." ma anche l'avvenuta esecuzione di due diversi sopralluoghi operati presso l'ente interessato in epoca antecedente l'acquisizione della utilità indebita. 3. Avverso la suindicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di fiducia del predetto indagato, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancanza, nell'ordinanza genetica, di un'autonoma valutazione rispetto alla richiesta di applicazione della misura cautelare, sì come acriticamente recepita dal Giudice nella sua interezza, senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito sia in ordine alla gravità indiziaria dei reati, sia riguardo alla concreta applicazione della misura cautelare prescelta. Contestazione alla quale il Tribunale aveva risposto in modo 1j13", solo apparente senza indicare da quali tratti della motivazione adottata dal (eL.J.,1 2. possa nel caso ricavarsi la autonoma valutazione resa rispetto alla prospettazione accusatoria definita nella richiesta di emissione del titolo 3.1. Con il secondo motivo si deducono analoghe censure con riferimento alla gravità indiziaria del reato associativo di cui al capo A), non avendo il Tribunale del riesame considerato i diversi rilevi difensivi prospettati in merito all'inesistenza di un programma associativo comune e alla insussistenza degli estremi oggettivi della ipotesi di reato contestata, nuovamente ribaditi dal ricorso. 3.2. Con un terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria riscontrata per i falsi ideologici descritti ai capi I), 3), K), M), N), O), P). Il Tribunale, pur se specificatamente compulsato sul punto, nulla ha argomentato in ordine all'effettivo rilascio da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], con il decisivo contributo del ricorrente, delle attestazioni, contestate nei singoli capi di imputazione, assertivamente rese in favore di soggetti non legittimati a riceverle ( per non avere frequentato i corsi presupposti o affrontato gli esami di relativa abilitazione). 3.3. Con un quarto motivo, analoghe doglianze vengono riferite al giudizio inerente la gravità indiziaria riconosciuta in relazione al delitto di autoricìclaggio (capo W), non avendo il Tribunale chiarito quali siano state in concreto le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni oggetto della relativa condotta, peraltro genericamente contestata - nei confronti di quasi tutti gli indagati - con riferimento ad una serie di società in cui sarebbero stati impiegati i - non ancora individuati - proventi delittuosi, sebbene quelle società avessero chiuso in negativo i relativi esercizi. 3.4. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, la difesa solleva le medesime censure in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione criminosa ed inquinamento probatorio, non avendo il Tribunale preso in esame i rilievi difensivi prospettati avuto riguardo ad entrambi i versati ritenuti giustificativi della misura adottata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso della parte pubblica riposa su motivi manifestamente infondati, se non radicalmente inammissibili; quello della difesa dell'indagato si è invece rivelato fondato limitatamente alle censure prospettate in relazione ai capo W), con le precisazioni rese di seguito anche in relazione alle ricadute che la fondatezza di taii doglianze finisce per assumere sulle valutazioni da rendere in ordine al quadro cautelare. 2. Secondo la conforme ricostruzione validata dai giudici del merito, il Licata, insieme al figlio [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato promotore e organizzatore della associazione contestata al Capo A) della rubrica, costituita da altri membri della sua stessa famiglia oltre che da persone inserite nell'ambito dell'istruzione paritaria, da figure istituzionali e da una vasta rete di intermediari; associazione che sarebbe stata finalizzata alla compravendita di titoli utilizzati nel sistema scolastico per la partecipazione al concorso abilitativo o per l'avanzamento interno da parte dei singoli docenti. In particolare, l'odierno ricorrente rivestiva il ruolo di presidente dell'[OSCURATO:PERSONA], in origine autorizzata all'interno del sistema di [OSCURATO:PERSONA] (A.F.A.M.), al rilascio dei rispettivi titoli; accademia coinvolta in una serie di attestazioni false al pari di altri istituti sempre essenzialmente gravitanti nell'orbita del nucleo familiare del Licata. In questo contesto, al ricorrente, oltre alla partecipazione associativa, sono stati ascritti più falsi ideologici, immediatamente correlati alle false attestazioni rilasciate nell'ottica sopra rappresentata dalla citata accademia; alcuni fatti di corruzione che si pongono in termini di correlazione immediata all'azione della citata [OSCURATO:PERSONA] e degli altri istituti coinvolti; infine, l'ipotesi di autoriciclaggio descritta al capo W), secondo la prospettazione accusatoria, sarebbe conseguenziale alle ragioni di lucro illecito ricavabili dal complesso delle iniziative delittuose ascritte al Licata. 3. Interposto riesame, il Tribunale, mantenuta ferma la gravità indiziaria per tutti i reati riferiti al Licata, ha invece ritenuto non adeguatamente supportate le ipotesi di corruzione propria (capi C, D, E, F) ascritte all'indagato in concorso, tra gli altri, con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], ispettore del MIUR, anch'egli intraneo all'associazione di cui al capo A), al pari dell'odierno ricorrente. 4. Su tale capo della decisione assunta dal Tribunale del riesame si appunta il ricorso della parte pubblica. Il ricorso è inammissibile per più concorrenti ragioni.4.1.Giova preliminarmente distinguere le doglianze prospettate in relazione ai capo C) della rubrica da quelle riferite alle valutazioni svolte dal Tribunale nel negare la gravità indiziaria sottesa ai capi B),,D),E). Con riguardo a queste ultime, il ricorso è all'evidenza affetto da una marcata genericità. Si sostanzia, infatti, in un richiamo generico al tenore della giurisprudenza dettata da questa Corte in terna di differenziazione tra le ipotesi di corruzione propria e corruzione impropria senza mai indicare, avuto riguardo al tenore della imputazione mossa, espressa ai sensi dell'ad 319 cod. pen., quale sia stato, per ciascuna delle suddette contestazioni provvisorie, l'atto posto in essere dal concorrente qualificato ( qui il Piscitelli) in termini di antidoverosità rispetto alla relativa funzione, trascurato nel ritenere del Tribunale. La ricostruzione dogmatica operata nel ricorso finisce poi per rimanere fine a se stessa se, come nella specie, non correlata a una espressa sollecitazione diretta alla riqualificazione dei fatti in termini di corruzione impropria: operazione questa che, del resto, risulta nella specie comunque preclusa alla Corte, a fronte della assenza di critiche puntuali e specifiche rivolte alle considerazioni in fatto e diritto svolte dal Tribunale nel ritenere che le condotte in contestazione, piuttosto che dare luogo ad autonome ipotesi di reato, sarebbero, in realtà, esclusiva espressione tipica della partecipazione associativa riferita ai singoli concorrenti di volta in volta coinvolti, finendo per rimanere assorbite nell'imputazione di cui al capo A) della rubrica, pure rivolta al Licata e al Piscitelli. 4.2.Quanto al capo C) il ricorso si mostra più specifico in relazione alla individuazione dell'atto contrario ai doveri inerenti la funzione del Piscitelli posta al centro della relativa contestazione. Tanto, tuttavia, sulla base di deduzioni manifestamente inconferenti. In disparte il tema della correlazione temporale tra le controprestazioni illecite, messo in luce nel provvedimento impugnato, ritiene la Corte che debba sottolinearsi la dirimente circostanza in forza della quale l'atto assertivamente contrario ai doveri - la consulenza di parte allegata al giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Fidia dei Licata avverso la revoca dell'autorizzazione A.F.A.M., oggetto anche della contestazione di cui al capo B)-- era all'evidenza estraneo alla funzione rivestita dal concorrente qualificato: a tutto voler concedere ( la relazione prodotta in quel giudizio risulta sottoscritta da un soggetto terzo, rimasto non indagato), riferendo comunque la detta consulenza di parte anche al Piscitelli (perché in seno alla stessa vi sono riferimenti letterali immediatamente riferibili all'indagato), resta da dire che, pure a voler dare per provata la avvenuta allegazione, nel corso del relativo procedimento, della versione della stessa richiamata dall'accusa ( fatto decisamente contestato dalla difesa), si trattava comunque di atto reso su incarico della parte privata impugnante, incontrovertibilmente estraneo alla qualifica soggettiva del Piscitelli e al munus oggetto dell'asserito mercimonio. Il ruolo del Piscitelli, dunque, poteva valorizzare il portato delle considerazioni di parte espresse in detta consulenza, rimanendo tuttavia del tutto estraneo alla ipotesi di reato prospettata che ne presupponeva , per contro, come ovvio, la centralità. 5. Venendo al ricorso dell'indagato, va subito rilevata l'inammissibilità del primo motivo di censura, viziato da un evidente difetto di specificità. Va rimarcato che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760). Onere, che nel caso la difesa ha integralmente trascurato, sia nel prospettare il presente ricorso, sia nel formulare la medesima doglianza in occasione del riesame. E tanto finisce per influire anche sulla puntualità della risposta sul punto offerta dal Tribunale atteso che, laddove come nella specie, la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001). 6.Non coglie nel segno neppure il motivo di ricorso diretto a contrastare la configurabilità, nell'ottica della gravità indiziaria, dell'associazione di cui al capo A), argomentata dal Tribunale all'esito di una puntuale, analitica e globale valutazione degli elementi acquisiti a sostegno della conclusione assunta, così da rendere la stessa insindacabile in sede di legittimità. 6.1. Come già evidenziato da questa stessa sezione della Corte (sentenza n. 35709 del 6/9/2021) scrutinando il ricorso di altra indagata ([OSCURATO:PERSONA]), pure coinvolta nella contestazione associativa sulla base di una motivazione sostanzialmente identica a quella rassegnata dal presente provvedimento, alla base del consorzio criminale in contestazione i giudici della cautela hanno individuato un accordo stipulato fra l'Accademia "Fidia" - riconducibile alla famiglia Licata - e l'associazione culturale denominata "Iconea", riconducibile al figlio di [OSCURATO:PERSONA], Christian: in forza di tale accordo, i Piscitelli, per il tramite della associazione Iconea, agivano quale intermediari, garantendo il procacciamento dei clienti interessati alle false attestazioni utilizzabili nel sistema scolastico che la citata Accademia o altri istituti collegati al medesimo circuito criminale erano in grado di rilasciare. Accordo, questo, direttamente concluso fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sotto la veste giuridica formale di un rapporto di somministrazione tra i due enti, al quale è stata data esecuzione pur in seguito all'arresto del detto Licata e che, sulla base delle risultanze indiziarie al riguardo offerte dalle attività di intercettazione in motivazione richiamate, prevedeva il versamento di una quota (il 20%) del costo della vendita dei "master" in favore della predetta associazione culturale, il cui importo altro non costituiva che la quota di utili riservata ai Piscitelli par l'opera partecipativa dagli stessi garantita. 6.2. Definite con puntualità le modalità di esecuzione di tale accordo (produttivo di un redditizio sistema illecito nel quale erano coinvolti tutti i membri della famiglia Licata, funzionari pubblici ed una ramificata rete di istituti scolastici in grado di offrire il rilascio di molteplici titoli con valore di laurea ed altre abilitazioni), il provvedimento impugnato contiene una argomentata indicazione di tutti gli ulteriori elementi di fatto ritenuti, nei limiti del perimetro cognitivo proprio dell'attuale fase cautelare, rilevanti nell'ottica della ritenuta configurabilità dell'associazione contestata, facendo leva in particolare sulla ripartizione di ruoli fra i diversi associati ( assegnando al ricorrente la già indicata posizione apicale); sulla disponibilità di mezzi e strutture operative, oltre che sulla collaborazione garantita da nevralgiche figure istituzionali; sulla reiterazione di identiche modalità operative nella commissione dei reati di falso; sulla stabilità del patto associativo ( destinato a sopravvivere anche ai provvedimenti restrittivi applicati al [OSCURATO:PERSONA]) e sull'azione coordinata di tutti i sodali; sul conseguimento di illeciti profitti d'ingente ammontare, tenuto conto della entità delle somme sequestrate nell'abitazione del figlio dell'odierno ricorrente e in quella di [OSCURATO:PERSONA], oltre che delle affermazioni rese da altro coindagato per il medesimo reato ([OSCURATO:PERSONA]), nell'ambito di una conversazione svoltasi con altro componente della famiglia Licata, ove si faceva riferimento al fatto di aver gestito somme di denaro pari all'importo di un milione di euro. 6.3. A fronte di un cosi completo scrutinio delle emergenze indiziarie, il ricorso, a sostegno della censura prospettata, emargina passaggi o punti della decisione che non rivestono rilievo dirimente e che non mettono in crisi la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, risolvendosi in una lettura, alternativa e contrapposta delle risultanze processuali, fondata su profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame e la cui rivisitazione, evidentemente, esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Corte esercitabile.7. E' inammissibile la censura prospettata in direzione delle diverse imputazioni per falso ideologico riferite al Licata. L'unico rilievo nel quale si risolve il relativo motivo (l'avvenuta dimostrazione della consegna, ai soggetti interessati, delle false attestazioni descritte in ciascuno dei capi in oggetto), non solo riposa su verifiche in fatto estranee alla disamina di legittimità ma risulta anche privo di effettiva consistenza perché all'evidenza superato, sul piano logico, dalla incontroversa e incessante prassi, riscontrata dai giudici del merito, sostanziatasi nella continuativa richiesta di formazione e nella conseguente realizzazione degli attestati in questione, di volta in volta forniti ai diversi soggetti interessati per il tramite delle sollecitazioni in tal senso acquisite e rese dagli intermediari considerati dalle singole contestazioni. 8. A soluzione opposta si perviene in relazione alle censure prospettate in relazione al capo W) della rubrica. Ritiene in particolare la Corte di poter pedissequamente ribadire le medesime considerazioni già svolte con la sentenza (n. 35709 del 6/9/2021) sopra richiamata, resa con riferimento alla posizione di altro indagato ma argomentata in modo identico con riguardo a tutti i soggetti coinvolti dalla detta contestazione, in parte qua trattati in modo generico e indifferenziato dai giudici della cautela. A tal fine, dunque, basterà ribadire che i presupposti di configurabilità dell'ipotesi in questione vengono solo genericamente prospettati nella motivazione del provvedimento impugnato, senza specificare "quali siano state le eventuali condotte di impiego, sostituzione o trasferimento dei relativi proventi illeciti, né spiegare il motivo per cui sia stata ravvisata una condotta di nascondinnento di questi ultimi - peraltro non esattamente individuati - in luogo di una loro destinazione al mero godimento personale". Da qui l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al fine di colmare, limitatamente a tale imputazione, i vuoti argomentativi riscontrati a sostegno della censura esposta dal ricorrente. 9. Va infine rilevato che l'annullamento disposto influisce, potenzialmente, sulla complessiva posizione ascritta al ricorrente. Tanto impone una rivalutazione del quadro da cautelare e della misura eventualmente da applicare, tali da assorbire lo scrutinio delle doglianze esposte con l'ultimo motivo di ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al capo W) nonché relativamente alle esigenze cautelari e rinvia per il