CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Bologna per il reato di cui all'art. 116, comma 5, d.lgs. 30/04/1992, n. 285. Ritenuto che il motivo di ricorso (con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'asserita eccessività della pena) appare privo di specificità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e con motivazione sufficiente e non illogica dal Giudice di merito, che ha puntualmente argomentato (pp. 2 e 3 sent. impugnata) sulla la personalità dell'imputata, indifferente e disinteressata ai comandi statuali riguardanti la sicurezza degli altri utenti della strada, nonché destinataria di precedenti provvedimenti di revoca della patente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]