CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02070/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova del 29 giugno 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 60,00 di multa in relazione ai reati previsti dagli artt. 624 c.p. (capo 1) e 56, 624 cod. pen..(capo 2),concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen ed applicati l'aumento per la continuazione nonché la riduzione per il rito. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo la nullità ex art. 606 lett. b) e c) in relazione agli art. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.proc.pen. dolendosi della quantificazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alla negativa personalità dell'imputato che ha commesso due fatti di analogo tenore in rapida successione e che dal casellario risulta gravato da numerosi precedenti anche gravi e specifici. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2