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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 11297/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27015/2018proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 255/2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 02 / 0 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico [OSCURATO:PERSONA] magistrali Iscrizione GAE R.G.N.27015/2018 Cron.

Rep.

Ud.02/03/2023 - CC 2001/2002, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

2. il Tribunale aveva accolto la domanda e la sentenza era stata impugnata dal M.I.U.R. che, nel contestare l’asserita sussistenza del diritto, aveva fatto leva anche sulla mancata presentazione della domanda nei termini fissati dalle ordinanze ministeriali che, negli anni, avevano disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti;

3. con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenzeha così statuito in dispositivo: «respinge l’appello e conferma la sentenza appellata; compensa interamente fra le parti le spese di lite di secondo grado»;

4. nella motivazione la Corte territoriale ha, però, richiamato integralmente una precedente decisione della stessa Corte che aveva ritenuto infondata analoga domanda proposta da docenti in possesso del diploma magistrale ed ha rilevato, in sintesi, che il diritto all’inserimento nellegraduatorie permanenti doveva essere esercitato entro l’anno scolastico 2007/2008;

5. ha precisato che con la trasformazione di dette graduatorie, avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 606, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006, il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, rendendo impossibile il rinnovo dell’iscrizione degli aspiranti in precedenza cancellati e, a maggior ragione, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione, con la sola eccezione delle categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale;

4. per la cassazione della sentenza il MIUR ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il Ministero denuncia, ex art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e sostiene, in sintesi, che le considerazioni espresse sull’infondatezza dell’originaria domanda dovevano portare all’accoglimento, non al rigetto,dell’impugnazione;

2. con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, e deduce che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento il legislatore ha impedito nuovi inserimenti, sicché il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere rigettato, non avendo la docente presentato domanda prima dell’anno scolastico 2007/2008; 3.il primo motivo di ricorso è fondato ; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui ilcontrasto insanabile tramotivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una dellecontrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 5939/2018);

3.1. detto contrasto sussiste indubbiamente nella fattispecie, giacché, come evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale ha rigettato l’appello del Ministero sulla base di argomentazioni che avrebbero dovuto portare all’accoglimento del gravame, perché tutte convergenti nell’escludere il preteso diritto dell’originaria ricorrente all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento;

4. la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda;

4.1. infatti sulla questione qui controversa questa Corte si è già pronunciata ed è ormai consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass. n. 3830/2021 e ribadito da successive pronunce di identico tenore (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) secondo cui «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006»;

5. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare” e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale” ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnesperchè il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non possiede i ca ratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione;

6. a detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del d.l. n. 87/2018 che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002»;

6.1. infatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto aiquali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria;

7. non rileva che il Ministerodell’Istruzione, con il secondo motivo, abbia domandato la cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originaria domanda sulla base di un diverso percorso argomentativo;

7.1. infatti la Corte di Cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata);

7.2. né può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica;

8. la novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo;

9. non sussistono le condizioni processuali richieste dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27015/2018proposto da: MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n. 255/2017; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 02 / 0 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], docente in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito entro l’anno scolastico [OSCURATO:PERSONA] magistrali Iscrizione GAE R.G.N.27015/2018 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 - CC 2001/2002, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Siena il Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ricerca chiedendo l’accertamento del diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 2. il Tribunale aveva accolto la domanda e la sentenza era stata impugnata dal M.I.U.R. che, nel contestare l’asserita sussistenza del diritto, aveva fatto leva anche sulla mancata presentazione della domanda nei termini fissati dalle ordinanze ministeriali che, negli anni, avevano disciplinato le operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti; 3. con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Firenzeha così statuito in dispositivo: «respinge l’appello e conferma la sentenza appellata; compensa interamente fra le parti le spese di lite di secondo grado»; 4. nella motivazione la Corte territoriale ha, però, richiamato integralmente una precedente decisione della stessa Corte che aveva ritenuto infondata analoga domanda proposta da docenti in possesso del diploma magistrale ed ha rilevato, in sintesi, che il diritto all’inserimento nellegraduatorie permanenti doveva essere esercitato entro l’anno scolastico 2007/2008; 5. ha precisato che con la trasformazione di dette graduatorie, avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 606, lett. c) della legge finanziaria n. 296/2006, il legislatore ha «chiuso» in modo definitivo l’accesso alle graduatorie in parola, rendendo impossibile il rinnovo dell’iscrizione degli aspiranti in precedenza cancellati e, a maggior ragione, impedendo l’inserimento di soggetti che non avessero in precedenza mai presentato domanda di inclusione, con la sola eccezione delle categorie per le quali l’iscrizione era stata consentita per l’espressa volontà del legislatore di derogare alla regola generale; 4. per la cassazione della sentenza il MIUR ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali non ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il Ministero denuncia, ex art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e sostiene, in sintesi, che le considerazioni espresse sull’infondatezza dell’originaria domanda dovevano portare all’accoglimento, non al rigetto,dell’impugnazione; 2. con il secondo motivo, formulato in via subordinata, il ricorrente addebita alla sentenza gravata la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.l. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, e deduce che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento il legislatore ha impedito nuovi inserimenti, sicché il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere rigettato, non avendo la docente presentato domanda prima dell’anno scolastico 2007/2008; 3.il primo motivo di ricorso è fondato ; è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui ilcontrasto insanabile tramotivazione e dispositivo della sentenza, poiché non consente di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una dellecontrastanti affermazioni contenute nella decisione, non può essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, determinando, invece, la nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 156, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 5939/2018); 3.1. detto contrasto sussiste indubbiamente nella fattispecie, giacché, come evidenziato nello storico di lite, la Corte territoriale ha rigettato l’appello del Ministero sulla base di argomentazioni che avrebbero dovuto portare all’accoglimento del gravame, perché tutte convergenti nell’escludere il preteso diritto dell’originaria ricorrente all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento; 4. la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda; 4.1. infatti sulla questione qui controversa questa Corte si è già pronunciata ed è ormai consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass. n. 3830/2021 e ribadito da successive pronunce di identico tenore (Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 12346/2021, Cass. n. 12347/2021, Cass. n. 35571/2021, Cass. n. 42000/2021) secondo cui «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006»; 5. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323/1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare” e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale” ed era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano far valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006 non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1963/2015, che ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produce effetti erga omnesperchè il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123/2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non ha natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400/1988, sia in quanto, essendo rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, non possiede i ca ratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolge a soggetti determinati o facilmente determinabili ed è destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustifica in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguarda solo l’effetto caducatorio e non concerne, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ. (negli stessi termini Cass. n. 21000/2019), sicché sull’annullamento del decreto i diplomati magistrali non possono fare leva per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora ed a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, l’inclusione nella graduatoria, pur in difetto di domanda presentata in occasione del primo aggiornamento delle graduatorie successivo alla loro trasformazione; 6. a detti argomenti, ribaditi in motivazione, Cass. nn. 21850 e 21851 del 2022 hanno aggiunto che a diverse conclusioni non si può pervenire facendo leva sull’art. 4 del d.l. n. 87/2018 che ha ribadito la natura abilitante del diploma ed ha consentito la partecipazione al concorso riservato anche ai docenti in possesso di «diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002»; 6.1. infatti la ragione per la quale il diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento è stato escluso dall’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato e da questa Corte non sta nella negazione del valore abilitante del diploma bensì nella ritenuta insufficienza di quel titolo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie permanenti e nell’interpretazione della clausola di salvezza nei termini sopra precisati, rispetto aiquali nessun rilievo può avere la circostanza che, successivamente e ad altri fini, il legislatore abbia equiparato il diploma conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 alla laurea in scienze della formazione primaria; 7. non rileva che il Ministerodell’Istruzione, con il secondo motivo, abbia domandato la cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto dell’originaria domanda sulla base di un diverso percorso argomentativo; 7.1. infatti la Corte di Cassazione, in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, può ritenere fondata o infondata la questione sollevata dal ricorso anche sulla base di argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti, perché l’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti accertati nel giudizio di merito, come esposti nel ricorso e nella sentenza gravata, incontra come unico limite quello imposto dall’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. fra le tante Cass. n. 25223/2020; Cass. n. 27542/2019; Cass. n. 18775/2017; Cass. 11868/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata); 7.2. né può essere opposta alla Corte di Cassazione e costituire impedimento alla funzione nomofilattica la non contestazione su una questione che involge l’interpretazione di norme di diritto, perché il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e riguarda il fatto storico, non già la sua qualificazione giuridica; 8. la novità, al momento della presentazione del ricorso, della questione giuridica e la complessità della stessa giustificano l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo; 9. non sussistono le condizioni processuali richieste dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.1
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