CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12082/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13637-2023 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Viterbo, [OSCURATO:PERSONA] 47, in persona degli amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Viterbo, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi sia unitamente che disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura speciale in atti. - ricorrente - contro -[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 18/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria doValue s.p.a., [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], con sede in Verona, Viale dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., Dr. [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'8 maggio 2023, n. 3190; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite della mandataria doValue s.p.a. (già doBank s.p.a.), ha proposto, dinanzi al Tribunale di Viterbo, istanza di fallimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., assumendo di fare valere i crediti scaturenti dal contratto di mutuo concesso dallaBanca di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con decreto del 2 dicembre 2020, il Tribunale di Viterbo, in composizione collegiale, accogliendo l’eccezione di carenza di prova della titolarità del credito, rigettava il ricorso per la dichiarazione di fallimento. 3. Interposto reclamo da parte di doValue s.p.a. dinanzi alla Corte di appello di Roma, quest’ultima con decreto d atato 2 agosto 2021, accoglieva il reclamo, affermandoi, in particolar modo, che la titolarità del credito in capo a [OSCURATO:SOCIETA]. era risultata documentalmente provata. 4. Rimessi gli atti al Tribunale di Viterbo e ripreso, dinanzi ad esso, il procedimento prefallimentare, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rinnovava le difese e le eccezioni già enunciate nel precedente decorso processuale, e c on sentenza del 13 gennaio 2022, notificata ai sensi dell’art. 17, comma 1.l.f. a mezzo posta elettronica certificata il giorno stesso, il Tribunale dichiarava, dunque, il fallimento dell’odierna ricorrente. 6. Per atto depositato il 14 febbraio 2022, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. interponeva reclamo dinanzi la Corte di Appello di Roma la quale, con sentenza dell'8 maggio 2023, n. 3190, qui oggetto di ricorso per cassazione, dichiarava il reclamo inammissibileper tardività. 7. La sentenza, pubblicata l’8 maggio 2023, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimati, non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 155, comma 4 e 5 c.p.c. 1.1Osserva la ricorrente che sarebbe pacifico chela sentenza dichiarativa del fallimento erastata depositata il giorno 13 gennaio 2022. Il termine di deposito del reclamo di cui all’art. 18 l.f. perveniva dunque a scadenza sabato 12 febbraio 2023. Il termine sarebberisultato, pertanto, prorogato ex lege ai sensi dell’art. 155, comma 4 e 5 c.p.c. al lunedì successivo, e cioè il 14 febbraio 2022. Di tale proroga l’odierna ricorrente ha inteso legittimamente avvalersi, rilasciando procura ai difensori il 14 febbraio 2022 e procurando che essi depositassero in die il reclamo medesimo. Detta data di deposito sarebbe altresì incontroversa, rendendone atto lo stesso Giudice a quo. Inopinatamentee il legittimamente, la Corte avrebbe dichiara to «il reclamo [...] inammissibile perché tardivamente proposto», assumendo che «decorrendo, pertanto, nella specie, il termine di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza che la stessa reclamante ammette essere avvenuta il 13 gennaio 2021, il termine di decadenza per la proposizione del reclamo andava a scadere il 12 febbraio 2021» (sentenza, pagina 3, rigo 5 e ss.).Tale enunciato si tradu rrebbe in una diretta violazione del richiamato disposto dell’art. 155, commi 3 e 4 c.p.c., posto che il 12 febbraio 2022 sarebbe ricaduto di sabato e che, dunque, il termine sarebbe risultato legalmente prorogato a lunedì 14 febbraio 2022, data in cui avrebbeavuto effettivamente luogo il deposito. 2. Con il secondo mezzo si deduce sempre violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 155, comma 4 e 5 c.p.c., sul rilievo che la Corte di Appello non avrebbe dato luogo ad accertamento alcuno in ordine alla circostanza che il giorno del deposito del ricorso (apparentemente successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 18 l.f.) potesse ricadere in giornata di lunedì o comunque nella prima giornata non festiva successiva a quella del nominale spirare del termine. 3. Il ricorso è fondato.Effettivamente il termine previsto dall’art. 18 l. fall. per il deposito del reclamo avverso la declaratoria di fallimento ricadeva il giorno sabato 12 febbraio 2022, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 155, 3 e 4 comma, c.p.c., il detto termine doveva intendersi prorogato ex legeal successivo 14 febbraio, giorno di effettivo deposito del reclamo ex art. 18 l. fall., che pertanto risultava tempestivamente proposto. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma che, in diversa composizione, deci