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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 24382/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 117, in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello cautelare presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'ordinanza del 4 agosto 2022 del Giudice per le indagini del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo dalla stessa avanzata, in considerazione del fatto che con provvedimento del 13 dicembre 2022 tale sequestro era stato revocato, con dissequestro eseguito il 20 dicembre 2022, con il conseguente venir meno dell'interesse all'accoglimento del gravame avverso il rigetto della precedente richiesta di revoca del medesimo sequestro.

2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA], per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, sia a causa della omessa fissazione dell'udienza camerale di trattazione e discussione dell'appello cautelare proposto dalla ricorrente e dichiarato inammissibile dal Tribunale, in violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; sia per la mancata considerazione della sussistenza di un interesse della parte appellante alla trattazione dell'impugnazione, alla luce dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo del 13 dicembre 2022 (sulla base del quale era stata esclusa la sussistenza dell'interesse a impugnare in capo alla ricorrente).

Ha esposto che l'appello interposto avverso il provvedimento del 4 agosto 2022 di diniego del dissequestro si fondava su ragioni diverse rispetto a quelle che avevano determinato la revoca del sequestro disposta con il successivo provvedimento del 13 dicembre 2022, e tali ragioni assumevano decisiva rilevanza e meritavano adeguata considerazione per il caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ultimo provvedimento (cioè quello del 13 dicembre 2022 di revoca del sequestro), in quanto la proposizione di tale impugnazione determinava la non definitività del provvedimento di revoca del sequestro, che avrebbe reso opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'intervenuta restituzione del bene determina l'inammissibilità del gravame proposto per sopravvenuta carenza d'interesse (si richiama la sentenza n. 230 del 2007 delle Sezioni Unite), anche quando la restituzione sia disposta in favore di soggetto diverso da quello che ha subito il provvedimento restrittivo, in quanto anche in tal caso il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale (si richiama la sentenza n. 47520 del 28/09/2012).

4. Con dichiarazione pervenuta il 27 aprile 2023 difensore e procuratore speciale della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato rigettato, con ordinanza del 7 dicembre 2023, l'appello cautelare presentato dal pubblico ministero nei confronti del provvedimento di revoca del sequestro del 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in conseguenza dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, con atto proveniente dal procuratore speciale della ricorrente medesima e sottoscritto anche dal suo amministratore, pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 27 aprile 2023, prima dell'udienza di trattazione.

Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, cfr.

Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 117, in persona dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse l'appello cautelare presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell'ordinanza del 4 agosto 2022 del Giudice per le indagini del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo dalla stessa avanzata, in considerazione del fatto che con provvedimento del 13 dicembre 2022 tale sequestro era stato revocato, con dissequestro eseguito il 20 dicembre 2022, con il conseguente venir meno dell'interesse all'accoglimento del gravame avverso il rigetto della precedente richiesta di revoca del medesimo sequestro. 2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA], per il tramite del difensore di fiducia e procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata, sia a causa della omessa fissazione dell'udienza camerale di trattazione e discussione dell'appello cautelare proposto dalla ricorrente e dichiarato inammissibile dal Tribunale, in violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; sia per la mancata considerazione della sussistenza di un interesse della parte appellante alla trattazione dell'impugnazione, alla luce dell'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo del 13 dicembre 2022 (sulla base del quale era stata esclusa la sussistenza dell'interesse a impugnare in capo alla ricorrente). Ha esposto che l'appello interposto avverso il provvedimento del 4 agosto 2022 di diniego del dissequestro si fondava su ragioni diverse rispetto a quelle che avevano determinato la revoca del sequestro disposta con il successivo provvedimento del 13 dicembre 2022, e tali ragioni assumevano decisiva rilevanza e meritavano adeguata considerazione per il caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero nei confronti dell'ultimo provvedimento (cioè quello del 13 dicembre 2022 di revoca del sequestro), in quanto la proposizione di tale impugnazione determinava la non definitività del provvedimento di revoca del sequestro, che avrebbe reso opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'intervenuta restituzione del bene determina l'inammissibilità del gravame proposto per sopravvenuta carenza d'interesse (si richiama la sentenza n. 230 del 2007 delle Sezioni Unite), anche quando la restituzione sia disposta in favore di soggetto diverso da quello che ha subito il provvedimento restrittivo, in quanto anche in tal caso il provvedimento limitativo del diritto sulla cosa si è già esaurito e l'interessato non ha alcuna ragione specifica per attivare o coltivare, a seconda del momento della restituzione, la procedura incidentale (si richiama la sentenza n. 47520 del 28/09/2012). 4. Con dichiarazione pervenuta il 27 aprile 2023 difensore e procuratore speciale della società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo stato rigettato, con ordinanza del 7 dicembre 2023, l'appello cautelare presentato dal pubblico ministero nei confronti del provvedimento di revoca del sequestro del 13 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in conseguenza dell'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente, con atto proveniente dal procuratore speciale della ricorrente medesima e sottoscritto anche dal suo amministratore, pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 27 aprile 2023, prima dell'udienza di trattazione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in
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