CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023
Cassazione n. 10764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12076/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ARCANA' FRANCESCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SALUTE, domiciliati in ROMA, in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difendeper legge; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7121/2021 depositata il29/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 7121 del 2021, esponendo che: - avevano agito nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione università e ricerca, della salute, dell’economia e delle finanze, esponendo che si erano laureati in medicina e chirurgia, e poi specializzati tra l’anno 1979 e l’anno 1987, non avendo ricevuto l’adeguata retribuzione spettante secondo l’acquis communautaire; - il Tribunale, rilevata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri, aveva respinto la domanda accertando l’intervenuta prescrizione, con pronuncia confermata dalla Corte di appello; resistono con controricorso le Amministrazioni; Rilevato che: con il motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189, Trattato istitutivo della CE, 10, Cost., 19, comma 1, Trattato sull’Unione Europea, 47, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, delle direttive CEE n. 82/76, n. 75/363, n. 93/16, 1, Protocollo n. 1 CEDU, degli artt. 1, 10, 11, 12, preleggi, 2934, 2935, 2938, cod. div., 6, d.lgs. n. 257 del 1991, 11, legge n. 370 del 1999, poiché la Corte di appello avrebbe errato nell’affermare l’intervenuta prescrizione facendola decorrere da un momento antecedente alla compiuta percepibilità e riconoscibilità dell’evento dannoso da parte del danneggiato, stante il protrarsi dell’incertezza normativa e giurisprudenziale, dovendo diversamente sollevarsi rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea sull’effettività del rimedio giurisdizionale in tal modo perimetrato quando la natura giuridica della situazione tutelata non è ancora definita al pari del soggetto passivamente legittimato e della giurisdizione interna sussistente; Considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1), cod. proc. civ.; preliminarmente va evidenziato che, pur essendo diretto l’appello anche ai Ministeri, come sottolineato dalla difesa erariale, risulta, dalla sentenza di seconde cure, che il Tribunale aveva già dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei medesimi, senza censure e dunque con effetto di giudicato; in ogni caso va ricordato, per completezza e più in generale, che in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l’evocazione in giudizio di un diverso organo statuale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, sempre che l’Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l’erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente: in mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649); questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto risarcitorio da tardiva e incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE – poi riprese nel testo unico comunitario del 1993, n. 16, e ricollocate nella direttiva del 2005, n. 36, aventi ad oggetto, in particolare, la spettanza del compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, con “acquis” recepito in Italia solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 – si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso medesimo, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse sul punto dal giudice amministrativo (cfr., Cass. 17/05/2011, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816, Cass., 31/08/2011, n. 17868, 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199, Cass., 31/05/2018, n. 13758, Cass., 19/06/2019, n. 16452, e succ. conf. tra cui, da ultimo, Cass., Sez. U., 31/05/2022, n. 17619, pag. 26); la descritta condotta statale ha definitivamente palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato per i medici specializzandi che hanno iniziato i corsi anteriormente all’anno accademico 1991-1992, sicché, al di là del perdurare degli effetti di tale inadempimento per gli altri (non destinatari della disciplina in parola), la ragionevole cristallizzazione derivante dall’opzione esercitata, rispetto all’astratta possibilità di un ripensamento normativo, onerava della reazione i pretermessi, innescando la decorrenza estintiva prescrizionale; quanto al sollecitato rinvio pregiudiziale, va ulteriormente ribadito che è manifestamente infondata la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione Europea della questione se il termine di prescrizione del diritto al risarcimento debba decorrere non dall’entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, ma, in particolare, dalla successiva data in cui la giurisprudenza di legittimità ha individuato con certezza il soggetto passivamente legittimato e il giudice interno munito di giurisdizione in ordine alla relativa domanda: infatti, anche prima di tale data non vi erano dubbi sulla legittimazione passiva dello Stato e, comunque, qualsiasi controversia in materia di giurisdizione poteva essere risolta mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (Cass., 13/12/2021, n. 39421); del resto, l’impossibilità di far valere il diritto -alla quale l’art.2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso, essendo irrilevanti le eventuali incertezze giurisprudenziali circa le modalità di esercizio o la qualificazione dell’azione, le quali non precludono l’esercizio immediato del diritto, ma rappresentano un mero impedimento di fatto (Cass., 28/04/2022, n. 13343: nella specie questa Corte ha quindi recisamente escluso che, ai fini della decorrenza del termine decennale di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno derivante da tardiva e incompleta attuazione delle direttive in parola, assumano rilievo le incertezze giurisprudenziali in ordine al soggetto passivamente legittimato, alla natura della responsabilità dello Stato e al giudice interno munito di giurisdizione); rispetto a questa impostazione è coerente la precisazione di Cass., Sez. U., n. 17619 del 2022, cit., per cui anche la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è stata considerata atto idoneo a interrompere la prescrizione – con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo – del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere -interesse legittimo e diritto soggettivo - la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare, complessivamente, una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale; va evidenziato che non ha rilievo dirimente l’ordinanza di rimessione alla pubblica udienza pronunciata da questa Corte il 21/03/2022, n. 9101: dev’essere ribadito che gli orientamenti nomofilattici, in specie in tema di prescrizione, sopra richiamati, sono da molto tempo consolidati senza oscillazioni, come rimarcato, alla pubblica udienza di quel giudizio, da Cass., 27/09/2022, n. 28130; le spese di lite seguono la soccombenza, con disposizione in solido poiché la condanna di più parti soccombenti al pagamento solidale delle spese può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall’interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr., ad esempio, Cass., 19/01/2022, n. 1650, Cass., 02/04/2019, n. 9063) stante la costante contraria e ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte deve statuirsi condanna a titolo di responsabilità processuale aggravata nella misura equitativamente determinata di 500,00 per ciascun ricorrente, anch’essa in solido a mente del combinato degli artt. 96, terzo comma, e 97, primo comma., cod. proc. civ., il tutto in favore dell’Amministrazione controricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti in solidarietà attiva, liquidate in euro 20.000,00, oltre a eventuali spese prenotate a debito. Condanna altresì i ricorrenti in solido al pagamento, a titolo di responsabilità processuale aggravata, della somma di euro 13.000,00 in favore dei controricorrenti in solidarietà attiva. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza