CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2026
Cassazione n. 22914/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, n. 1104/03/2017, depositata in data 11 dicembre2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente,esercente il commercio all’ingrosso di generi alimentari, l’avviso diNumero registro generale 9953/2018Numero sezionale 5318/2026Numero di raccolta generale 22914/2026accertamento n. TA3030700108, con il quale, in relazione all’anno diData pubblicazione 08/07/2026imposta 2011, disconosceva costi, ritenuti indeducibili ai fini II.DD.ed indetraibili ai fini IVA, liquidando maggiori IRES (Euro367.659,00), IRAP (Euro 65.978,00) ed IVA (Euro 215.366,00), oltresanzioni ed interessi.L’atto conteneva sei rilievi ai fini II.DD., ovvero l’indebitadeduzione dei seguenti costi:a) oltre un milione di euro, corrispondenti e premi e compensiper servizi promozionali resi, corrisposti alle sei società affiliate; indifetto dei requisiti di cui all’art. 109 t.u.i.r. l’Ufficio recuperava leII.DD. e l’IVA limitatamente ai compensi;b) circa 8 mila euro per rimborsi a dipendenti;c) oltre 50 mila euro relativi a forniture di energia elettrica eriscaldamento afferenti ad un’azienda concessa in fitto a società delgruppo;d) circa 6 mila euro per spese telefoniche;e) oltre 32 mila euro per canoni di locazione versati aiproprietari dei locali concessi in affitto alla contribuente, che li avevasublocati ad una società del gruppo;l’ultimo rilievo (f) atteneva alla mancata indicazione dicomponenti positivi di reddito per Euro 55.000,00 per servizi resi alleaffiliate, non remunerati.L’avviso conteneva, altresì, quattro rilievi ai fini IVA, ovvero:g) l’indebita deduzione per quasi 70 mila euro, pari all’IVA sulavori di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili di terzicondotti in locazione dalla contribuente e sublocati a due società delgruppo;h) l’indebita deduzione per oltre 35 mila euro, corrispondentiai rilievi c) e d);i) il recupero dell’IVA (pari ad Euro 11.550,00) relativa alpreteso ricavo di cui al rilievo sub f);Numero registro generale 9953/2018Numero sezionale 5318/2026Numero di raccolta generale 22914/2026l) il recupero dell’IVA (pari ad Euro 97.650,00) relativa al costoData pubblicazione 08/07/2026(ritenuto indeducibile sub a) corrispondente ai compensi perprestazioni di servizi di promozione.La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di L’Aquila contestando tutti i rilievi, ad eccezione diquello sub b).La CTP accoglieva il ricorso, annullando quasi integralmentel’avviso, ad eccezione di parte del sesto rilievo ai fini II.DD. e di partedel terzo rilievo ai fini IVA.2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributariaregionale dell’Abruzzo, che, in riforma della decisione dei giudici diprossimità, riconosceva la validità dell’avviso relativamente ai rilieviprimo e sesto ai fini II.DD. ed ai corrispondenti rilievi quarto e terzoai fini IVA.3. Per la cassazione della citata sentenza la società proponericorso affidato a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il 2 luglio 2026.In data 18 giugno 2026 la contribuente ha depositato istanzadi estinzione del giudizio, avendo aderito alla definizione agevolatadi cui all’art. 6 d.l. n. 119/2018.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la società deduce, in relazione al primorilievo ai fini II.DD. ed al corrispondente terzo rilievo ai fini IVA, la«violazione degli artt. 2359 e 2697 e seg. cod. civ., 26 d.p.r.27/10/1972, n. 633, 85 e 109 TUIR 22/12/1986, n. 917, 10 bis L.27/7/2000 n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.»per avere la CTR erroneamente escluso la deducibilità dei costi perservizi promozionali e sconti (premi) nei confronti delle affiliate. Inpunto di fatto osserva che sulla base del contratto di affiliazionecommerciale stipulato con le sei società che gestiscono i puntivendita, a queste ultime spettava un ‘corrispettivo promozionale’ adinizio anno ed un ‘premio’ di fine anno, basati rispettivamente sulleNumero registro generale 9953/2018Numero sezionale 5318/2026Numero di raccolta generale 22914/2026diritto, ritiene integrati i presupposti (certezza e determinatezza) deiData pubblicazione 08/07/2026detti costi ai fini dell’art. 109 t.u.i.r.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riguardo alsesto rilievo ai fini II.DD. ed al corrispondete terzo rilievo ai fini IVA,la «violazione degli artt. 2697 ss. cod. civ. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.» per avere la CTR erroneamente ritenuto ilcosto di Euro 50.000,00, oltre IVA, per i servizi contabili svolti dalfranchisor, integralmente imponibile in difetto della prova dellamisura in cui le relative prestazioni avessero interessato le seiaffiliate.3. Va, preliminarmente, evidenziato che la contribuente si èavvalsa della definizione agevolata delle controversie tributarieprevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018.La ricorrente, in data 18 giugno 2026, ha depositato istanza diestinzione del giudizio con i seguenti allegati: la domanda didefinizione delle controversie pendenti ex art. 6 d.l. 119/2018(ritualmente protocollata); copia delle quietanze di pagamento delleventi rate.Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del processo ai sensidell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; le spese restano a carico delleparti che le hanno anticipate.Può, altresì, farsi luogo alla declaratoria di cessazione dellamateria del contendere in presenza della prova del pagamento ditutte le rate.Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella contribuente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bisdel citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, inquanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltrei casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020,n. 10140).Numero registro generale 9953/2018Numero sezionale 5318/2026Numero di raccolta generale 22914/2026 P.Q.MData pubblicazione 08/07/2026La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione dellamateria del contendere.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti