Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 08017/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 AGRON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dettumil ti> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, non indicando ex art. 581 cod. proc. pen. l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/02/2022.

Il Ccin9igl re estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro i [OSCURATO:PERSONA],cci Lt. ' IN Cr:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 AGRON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANO' dettumil ti> udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso, con cui si contesta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per genericità, non indicando ex art. 581 cod. proc. pen. l'enunciazione specifica dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/02/2022. Il Ccin9igl re estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro i [OSCURATO:PERSONA],cci Lt. ' IN Cr:
Sentenza Cassazione n. 08017/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris