Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 27954/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, commi 4 e 8 -bis, e 99, comma 4, cod. pen., di cui al capo A) della rubrica, e a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 336 e 99, comma 3, cod. pen., di cui al capo C), fatti commessi in Palermo 1'11 luglio 2016.

2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. - Con il primo motivo denuncia l'illogicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di prova della sua responsabilità.

Al riguardo, si duole dell'attendibilità del teste Cannizzaro, ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene avesse assistito, trovandosi a bordo di un autobus delle linee urbane, al tentativo di furto del portafogli in danno di un anziano passeggero, non aveva provveduto ad identificarlo e non aveva adempiuto all'obbligo di arrestare i presunti responsabili, cadendo, poi, in errore sulla data in cui li aveva identificati tramite riconoscimento fotografico. - Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., essendo, l'argomentazione sottesa alla statuizione di conferma dell'applicazione della detta aggravante, insufficiente e contraddittoria, non essendo emerso che l'affollamento del mezzo pubblico fosse stato determinante per la realizzazione della condotta addebitatagli o che l'avesse quantomeno agevolata, né essendo stato altrimenti spiegato in che cosa si fosse concretizzata «la particolare abilità, scaltrezza o avvedutezza» necessarie per l'integrazione della contestata destrezza. - Con il terzo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata riduzione della pena, anche in virtù della massima estensione della diminuzione operata ex art. 56 cod. pen., per non essere state adeguatamente esaminate ed apprezzate le deduzioni difensive al riguardo articolate con i motivi di appello.

3. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 336 cod. pen. e il vizio di motivazione.

Quanto alla dedotta violazione di legge, rileva che non vi era prova che la violenza o minaccia, posta in essere in danno dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], fosse ex ante idonea ad intimorire il soggetto passivo.

Quanto al vizio di motivazione, censura l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta attendibilità dello stesso Cannizzaro, posto che questi l'aveva riconosciuto a distanza di un mese dalla verificazione del fatto ed aveva mostrato di essere prevenuto o di nutrire astio nei confronti dei borseggiatori che frequentavano quella linea di autobus.3.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen., essendosi confermata l'applicazione a suo carico della contestata recidiva esclusivamente sulla base dei precedenti penali gravanti a suo carico, senza alcuna verifica circa l'essere, il reato commesso, espressivo della sua maggiore pericolosità sociale.

3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in maniera «evasiva».

4. Con memoria in data 21 aprile 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, ai sensi della novella legislativa introdotta con il d.lgs 150/22, pronunciarsi declaratoria di intervenuta improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità della querela.

5. Con requisitoria in data 23 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Il primo motivo è generico e non consentito in questa sede.

A fronte della compiuta e congrua spiegazione, offerta dalla sentenza impugnata, delle ragioni per le quali l'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] non fosse riuscito a fermare la persona offesa dal reato e ad arrestare il [OSCURATO:PERSONA], identificandolo, tuttavia, in seguito - sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso del dibattimento -, in termini di assoluta certezza come l'autore del tentativo di furto del portafogli posto a segno in danno di un anziano passeggero di un affollato autobus di città, le censure di ricorso in punto di prova della commissione del fatto da parte del ricorrente si appalesano reiterative - e, quindi, prive di un reale confronto con le ragioni a sostegno della statuizione impugnata - e meramente contestative dell'operata valutazione delle prove.

1.2. Il secondo motivo è generico.

I rilievi difensivi in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza non colgono la ratio decidendi sul punto.

Infatti, nella sentenza impugnata, il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. è stata giustificata sulla base del rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito di concerto con il complice Giannusa, che, nell'autobus affollato, si era posto davanti all'obliteratrice, così da bloccare il flusso dei passeggeri e consentire la manovra lesta del ricorrente, che aveva cercato di impossessarsi del portafogli dell'anziano utilizzando un bastone: tanto dando conto, in conformità con il diritto vivente (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), della «particolare abilità, astuzia e avvedutezza da lui dimostrate, idonee a sorprendere la normale sorveglianza della parte offesa sull'oggetto materiale del furto».

1.3. Il terzo motivo è parimenti generico.

Dalla complessiva motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio emerge come le circostanze attenuanti generiche siano state correttamente negate sia in ragione della peculiare gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, sia in ragione dell'assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).

Né hanno pregio le censure in punto di diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen..

Considerato che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), va qui ribadito che, in caso di furto di un portafogli, non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, posto che, essendovi normalmente custoditi anche carte di credito o di pagamento o documenti di identità, onde valutare l'entità del danno occorre tener conto non solo del valore delle carte o dei documenti - che non si esaurisce, comunque, in quello del loro sostrato materiale -, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalle pratiche necessarie per la loro duplicazione (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Rv. 275582).

Aspecifiche sono, infine, le doglianze in tema di determinazione della pena, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni per le quali la diminuzione operata in ragione della realizzazione solo tentata del reato contestato non potesse considerarsi arbitrariamente effettuata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) (Sez. 5, n. 3294 del 27/01/1983, Rv. 158460).

1.4. La rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d.

"giudicato sostanziale" (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176).

2. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo è generico e non consentito in questa sede.Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità delle censure articolate sul versante dell'idoneità della violenza e minaccia a intimidire il pubblico ufficiale vittima del reato di cui all'art. 336 cod. pen.

In ragione della riscontrata inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello, perché affidato a deduzioni del tutto astratte ed indeterminate, la Corte territoriale, invero, non aveva alcun obbligo di rispondervi.

Né l'omesso esame del motivo determina l'illegittimità della sentenza impugnata, posto che è jus receptum che, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; conf.

Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).

Le ulteriori censure in punto di attendibilità del riconoscimento del ricorrente effettuate dall'ufficiale di polizia giudiziaria Cannizzaro non sono scrutinabili in questa sede per le stesse ragioni esposte per disattendere il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni cui si fa integrale e recettizio rinvio (cfr. punto

1.1. della presente parte motiva).

2.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.

La motivazione rassegnata a corredo della conferma dell'applicazione al ricorrente della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. è in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690, ove si consideri che dalla motivazione della sentenza impugnata, nel suo complesso considerata, emerge come il reato commesso dal Bonfiglio costituisse concreata espressione della sua più accentuata capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale non solo per effetto dei plurimi precedenti iscritti a suo carico per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, ma anche per la significativa gravità della sua condotta, atta a suscitare allarme sociale, in quanto costituente il segmento finale di una attività criminosa ideata e realizzata di concerto con due complici in danno dei passeggeri degli autobus cittadini.

2.3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come nel caso di specie, in cui il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. è stato giustificato sulla base del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e dell'allarme sociale generato dal tipo di delitto commesso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi fa seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, commi 4 e 8 -bis, e 99, comma 4, cod. pen., di cui al capo A) della rubrica, e a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 336 e 99, comma 3, cod. pen., di cui al capo C), fatti commessi in Palermo 1'11 luglio 2016. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. - Con il primo motivo denuncia l'illogicità della motivazione rassegnata nella sentenza impugnata in punto di prova della sua responsabilità. Al riguardo, si duole dell'attendibilità del teste Cannizzaro, ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene avesse assistito, trovandosi a bordo di un autobus delle linee urbane, al tentativo di furto del portafogli in danno di un anziano passeggero, non aveva provveduto ad identificarlo e non aveva adempiuto all'obbligo di arrestare i presunti responsabili, cadendo, poi, in errore sulla data in cui li aveva identificati tramite riconoscimento fotografico. - Con il secondo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., essendo, l'argomentazione sottesa alla statuizione di conferma dell'applicazione della detta aggravante, insufficiente e contraddittoria, non essendo emerso che l'affollamento del mezzo pubblico fosse stato determinante per la realizzazione della condotta addebitatagli o che l'avesse quantomeno agevolata, né essendo stato altrimenti spiegato in che cosa si fosse concretizzata «la particolare abilità, scaltrezza o avvedutezza» necessarie per l'integrazione della contestata destrezza. - Con il terzo motivo denuncia vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e alla mancata riduzione della pena, anche in virtù della massima estensione della diminuzione operata ex art. 56 cod. pen., per non essere state adeguatamente esaminate ed apprezzate le deduzioni difensive al riguardo articolate con i motivi di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso per cassazione a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 336 cod. pen. e il vizio di motivazione. Quanto alla dedotta violazione di legge, rileva che non vi era prova che la violenza o minaccia, posta in essere in danno dell'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], fosse ex ante idonea ad intimorire il soggetto passivo. Quanto al vizio di motivazione, censura l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta attendibilità dello stesso Cannizzaro, posto che questi l'aveva riconosciuto a distanza di un mese dalla verificazione del fatto ed aveva mostrato di essere prevenuto o di nutrire astio nei confronti dei borseggiatori che frequentavano quella linea di autobus.3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 99 cod. pen., essendosi confermata l'applicazione a suo carico della contestata recidiva esclusivamente sulla base dei precedenti penali gravanti a suo carico, senza alcuna verifica circa l'essere, il reato commesso, espressivo della sua maggiore pericolosità sociale. 3. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, giustificato in maniera «evasiva». 4. Con memoria in data 21 aprile 2023, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, ai sensi della novella legislativa introdotta con il d.lgs 150/22, pronunciarsi declaratoria di intervenuta improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità della querela. 5. Con requisitoria in data 23 aprile 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è generico e non consentito in questa sede. A fronte della compiuta e congrua spiegazione, offerta dalla sentenza impugnata, delle ragioni per le quali l'Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA] non fosse riuscito a fermare la persona offesa dal reato e ad arrestare il [OSCURATO:PERSONA], identificandolo, tuttavia, in seguito - sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso del dibattimento -, in termini di assoluta certezza come l'autore del tentativo di furto del portafogli posto a segno in danno di un anziano passeggero di un affollato autobus di città, le censure di ricorso in punto di prova della commissione del fatto da parte del ricorrente si appalesano reiterative - e, quindi, prive di un reale confronto con le ragioni a sostegno della statuizione impugnata - e meramente contestative dell'operata valutazione delle prove. 1.2. Il secondo motivo è generico. I rilievi difensivi in punto di mancata esclusione della circostanza aggravante della destrezza non colgono la ratio decidendi sul punto. Infatti, nella sentenza impugnata, il riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. è stata giustificata sulla base del rilievo che il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito di concerto con il complice Giannusa, che, nell'autobus affollato, si era posto davanti all'obliteratrice, così da bloccare il flusso dei passeggeri e consentire la manovra lesta del ricorrente, che aveva cercato di impossessarsi del portafogli dell'anziano utilizzando un bastone: tanto dando conto, in conformità con il diritto vivente (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088), della «particolare abilità, astuzia e avvedutezza da lui dimostrate, idonee a sorprendere la normale sorveglianza della parte offesa sull'oggetto materiale del furto». 1.3. Il terzo motivo è parimenti generico. Dalla complessiva motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio emerge come le circostanze attenuanti generiche siano state correttamente negate sia in ragione della peculiare gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato, sia in ragione dell'assenza di elementi positivamente valutabili (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489; Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Rv. 275640; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). Né hanno pregio le censure in punto di diniego della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 cod. pen.. Considerato che, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528), va qui ribadito che, in caso di furto di un portafogli, non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, posto che, essendovi normalmente custoditi anche carte di credito o di pagamento o documenti di identità, onde valutare l'entità del danno occorre tener conto non solo del valore delle carte o dei documenti - che non si esaurisce, comunque, in quello del loro sostrato materiale -, ma anche degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalle pratiche necessarie per la loro duplicazione (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019, Rv. 275582). Aspecifiche sono, infine, le doglianze in tema di determinazione della pena, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni per le quali la diminuzione operata in ragione della realizzazione solo tentata del reato contestato non potesse considerarsi arbitrariamente effettuata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) (Sez. 5, n. 3294 del 27/01/1983, Rv. 158460). 1.4. La rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato per effetto della legge n. 150 del 2022, considerato che la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di aboliti° criminis, non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 2. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico e non consentito in questa sede.Va, in primo luogo, dichiarata l'inammissibilità delle censure articolate sul versante dell'idoneità della violenza e minaccia a intimidire il pubblico ufficiale vittima del reato di cui all'art. 336 cod. pen. In ragione della riscontrata inammissibilità originaria del corrispondente motivo di appello, perché affidato a deduzioni del tutto astratte ed indeterminate, la Corte territoriale, invero, non aveva alcun obbligo di rispondervi. Né l'omesso esame del motivo determina l'illegittimità della sentenza impugnata, posto che è jus receptum che, in tema di ricorso per cassazione non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua assoluta indeterminatezza e genericità doveva essere dichiarato inammissibile (Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Rv. 213230; conf. Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808; Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). Le ulteriori censure in punto di attendibilità del riconoscimento del ricorrente effettuate dall'ufficiale di polizia giudiziaria Cannizzaro non sono scrutinabili in questa sede per le stesse ragioni esposte per disattendere il primo motivo di ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]: ragioni cui si fa integrale e recettizio rinvio (cfr. punto 1.1. della presente parte motiva). 2.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato. La motivazione rassegnata a corredo della conferma dell'applicazione al ricorrente della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. è in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690, ove si consideri che dalla motivazione della sentenza impugnata, nel suo complesso considerata, emerge come il reato commesso dal Bonfiglio costituisse concreata espressione della sua più accentuata capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale non solo per effetto dei plurimi precedenti iscritti a suo carico per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, ma anche per la significativa gravità della sua condotta, atta a suscitare allarme sociale, in quanto costituente il segmento finale di una attività criminosa ideata e realizzata di concerto con due complici in danno dei passeggeri degli autobus cittadini. 2.3. Il terzo motivo non è consentito in questa sede. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come nel caso di specie, in cui il diniego del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. è stato giustificato sulla base del negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e dell'allarme sociale generato dal tipo di delitto commesso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi fa seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
Sentenza Cassazione n. 27954/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris