CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 33009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che Giovanni ANDRIOLI, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; RILEVATO che, dopo la proposizione del ricorso, in data 9 maggio 2023, il ricorrente ha presentato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, munito di procura speciale presente in atti, atto di rinuncia; che, in data 10 maggio, il ricorrente ha presentato, nuovamente, atto di rinuncia regolarmente sottoscritto con firma autenticata dal direttore della [OSCURATO:PERSONA] "N.C." Lecce presso cui è attualmente detenuto; RITENUTO che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente