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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 45/2009

ECLI:EU:T:2009:455
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2009 – EREF / Commissione (causa T‑40/08) «Ricorso di annullamento – Rappresentanza tramite un avvocato non avente qualità di terzo – Irricevibilità» Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 22‑34) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 25 settembre 2007, C (2007) 4323 def., relativa alla misura C 45/2006 cui la Francia ha dato esecuzione nell’ambito della costruzione di una centrale nucleare ad opera della Areva NP per la [OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] ASBL (EREF) sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee. 3) Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Repubblica francese, della Repubblica di Finlandia, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2009 – EREF / Commissione (causa T‑40/08) «Ricorso di annullamento – Rappresentanza tramite un avvocato non avente qualità di terzo – Irricevibilità» Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Requisiti attinenti al firmatario (Statuto della Corte di giustizia, art. 19, terzo e quarto comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 43, n. 1, primo comma) (v. punti 22‑34) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 25 settembre 2007, C (2007) 4323 def., relativa alla misura C 45/2006 cui la Francia ha dato esecuzione nell’ambito della costruzione di una centrale nucleare ad opera della Areva NP per la [OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) Il ricorso è irricevibile. 2) [OSCURATO:PERSONA] ASBL (EREF) sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione delle Comunità europee. 3) Non vi è luogo a provvedere sulle istanze di intervento della Repubblica francese, della Repubblica di Finlandia, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].
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