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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 06081/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 31/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha escluso l'aggravante contestata al capo C) dell'imputazione e per l'effetto rideterminato la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo per il delitto continuato di usura nella misura di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. c.tm" Il ricorso con laftuale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. conseguente all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile.

La doglianza inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è stata dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto.

Detta doglianza non può esser, peraltro, dedotta per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza.

Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez.

U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria,, non massimata).

La doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'oggettiva gravità delle plurime condotte illecite, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile numerosi precedenti penali e la mancanza di positivi elementi di giudizio.

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favare della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 31/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha escluso l'aggravante contestata al capo C) dell'imputazione e per l'effetto rideterminato la pena irrogata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Paolo per il delitto continuato di usura nella misura di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. c.tm" Il ricorso con laftuale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 133 e 62- bis cod. pen. conseguente all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile. La doglianza inerente alla determinazione del trattamento sanzionatorio non è stata dedotta in sede di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente se incompleto o comunque non corretto. Detta doglianza non può esser, peraltro, dedotta per la prima volta in sede di legittimità non avendo ad oggetto questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Va richiamato, in proposito, il principio di diritto secondo cui non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 26974, Sez. 2, n. 29726 del 21/07/2022, Kintsuria,, non massimata). La doglianza avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi alle pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'oggettiva gravità delle plurime condotte illecite, l'intensa capacità criminale del ricorrente desumibile numerosi precedenti penali e la mancanza di positivi elementi di giudizio. Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice dì merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favare della Cassa delle ammende.
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