CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 13 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22464 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22464 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60R25 I838O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 80C03 I838T) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 35E20 I712Y) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] 118 – ARES 118 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Cassino reso in data 27 febbraio 2021 nel procedimento iscritto al n. 1847/2021 del R.G.A.C.; Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 12 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di titolo esecutivo stragiudiziale,ha pignorato i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] 118 (ARES 118) di Roma e, a seguito di dichiarazione positiva di quantità di quest’ultima, ha ottenuto l’assegnazione degli stessi, ai sensi dell’art. 553 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. Il Tribunale di Cassino ha disposto l’archiviazione del relativo procedimento, instaurato in sede contenziosa dall’opponente, assegnando allo stesso il termine di trenta giorni per l’iscrizione del ricorso in opposizione nel registro delle esecu- zioni, con specifico riferimento al fascicolo dell’esecuzione già formato. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricor- so, in considerazione del rilievo di un profilo di inammissibilità dello stesso, ai sensi dell’art. 380 bisc.p.c.. Parte ricorrente ha chiesto la decisione ed è stat a quindi di- sposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bise 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 12 Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « inesistenza e/o nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’ art. 10, commi 11 e 12, del D. Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 24 e 111 Cost. , 101 comma 2, 183 cpc in relazione all’art. 360 comma 3 cpc. Nullità del provvedimento decisorio discendente dalla violazione delle indicate disposi- zioni in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applica- zione dell’ art. 112, 113, 132 comma 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.. Nullità del provvedimento impugnato in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.». Con il quarto motivosi denunzia «violazione e/o falsa applica- zione degli art. 474, 543 c.p.c. e dell’ art. 39 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». 1.1 Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, sebbene con le precisazioni che saranno di seguito illustrate e, quindi, per ra- gioni non del tutto conformi a quelle indicate nella proposta di decisione anticipata dello stesso. Il ricorrente fa presente che aveva già proceduto ad avanzare regolarmente l’opposizione agli atti esecutivi , con ricorso al giudice dell’esecuzione, e aveva poi provveduto ad instaurare, altrettanto regolarmente,la relativa fase contenziosa a cogni- zione piena, dopo lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, nel termine dallo stesso assegnato, mediante l’iscrizione nel ruolo degli affari contenziosi e la noti- ficazione alle parti opposte di idoneo atto introduttivo. Precisa che, di tanto, aveva anche dato chiaramente ed esaustiva- mente conto nello stesso atto introduttivodella fase di merito dell’opposizione. Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 12 Ciò nonostante, il giudice al quale era stato assegnato il rela- tivo procedimento contenzioso ne avrebbe, del tutto arbitra- riamente ed illegittimamente, disposto la “ archiviazione ”, as- segnandogli un termine per iscrivere il ricorso in opposizione «nel registro delle esecuzioni N. 311/2020», come se la fase sommaria non si fosse ancora svolta o dovesse svolgersi nuo- vamente, e ciò facendo semplicemente riferimento al rilievo della avvenuta reiterazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione (sulla quale si era peraltro già pronunciato il giudice dell’esecuzione) nel contesto dell’atto di citazione in- troduttivo della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione. 1.2 Secondo il ricorrente , il provvedimento da lui impugnato avrebbe sostanzialmente definito la sua opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, sarebbe ammissibile il ricorso straordi- nario per cassazioneavverso lo stesso. In realtà, la fondatezza di una tale conclusione va esclusa. Il provvedimento impugnato non ha ad oggetto la decisione della controversiaoppositiva e deve ritenersi costituire un atto di natura meramente organizzativa, non di diretto esercizio della giurisdizione: esso ha,cioè, ad oggetto la mera assegna- zionedell’affare nell’àmbito dell’ufficio giudiziario adi to e non pregiudica la decisione della controversia. Tale conclusione si impone per le ragioni di seguito esposte. 1.3Va premesso che, secondo gli indirizz i ormai consolidat i di questa Corte, in linea generale,«in caso di opposizione esecu- tiva proposta dopo l’inizio dell’esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispo- ne la trasmissione dell’atto al giudice dell’esecuzione e la can- cellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non è impu- gnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell’affare Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 12 nell’àmbito del medesimo ufficio giudiziario» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023 , Rv. 667592 – 02; in precedenza: Cass., Sez. 3 , Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 02 e successive conformi ) e , in particolare, « la ripartizione delle cause tra le varie sezioni di un tribunale costituisce una distribuzione degli affari tra le ar- ticolazioni appartenenti ad un unico ufficio prevista per ragioni di organizzazione interna e non può mai dare luogo a questio- ni di competenza così che, ove ne siano stati violati i criteri, va disposta la trasmissione degli atti al Presidente del tribuna- le affinché provveda, con decreto non impugnabile, ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. c.p.c.» (Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 16163del 19/06/2018, Rv. 649431 – 01 ). In altritermini, non vi è dubbio che, in caso di diretta iscrizio- ne nel ruolo degli affari contenziosi dell’atto introduttivo di una opposizione esecutiva, il provvedimento del giudice asse- gnatario del relativo fascicolo in sede contenziosa che ne di- sponga la trasmissione al giudice dell’esecuzione per lo svol- gimento della fase sommaria omessa non costituisce un prov- vedimento decisorio impugnabile, ma semplicemente un prov- vedimento di carattere organizzativo interno, relativo alla di- stribuzione degli affari nell’ambito dell’ufficio giudiziario adito. In ordine ad un siffatto provvedimento, laddove sorgano con- testazioni, queste vanno comunque risolte dal Presidente del tribunale, che stabilirà la definitiva as segnazione dell’affare all’uno o all’altro giudice dell’ufficio, fermo restando, eviden- temente, il potere-dovere del magistrato infine individuato come definitivo assegnatariodi procedere alla corretta qualifi- cazione dell’oggetto dello stesso (anche event ualmente in contrasto con quanto ritenuto dal Presidente del tribunale ai fini della distribuzione dell’affare) ed alla sua trattazione e de- cisione nelle forme corrette, in relazione a tale oggetto. Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 12 1.4Tali coordinate sistematiche valgono, ovviamente, in tutti i casi in cui sia disposta, dal giudice assegnatario di un fasci- colo processuale, la trasmissione degli atti ad un diverso giu- dice (o ad una diversa sezione) del medesimo ufficio giudizia- rio, anche nel caso in cui la suddetta trasmissione degli atti avvenga per errore o,comunque , sia oggetto di contestazioni. Ne consegue che, laddove(come nella specie), a seguito della proposizionedi una opposizione nel corso del processo di ese- cuzione forzata, si svolga regolarmente la fase sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione e successi- vamente sia instaurata la fase di merito a cognizione piena, previa iscrizione a ruolo, secondo quanto prescritto dall’art.616 c.p.c.,il provvedimento con cui il magistrato cui sia stato assegnato il relativo fascicolo iscritto nel ruolo degli affari con- tenziosi, disponga rimettersi nuovamente gli atti al giudice dell’esecuzione per lo svolgimento della fase sommaria, pur trattandosi evidentemente di un provvedime nto non solo er- roneo, ma addirittura manifestamente illegittimo ( in quanto contrario ad ogni regola, anche di rango secondario, in punto di assegnazione degli affari interni all’ufficio; ed a differenza del caso in cui , come già visto, ciò avvenga nell’ipo tesi in cui l’opposizione sia iscritta direttamente nel ruolo degli affari contenziosi,senza lo svolgimento della fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione), esso non perde il suo carattere meramente interno, preparatorio e organizzativo, di atto i ne- rente la distribuzione degli affari nell’ambito dell’ufficio e non diventa, per ciò solo, possibile oggetto di impugnazione in senso tecnico. La parteo, anche di ufficio, il giudice al quale siano stati tra- smessi gli attipotranno chiedere al President e del tribunale di stabilire definitivamente l’assegnazione dell’affare: all’esito, il giudice che risulti incaricato della trattazione dovrà comunque effettuarla nelle forme corrette e definire il procedimento se- Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 12 condo la sua effettiva naturaed oggetto, previa esatta qualifi- cazione e inquadramento della domanda proposta (anche eventualmente in contrasto con quanto ritenuto dal dirigente dell’ufficio ai fini dell’assegnazione). È, quindi , opportuno precisare che, in astratto, se anche il Presidente del tribunale dovesse confermare l’assegnazioneal “giudice dell’esecuzione” (recte: al magistrato dell’ufficio che svolge funzioni di giudice dell’esecuzione) di un procedimento costituente fase contenziosa di merito di una opposizione ese- cutiva, nel caso in cui il “ giudice dell’esecuzione” (recte: il magistrato divenuto definitivamente assegnatario di quel pro- cedimento) dovesse rilevare che la fase sommaria si è già re- golarmente svolta e che la fase di merito a cognizione piena è stata correttamente instaurata, egli non dovrebbe, natural- mente, svolgere nuovamente la suddetta fase sommaria,qua- le giudice dell’esecuzione, ma decidere il merito dell’opposizione, quale giudice definitivamente incaricato di trattare e definire la fase di merito contenziosa. E ciò è a dirsianche se ciò dovesse, per paradosso , costituire una eventuale violazione delle disposizioni tabellari dell’ufficio, in quanto i provvedimenti organizzativi interni di distribuzione degli affari, di competenza del dirigente dell’ufficio, non pos- sono mai determinare o incidere o, comunque, pregiudicare la corretta qualificazione degli affari stessie la correttezza della successiva decisione: l’una e l’altra spettano esclusivamente al giudice assegnatario , mentre della violazione dei criteri ta- bellari è pacificamente esclusa l’idoneità a riverberarsi sulla validità degli atti compiuti dal giudicenell’esercizio della giuri- sdizione. 1.5 Nella specie, è vero che il giudice in origine ass egnatario del fascicolo relativo alla fase di merito a cognizione piena dell’opposizione esecutiva non si è limitato a disporre la tra- smissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione, ma ha asse- Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 12 gnato all’opponente un termine «per l’iscrizione del ricorsonel registro delle esecuzioni N. 311/2020» e disposto «l’archiviazione del presente fascicolo iscritto al ruolo generale contenzioso». Il provvedimento, però, nonostante una innegabile dose di ambiguitàed anzi proprio a causa di questa , deve essere cor- rettamente interpretato e qualificato, al fine di individuarne il senso e l’oggetto effettivo. La conclusione, secondo questa Corte, è che deve ritenersi che esso, nonostante le indicate ambiguità,conservi la natura di provvedimento organizzativo inte rno sulla distribuzione de- gli affari, secondo quanto fin qui chiarito. Analizzandone premesse e contenuto, infatti, non può che concludersi che si tratti, sostanzialmente , proprio di un prov- vedimento con il quale il giudice ha inteso disporre la trasmis- sione del fascicolo dell’opposizione al giudice dell’esecuzione , al fine dello svolgimento della fase sommaria della stessa(an- che sesull’erroneo presupposto che essa non avesse già avu- to luogo), non di un provvedimento con il quale è stata defini- ta la controversia oppositiva. Lo dimostra, in modo incontrovertibile, la circostanza che sia stata disposta «l’iscrizione del ricorso nel registro delle esecu- zioni N. 311/2020, con salvezza dei diritti maturati». A tale espressione, chepotrebbe (solo) apparentemente risul- tare priva di senso, non essendo possibile, ovviamente , pro- cedere alla “iscrizione” di un “ricorso” nel registro esecuzioni nell’ambito di un fascicolo già oggetto di iscrizione nel registro stesso, può in realtà attribuirsi un unico senso logico , che è proprio quello per cui il giudice assegnatario del fascicolo iscritto nel ruolo degli affari contenzios i a bbia inteso ordinare l’inserimento degliatti dell’opposizione ( avanzata , appunto, in sede contenziosa) nel fascicolo dell’esecuzione già formato , presumibilmente al fine di consentire lo svolgimento della fase Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 12 sommaria(e sul presupposto , invece erroneo, che ciò non fos- se già avvenuto). Dunque, nella sostanza, si tratta di un provvedimento con cui è stata dispo sta la trasmissione degli atti dell’ opposizione al giudice dell’esecuzione. 1.6 È opportuno puntualizzare , in proposito, che non può condurre a diverse conclusioni né la circostanza che sia stato fatto onere all’opponente di provvedere alla dispostatrasmis- sione degli atti al giudice dell’esecuzione (per di più anche in un fissato termine che, peraltro , non essendo previsto da al- cuna disposizione di legge , non potrebbe in nessun caso con- siderarsi perentorio),né che sia stata contestualmente ordina- tala « a rchiviazione del presente fascicolo iscritto al ruolo ge- nerale contenzioso»: non essendo stata emessa alcuna deci- sione definitiva sul giudizio di opposizione (né di rito, né di merito), si tratta di ulteriori disposizioni alle quali, per quanto del tutto estranee allasistematica codicistica, non può che at- tribuirsi carattere “complementare” (cioè servente o ancillare) rispetto aquella “principale” con la quale è stato ordinato che il fascicolo fosse trasmesso al giudice dell’esecuzione. 1.7In definitiva, sebbene espresso in modo certamente am- biguo, ritiene la Corte che il provvedimento impugnato debba ritenersi costituire, comunque , un provvedimento di carattere meramente organizzativo interno,relativo all’assegnazione del procedimento instaurato dal ricorrente ad un magistrato dell’ufficio giudiziario adito anziché ad un altro, dunque di un provvedimentosindacabile solo dal Presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 83 terdisp. att. c.p.c., e che non si tratti invece di una decisionedella controversia contestabile con gli ordinari mezzi di impugnazione. Èoltremodo opportuno precisare che, in base a quanto fin qui osservato, l’inammissibilità della presente impugnazione av- verso il provvedimento di cui si discute non pregiudica in al- Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 12 cun modo il dirittodel ricorrente di ottenere la decisione della sua opposizione: egli avrebbe infatti potuto (ove non possa dirsi, eventualmente, perfino essere ancora nei termini per farlo, ai sensi dell’art. 83 ter disp. att. c.p.c.) chiedere al giu- dice dell’esecuzione, al quale il fascicolo è stato trasmesso, di sottoporre la questione al Presidente del tribunale, onde otte- nere la conferma dell’assegnazione di esso al giudice origina- rio assegnatario (cioè, il giudice della fase di cognizione sul merito dell’opposizione, già correttamente adito), affinché fos- se questia definirlo. D’altra parte, pure in mancanza di tale richiesta (o anche, per- fino, in caso di eventuale conferma dell’assegnazione del fa- scicolo al giudice dell’esecuzione), una volta stabilizzatasi l’assegnazione dell’affare ad un determinato magistrato dell’ufficio (sia che questi svolga funzioni di giudice del con- tenzioso, sia che s volga funzioni di giudice dell’esecuzione), sarà necessariamente quest’ultimo a dover adottare la deci- sione in merito all’opposizioneproposta e nelle forme prescrit- te per il giudizio di cognizione. Come già chiarito, l’esito della vicenda – singolare, ma mera- mente interna– relativa all’assegnazione dell’affare non potrà , infatti, in alcun modo condizionare l’esito della vicenda giudi- ziaria, di tal che il magistrato infine assegnatariodel procedi- mentodovrà correttamente qualificare la domanda e deciderla nelle forme dovute, senza essere vincolato alle qualificazioni adottate dai precedenti assegnatari del fascicolo ed eventual- mente dal dirigente dell’ufficio e, quindi, anche a prescindere dalle funzioni svolte nell’ufficio stesso. Tanto equivale a dire che, se anche si stabilizzasse, per qualunque ragione, l’assegnazione del fascicolo relativo alla fase di merito dell’opposizione al magistrato che svolge funzioni di giudice dell’esecuzione, questi dovrebbe valutare autonomamente se la fase sommariadell’opposizione si sia già svolta o meno e se Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 12 la fase di merito a cognizione piena sia stata regolarmente in- staurata e, comunque, infine, definire l’opposizione in fase contenziosa con sentenza , di rito o di merito , eventualmente previa revoca dell’erroneo provve dimento di “archiviazione” del fascicolo iscritto nel ruolo contenzioso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nonostante la conferma della definizione del ricorso nel senso della sua inammissibilità, la presente decisione non può rite- nersi del tutto conforme alla proposta di decisione anticipata dello stesso, in quanto quest’ultima, almeno in parte, si fon- dava sul rilievo dell’omesso svolgimento della necessaria fase sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione e della conseguente inammissibilità di quest’ultima. Le peculiari ragioni di tale non piena corrispondenza nella pre- sente particolare fattispecie escludono la sussistenza dei pre- supposti per la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., secondo la specifica previsione d e ll’art.380 bis c.p.c. , in quanto tale condanna è prevista esclusiva- mente in caso di decisione conforme alla proposta. Le spese del giudizio di legittimità possono, anzi,essere inte- gralmente compensate tra le parti, sussistendo le eccezionali ragioni idonee a tal fine, in considerazione delle oggettive am- biguità e difficoltà interpretative presentate dal singolare provvedimentoimpugnato. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ric. n. 22464/2021 –Sez. 3 – A d. 13 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 12 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all