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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 05679/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17485/2024 R.G. proposto da : avv [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 5264/2024depositata il 28/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso 22 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. (“Meridie”) ha chiesto la cassazione della sentenza dalla Corte d’Appello di Roma n. 771/2020, con cui la Corte, in accoglimento dell’appello proposto dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la impugnata sentenza del Tribunale di Roma, rigettando “la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA]” (con condanna al pagamento delle spese di quel procedimento). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso 31 agosto 2020, hanno chiesto il rigetto dell’avverso ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi “in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali si dichiarano antistatari”.

Con ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024 (pubblicata in data 28 febbraio 2024 – R.G. 16856/2020, la “Ordinanza”), la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato Meridie al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 25.200,00 (oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali) omettendo, tuttavia, qualsivoglia riferimento alla distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati costituiti, i quali erano (e si erano dichiarati) antistatari.

In particolare, l’ordinanza ha così stabilito “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 25.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Con istanza del 19.7.2024 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ai sensi dell’art 287 c.p.c. la correzione dell’errore materiale aggiungendo nel dispositivo la distrazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: L’istanza va accolta.

Giova ricordare che secondo il giudizio di questa Corte "l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del Giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica" (Cass., Sez.

I, 9/09/2005, n. 17977).

Ciò posto nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene gli istanti avessero formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore dei propri procurator antistatari, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.

Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza.

Nulla spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024, dopo le parole "nella massima percentuale di legge", si leggano le parole "con distr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17485/2024 R.G. proposto da : avv [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA diCORTE [OSCURATO:PERSONA] n. 5264/2024depositata il 28/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso 22 giugno 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. (“Meridie”) ha chiesto la cassazione della sentenza dalla Corte d’Appello di Roma n. 771/2020, con cui la Corte, in accoglimento dell’appello proposto dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva riformato la impugnata sentenza del Tribunale di Roma, rigettando “la domanda originaria proposta da [OSCURATO:PERSONA]” (con condanna al pagamento delle spese di quel procedimento). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso 31 agosto 2020, hanno chiesto il rigetto dell’avverso ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi “in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], i quali si dichiarano antistatari”. Con ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024 (pubblicata in data 28 febbraio 2024 – R.G. 16856/2020, la “Ordinanza”), la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato Meridie al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 25.200,00 (oltre accessori e rimborso forfettario di spese generali) omettendo, tuttavia, qualsivoglia riferimento alla distrazione delle spese di lite in favore degli avvocati costituiti, i quali erano (e si erano dichiarati) antistatari. In particolare, l’ordinanza ha così stabilito “La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 25.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Con istanza del 19.7.2024 gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ai sensi dell’art 287 c.p.c. la correzione dell’errore materiale aggiungendo nel dispositivo la distrazione. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: L’istanza va accolta. Giova ricordare che secondo il giudizio di questa Corte "l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del Giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica" (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977). Ciò posto nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene gli istanti avessero formulato espressa richiesta che, in caso di rigetto del ricorso avversario e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore dei propri procurator antistatari, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, ancorché essa in ragione della sua accessorietà rispetto al decisum costituisse pronuncia obbligata, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale. Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale di detta ordinanza. Nulla spese. P.Q.M. La Corte accoglie l’istanza e dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 5264 del 20 febbraio 2024, dopo le parole "nella massima percentuale di legge", si leggano le parole "con distr