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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21120/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4432/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 229, giusta procura a margine al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e in via disgiunta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avvocatura capitolina, elettivamente dom.to in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 21, giusta procura in calce al ricorso; e Agenzia delle Entrate rappresenta e difesa dall'avvocatura generale dello stato presso i cui uffici domicilia in via [OSCURATO:PERSONA] 12 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 744/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA] Lazio depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il comune di Roma notificava alla società Salima,in persona del I.r., gli avvisi di accertamento relativamente agli anni 2003 e 2006, con cui determinava un maggior importo a titolo di Ici per l'immobile di via Ardeatina 1696, atti opposti dalla società sul rilievo che non le era stata mai notificato il provvedimento attributivo o modificativo della rendita catastale, invocando peraltro l'esenzione dall'imposta comunale, ritenendo trattarsi di fabbricato rurale destinato ad attività di agriturismo.

La CTP di Roma respingeva il ricorso dell'ente, con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente, la quale deduceva l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. in merito alla eccepita omessa notifica del provvedimento rettificativo della rendita catastale.

La CTR del Lazio, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame della contribuente.

Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

L'ente locale e l'amministrazione finanziaria resistevano con controricorso.

Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

DIRITTO 2.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione degli artt.100,103 e 112 c.p.c, ex artt. 360 n. 4) c.p.c., sostenendo che, avendo impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune, per l'omessa notifica del prodromico atto di attribuzione della rendita catastale, l'unico legittimato liassivo andava individuato nell'Agenzia delle Entrate che non si era costitúita e non nell'amministrazione comunale, rispetto alla quale la società Salima aveva reiteratamente ribadito di non accettare il contraddittorio con il Comune, in quanto non poteva sostituirsi all'Agenzia.

Assume che sia i giudici di primo grado che quelli di appello avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta eccezione; anzi la Regionale per respingere il gravame della contribuente aveva fondato la decisione sulla scorta di un documento (raccomandata del 30.08.2000 con cui l'Ufficio dava comunicazione della modifica della rendita catastale) che, invece, non risultava neppure allegato dall'ente locale, atteso che, ad avviso della società, la raccomandata non sarebbe mai stata prodotta in atti.

3. La seconda censura deduce la violazione dell'art. 74 dello statuto del Contribuente, dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 3,4 e 14 della L. 890/82, in relazione all'art. 360, n3), c.p.c., reiterando le difese svolte con il primo motivo.

Ed assumendo che, in assenza di notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, la modifica non produce effetti nei confronti del contribuente ex art. 74 cit.

Ribadisce che in atti non solo manca la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non essendo idoneo al perfezionamento della notifica la sola spedizione dell'atto.

4. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 1 del D.M. delle Finanze n. 701/94 in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., per avere la CTR argomentato il rigetto dell'appello sulla base della circostanza che i dati censuari sono stati proposti dalla parte in data 4.08.1998 (cat.

D/2) e la rettifica disposta dall'Agenzia, il primo agosto 2000, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione ( DOCFA), ha interessato la sola rendita catastale.

Sostiene che il D.M. citato in rubrica prevede comunque la notifica dell'atto con cui l'Agenzia apporta variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte.

5. Con la quarta doglianza si prospetta la violazione del citato D.M. delle Finanze, nonché degli artt. 2,7 e 19 del d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 9 d.l. n.557/93, in relazione all'art. 360, n.5), c.p.c.; nonché "omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione" ex art. 360, n.5), c.p.c., per avere il decidente erroneamente escluso il potere del giudice tributario di accertare l'esistenza o meno delle caratteristiche di ruralità del fabbricato, affermando che il carattere dispositivo del processo tributario impone alle parti l'onere di allegare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese.

Assume la contribuente di aver chiesto al giudice tributario di accertare il classamento e l'attribuzione della rendita catastale e dunque l'esistenza delle caratteristiche di ruralità del fabbricato sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di merito( licenza comunale del 23 ottobre 2000 all'esercizio dell'attività agrituristica; concessioni in sanatoria rilasciate nell'anno 2000 per l'uso agrituristico, iscrizione della società tra i soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ex L.R. n. 14/2006).

Deduce che, contraddittoriamente, il giudicante, da una parte, ha ritenuto di poter esercitare solo poteri integrativi ex art. 7 d.lgs. 546/92, dall'altra ometteva di esaminare i documenti prodotti nel giudizio di merito, sul presupposto che era onere della società dichiarare la categoria pretesa.

6. La quinta censura investe il vizio di omesso esame della sussistenza o meno dei requisiti per il riconoscimento della ruralità e della categoria ( D) o E)) da attribuire all'immobile e la carente motivazione dei giudici di appello sulla congruità dell'attribuzione della categoria D) al cespite in questione, denunciando nella illustrazione del motivo anche il vizio di motivazione, non rinvenendosi traccia dell'esame dei punti decisivi della controversia.

7. Il sesto mezzo così rubricato" violazione degli artt. 9 di. n. 557/93 e 23, comma 1 -bis, del d.l. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, violazione della Nota n. 10933/2010 dell'Agenzia del territorio, ex art. 360, n. 3), c.p.c", deduce che, secondo il disposto dell'art. 23 cit. in rubrica, abrogato nel 2011 con l'introduzione dell'IMU) non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto fabbricati per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 citato; sostenendosi che la norma è di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 504/92 e ' che con la Nota indicata in rubrica, la stessa Agenzia invita i Comuni a verificare le reali condizioni dei fabbricati.

8. La settima censura prospetta la violazione dell'art.2, comma 5 ter, del D.M.26.07.2012 e della circolare 2712 del 7 agosto 20120 dell'Agenzia del territorio e della circolare n. 14/2009, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c.; sostenendo che il d.l. n. 70/2011 riconosce ai contribuenti la facoltà di presentare all'Agenzia del territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10( a seconda della destinazione abitativa o strumentale dell'immobile), sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità ex art. 9 cit., a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

E poiché la società Salima aveva presentato in data 27.09.2011 la domanda di variazione ai sensi della normativa citata, dichiarando che l'immobile era destinato ad attività agrituristica a far tempo dall'anno 2000, l'accertamento relativo all'anno 2006 doveva essere dichiarato illegittimo.

9. L'ultima doglianza lamenta l'omesso esame ex art. 360, n.5), c.p.c. delle allegazioni difensive con cui la contribuente evidenziava come il comune avesse rilasciato le concessioni in sanatoria per gli immobili di via Ardeatina, autorizzando la destinazione turistica ricettiva o agrituristica, fino ad ottenere nel 2001 la licenza per svolgere attività agrituristica.

Aggiungendo che l'Agenzia, costituendosi in altro giudizio con la contribuente, aveva riconosciuto che da sempre la reale destinazione del fabbricato rurale de quo fosse agrituristica e che la variazione non notificata avrebbe dovuto riguardare anche la categoria catastale.

10. La prima e la seconda censura (quest'ultima nella parte in cui reitera le doglianze della prima) sono palesemente destituite di fondamento, atteso che l'atto impugnato (avviso accertamento ICI) è stato emesso dal Comune di Roma, di guisa che legittimi contraddittori della contribuente non potevano che essere l'Agenzia del territorio a cui si ascrive l'omessa notifica della variazione della rendita catastale e l'ente locale rispetto al quale si invoca l'esenzione dall'imposta comunale.Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( Cass., Sez. 5, 18 aprile 2007, n. 9203 e Sez. 5, 30 aprile 2010, n. 10571) "Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, la proposizione di rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia de/territorio e, quindi, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l'atto impositivo; sussiste invece un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell'Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome, non incidendo, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la quale non ha effetto sulla disciplina sostanziale di tale rapporto, ma si limita a rimettere in termini il contribuente per l'impugnazione degli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita e successivamente recepiti in atti impositivi" 11.La seconda e la terza censura del ricorso sono inammissibili.

La ricorrente aveva presentato la DOCFA in data 4.08.1998 con richiesta di attribuzione della categoria D/2, la quale non è stata rettificata dall'Agenzia che ha provveduto alla modifica della rendita catastale in data primo agosto 2000, in base al D.M. 701/94.

Si è condivisibilmente affermato, con riferimento ad atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi gennaio 2000, che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (così Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101).

In continuità con tale orientamento, si è precisato che da detta interpretazione consegue che "la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione" (in tal senso, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011, Rv. 620236, con la quale è stata respinta la tesi secondo cui la legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, attribuisce natura "sostanziale" all'atto attributivo della rendita, poiché "la citata previsione di cui all'art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell'art. 3 Cost. (e dell'art. 53), va intesa in diverso senso; in particolare nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l'intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo ("ai soggetti intestatari della partita") una qualche forza costitutiva, con connessa efficacia ex nunc", con la conseguenza che "va confermato che, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto, come dedotto nelle specie, per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile ai fini dell'ici va sempre e comunque effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall'epoca di attribuzione e di notificazione").

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito come "In tema d'ICI, l'art. 74 della

I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., Sez. 7 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. 14402 del 2017 ; Cass. 11472 del 2018.; Cass. 10126 del 11/04/2019; nn. 16679 e 26347 del 2021).

Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la notifica della rettifica della rendita catastale può essere disposta anche tramite gli avvisi di accertamento, il cui contenuto non risulta trascritto, né emerge dalla sentenza impugnata, la quale invece ha accertato l'intervenuta notifica della variazione catastale indicando persino il numero della raccomandata con la quale l'Agenzia aveva comunicato, in data primo agosto 2000, alla società contribuente la rendita catastale attribuita all'unità immobiliare.

A fronte dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, la relativa censura si traduce in una denuncia di un errore di fatto, consistente nella dedotta inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo, che - come tale - non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass. n. 17057 del 2007; 23173/2016; Cass. n. 2529/2016; Cass. n. 20113 del 24/09/2020; Cass. n. 14610 del 26/05/2021).

12. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo che propongono la questione relativa alla sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile oggetto degli avvisi di accertamento opposto nonché quella concernete i poteri istruttori riconosciuti al giudice tributario in merito a detta verifica, possono essere scrutinati congiuntamente.

Essi risultano destituiti di fondamento, assorbito l'ultimo mezzo. 12.1 Va qui affermato il prevalente orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali secondo cui: - per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art.23 comma 1 bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio.2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; - allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici.

Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal

0. L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai .

RGN 11611/2013 sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a).

L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI ". 12.2 A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15 e Cass. 24892/16; nello stesso senso Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui: "In tema dICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993)." Sennonchè, nel caso di specie, l'atto di classamento che il giudicante ha confermato essere stato ritualmente notificato al contribuente non è stato oggetto di impugnazione, acquisendo così carattere definitivo.

Si è detto che l'orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v.

Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l'esenzione dall'Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall'immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all'esercizio dell'attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale.

Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perché non basate su una revisione critica della questione tale da poter superare quanto già affermato dalle SSUU del 2009, cit.. 12.3 Va infatti osservato come queste ultime si siano fatte carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all'emanazione di due norme rilevanti (entrambe di efficacia retroattiva): - il co. 3 bis dell'art. 9 d.l. 557/93 conv. in I. 222/07, come introdotto dall'articolo 42 bis d.l. 159/07 conv. in I. 222/07, secondo cui: "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità" alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: (...) i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; (...)"; - il co. 1 bis dell'art. 23 d.l. 207/08 conv. in I. 14/09, secondo cui: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

Nel prendere in esame, in particolare, quest'ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall'art. 42 bis cit.), le SSUU hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi dal smentire la necessaria rilevanza, ai fini Ici, della classificazione catastale, l'abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 d.lgs. 504/92) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 d.l. 207/08 cit.) mediante, non già l'esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di 'fabbricato'.

Hanno in proposito osservato le SSUU - riaffermando la "decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad Ici di un fabbricato" - che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, "sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini Ici." Affermazione, quest'ultima, certamente valida anche nell'interpretazione del co. 3 bis dell'art. 9 d.l. 557/93 cit. 12.4 Nemmeno, i su richiamati precedenti giurisprudenziali di segno contrario possono trovare condivisione alla luce dell'ulteriore jus superveniens costituito: - dal d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitaiya o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"- dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo- dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività' agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censi bili nella categoria 0/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali - dal d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. ty l k 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e ('inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. 12.5 Alla luce di principi esposti, la definitività dell'atto di rettifica della rendita catastale - in quanto ritualmente notificato, come accertato dalla Regionale con argomentazione attinta da critica dichiarata inammissibile - osta all'introduzione di elementi volti ad ottenere una rivalutazione dell'atto di rettifica, tenuto conto, peraltro, che l'atto di variazione non ha affatto inciso sulla classificazione catastale del cespite proposta dalla stessa contribuente nella Docfa del 1998, con la conseguenza che la contribuente, non avendo presentato una nuova dichiarazione per le annualità di imposta oggetto del presente giudizio nè impugnato l'atto confermativo di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, resta a quest'ultimo assoggettato.

13. Merita accoglimento la settima doglianza del ricorso.

Se, difatti, non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nella categoria D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla

1. n. 106/2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti - dovendo all'uopo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porti ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (v.

Cass. n. 24020/15; n. 24366/2016; n. 26617/17)- è altrettanto vero che la Regionale ha omesso di accertare l'intervenuta annotazione della variazione catastale. [OSCURATO:PERSONA] non ha difatti disposto alcun accertamento al riguardo, essendosi limitata erroneamente ad affermare che la denuncia era stata presentata in epoca successiva al periodo di imposta oggetto di accertamento, trascurando che la denuncia, una volta annotata la nuova categoria, produceva effetto retroattivo nel quinquennio antecedente, atteso " che le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo"

14. Il ricorso va dunque accolto con esclusivo riferimento al settimo motivo, respinti i restanti.

Accoglie il settimo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per valutare la sussistenza dell'annotazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4432/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente dom.ta in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] 229, giusta procura a margine al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e in via disgiunta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nonché dall'avvocatura capitolina, elettivamente dom.to in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 21, giusta procura in calce al ricorso; e Agenzia delle Entrate rappresenta e difesa dall'avvocatura generale dello stato presso i cui uffici domicilia in via [OSCURATO:PERSONA] 12 - controricorrenti - avverso la sentenza n. 744/14/2013 della [OSCURATO:PERSONA] Lazio depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il comune di Roma notificava alla società Salima,in persona del I.r., gli avvisi di accertamento relativamente agli anni 2003 e 2006, con cui determinava un maggior importo a titolo di Ici per l'immobile di via Ardeatina 1696, atti opposti dalla società sul rilievo che non le era stata mai notificato il provvedimento attributivo o modificativo della rendita catastale, invocando peraltro l'esenzione dall'imposta comunale, ritenendo trattarsi di fabbricato rurale destinato ad attività di agriturismo. La CTP di Roma respingeva il ricorso dell'ente, con sentenza che veniva impugnata dalla contribuente, la quale deduceva l'omessa pronuncia ex art.112 c.p.c. in merito alla eccepita omessa notifica del provvedimento rettificativo della rendita catastale. La CTR del Lazio, nel confermare la decisione di primo grado, respingeva il gravame della contribuente. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sette motivi. L'ente locale e l'amministrazione finanziaria resistevano con controricorso. Il P.G. ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. DIRITTO 2.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia violazione degli artt.100,103 e 112 c.p.c, ex artt. 360 n. 4) c.p.c., sostenendo che, avendo impugnato gli avvisi di accertamento emessi dal Comune, per l'omessa notifica del prodromico atto di attribuzione della rendita catastale, l'unico legittimato liassivo andava individuato nell'Agenzia delle Entrate che non si era costitúita e non nell'amministrazione comunale, rispetto alla quale la società Salima aveva reiteratamente ribadito di non accettare il contraddittorio con il Comune, in quanto non poteva sostituirsi all'Agenzia. Assume che sia i giudici di primo grado che quelli di appello avevano omesso di pronunciarsi sulla dedotta eccezione; anzi la Regionale per respingere il gravame della contribuente aveva fondato la decisione sulla scorta di un documento (raccomandata del 30.08.2000 con cui l'Ufficio dava comunicazione della modifica della rendita catastale) che, invece, non risultava neppure allegato dall'ente locale, atteso che, ad avviso della società, la raccomandata non sarebbe mai stata prodotta in atti. 3. La seconda censura deduce la violazione dell'art. 74 dello statuto del Contribuente, dell'art. 149 c.p.c. e degli artt. 3,4 e 14 della L. 890/82, in relazione all'art. 360, n3), c.p.c., reiterando le difese svolte con il primo motivo. Ed assumendo che, in assenza di notifica dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale, la modifica non produce effetti nei confronti del contribuente ex art. 74 cit. Ribadisce che in atti non solo manca la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non essendo idoneo al perfezionamento della notifica la sola spedizione dell'atto. 4. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 1 del D.M. delle Finanze n. 701/94 in relazione all'art. 360, n.3), c.p.c., per avere la CTR argomentato il rigetto dell'appello sulla base della circostanza che i dati censuari sono stati proposti dalla parte in data 4.08.1998 (cat. D/2) e la rettifica disposta dall'Agenzia, il primo agosto 2000, entro il termine di 24 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione ( DOCFA), ha interessato la sola rendita catastale. Sostiene che il D.M. citato in rubrica prevede comunque la notifica dell'atto con cui l'Agenzia apporta variazioni rispetto a quelle denunciate o proposte dalla parte. 5. Con la quarta doglianza si prospetta la violazione del citato D.M. delle Finanze, nonché degli artt. 2,7 e 19 del d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 9 d.l. n.557/93, in relazione all'art. 360, n.5), c.p.c.; nonché "omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione" ex art. 360, n.5), c.p.c., per avere il decidente erroneamente escluso il potere del giudice tributario di accertare l'esistenza o meno delle caratteristiche di ruralità del fabbricato, affermando che il carattere dispositivo del processo tributario impone alle parti l'onere di allegare i fatti posti a fondamento delle proprie pretese. Assume la contribuente di aver chiesto al giudice tributario di accertare il classamento e l'attribuzione della rendita catastale e dunque l'esistenza delle caratteristiche di ruralità del fabbricato sulla scorta della documentazione prodotta nel giudizio di merito( licenza comunale del 23 ottobre 2000 all'esercizio dell'attività agrituristica; concessioni in sanatoria rilasciate nell'anno 2000 per l'uso agrituristico, iscrizione della società tra i soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ex L.R. n. 14/2006). Deduce che, contraddittoriamente, il giudicante, da una parte, ha ritenuto di poter esercitare solo poteri integrativi ex art. 7 d.lgs. 546/92, dall'altra ometteva di esaminare i documenti prodotti nel giudizio di merito, sul presupposto che era onere della società dichiarare la categoria pretesa. 6. La quinta censura investe il vizio di omesso esame della sussistenza o meno dei requisiti per il riconoscimento della ruralità e della categoria ( D) o E)) da attribuire all'immobile e la carente motivazione dei giudici di appello sulla congruità dell'attribuzione della categoria D) al cespite in questione, denunciando nella illustrazione del motivo anche il vizio di motivazione, non rinvenendosi traccia dell'esame dei punti decisivi della controversia. 7. Il sesto mezzo così rubricato" violazione degli artt. 9 di. n. 557/93 e 23, comma 1 -bis, del d.l. n. 207/2008, convertito in L. n. 14/2009, violazione della Nota n. 10933/2010 dell'Agenzia del territorio, ex art. 360, n. 3), c.p.c", deduce che, secondo il disposto dell'art. 23 cit. in rubrica, abrogato nel 2011 con l'introduzione dell'IMU) non si considerano fabbricati le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto fabbricati per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 citato; sostenendosi che la norma è di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 504/92 e ' che con la Nota indicata in rubrica, la stessa Agenzia invita i Comuni a verificare le reali condizioni dei fabbricati. 8. La settima censura prospetta la violazione dell'art.2, comma 5 ter, del D.M.26.07.2012 e della circolare 2712 del 7 agosto 20120 dell'Agenzia del territorio e della circolare n. 14/2009, in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c.; sostenendo che il d.l. n. 70/2011 riconosce ai contribuenti la facoltà di presentare all'Agenzia del territorio domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10( a seconda della destinazione abitativa o strumentale dell'immobile), sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità ex art. 9 cit., a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. E poiché la società Salima aveva presentato in data 27.09.2011 la domanda di variazione ai sensi della normativa citata, dichiarando che l'immobile era destinato ad attività agrituristica a far tempo dall'anno 2000, l'accertamento relativo all'anno 2006 doveva essere dichiarato illegittimo. 9. L'ultima doglianza lamenta l'omesso esame ex art. 360, n.5), c.p.c. delle allegazioni difensive con cui la contribuente evidenziava come il comune avesse rilasciato le concessioni in sanatoria per gli immobili di via Ardeatina, autorizzando la destinazione turistica ricettiva o agrituristica, fino ad ottenere nel 2001 la licenza per svolgere attività agrituristica. Aggiungendo che l'Agenzia, costituendosi in altro giudizio con la contribuente, aveva riconosciuto che da sempre la reale destinazione del fabbricato rurale de quo fosse agrituristica e che la variazione non notificata avrebbe dovuto riguardare anche la categoria catastale. 10. La prima e la seconda censura (quest'ultima nella parte in cui reitera le doglianze della prima) sono palesemente destituite di fondamento, atteso che l'atto impugnato (avviso accertamento ICI) è stato emesso dal Comune di Roma, di guisa che legittimi contraddittori della contribuente non potevano che essere l'Agenzia del territorio a cui si ascrive l'omessa notifica della variazione della rendita catastale e l'ente locale rispetto al quale si invoca l'esenzione dall'imposta comunale.Secondo la giurisprudenza di questa Corte ( Cass., Sez. 5, 18 aprile 2007, n. 9203 e Sez. 5, 30 aprile 2010, n. 10571) "Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, la proposizione di rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenzia de/territorio e, quindi, all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l'atto impositivo; sussiste invece un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell'Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome, non incidendo, al riguardo, la disposizione di cui all'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la quale non ha effetto sulla disciplina sostanziale di tale rapporto, ma si limita a rimettere in termini il contribuente per l'impugnazione degli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione della rendita e successivamente recepiti in atti impositivi" 11.La seconda e la terza censura del ricorso sono inammissibili. La ricorrente aveva presentato la DOCFA in data 4.08.1998 con richiesta di attribuzione della categoria D/2, la quale non è stata rettificata dall'Agenzia che ha provveduto alla modifica della rendita catastale in data primo agosto 2000, in base al D.M. 701/94. Si è condivisibilmente affermato, con riferimento ad atti di attribuzione o di modifica della rendita successivi gennaio 2000, che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso" (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 3160 del 09/02/2011, Rv. 616101). In continuità con tale orientamento, si è precisato che da detta interpretazione consegue che "la determinazione della base imponibile, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione" (in tal senso, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23600 del 11/11/2011, Rv. 620236, con la quale è stata respinta la tesi secondo cui la legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, attribuisce natura "sostanziale" all'atto attributivo della rendita, poiché "la citata previsione di cui all'art. 74, comma 1, nel solco di una esegesi orientata al necessitato rispetto dell'art. 3 Cost. (e dell'art. 53), va intesa in diverso senso; in particolare nel senso che la notifica degli atti attributivi di rendita è soltanto una condizione di loro efficacia, senza possibilità di inferirne l'intendimento del legislatore di associare alla notifica del provvedimento attributivo ("ai soggetti intestatari della partita") una qualche forza costitutiva, con connessa efficacia ex nunc", con la conseguenza che "va confermato che, tanto per i fabbricati non iscritti in catasto, quanto, come dedotto nelle specie, per quelli in relazione ai quali siano intervenute variazioni permanenti, la determinazione della base imponibile ai fini dell'ici va sempre e comunque effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall'epoca di attribuzione e di notificazione"). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito come "In tema d'ICI, l'art. 74 della I. n. 342 del 2000, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione ma ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita" (Cass., Sez. 7 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016; Cass. 14402 del 2017 ; Cass. 11472 del 2018.; Cass. 10126 del 11/04/2019; nn. 16679 e 26347 del 2021). Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che la notifica della rettifica della rendita catastale può essere disposta anche tramite gli avvisi di accertamento, il cui contenuto non risulta trascritto, né emerge dalla sentenza impugnata, la quale invece ha accertato l'intervenuta notifica della variazione catastale indicando persino il numero della raccomandata con la quale l'Agenzia aveva comunicato, in data primo agosto 2000, alla società contribuente la rendita catastale attribuita all'unità immobiliare. A fronte dell'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, la relativa censura si traduce in una denuncia di un errore di fatto, consistente nella dedotta inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulterebbe dagli atti del processo, che - come tale - non costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (cfr. tra le tante, Cass. n. 17057 del 2007; 23173/2016; Cass. n. 2529/2016; Cass. n. 20113 del 24/09/2020; Cass. n. 14610 del 26/05/2021). 12. Il quarto, il quinto ed il sesto motivo che propongono la questione relativa alla sussistenza dei requisiti di ruralità dell'immobile oggetto degli avvisi di accertamento opposto nonché quella concernete i poteri istruttori riconosciuti al giudice tributario in merito a detta verifica, possono essere scrutinati congiuntamente. Essi risultano destituiti di fondamento, assorbito l'ultimo mezzo. 12.1 Va qui affermato il prevalente orientamento di legittimità in tema di Ici dei fabbricati rurali secondo cui: - per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali); sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133) non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art.23 comma 1 bis del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 (conv. in legge 27 febbraio.2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504; - per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato; - allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'Ici. Si tratta di orientamento già fissato dalla sentenza SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal 0. L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all'imposta ai . RGN 11611/2013 sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L'attribuzione all'immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all'imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest'ultimo assoggettato ad ICI ". 12.2 A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14; più recentemente confermate da Cass. n. 16737/15 e Cass. 24892/16; nello stesso senso Cass. 20/04/2016 n. 7930, secondo cui: "In tema dICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o 0/10), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1 bis, del d.l. n. 207 del 2008 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento, fermo restando, invece, che se il fabbricato non risulti iscritto in catasto e il contribuente agisca per ottenere il rimborso dell'imposta, l'accertamento della ruralità può essere immediatamente compiuto dal giudice, ma incombe al contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti ex art. 9 del d.l. n. 557 del 1993)." Sennonchè, nel caso di specie, l'atto di classamento che il giudicante ha confermato essere stato ritualmente notificato al contribuente non è stato oggetto di impugnazione, acquisendo così carattere definitivo. Si è detto che l'orientamento di legittimità così delineato non è scevro da alcuni precedenti di segno contrario (v. Cass. 16973/15; 10355/15; 14013/12 e talune altre), secondo i quali l'esenzione dall'Ici dovrebbe venire riconosciuta in ragione del solo carattere di ruralità concretamente rivestito dall'immobile (nel senso, ricordato, di strumentalità all'esercizio dell'attività agricola), a prescindere dal suo classamento catastale. Si tratta però di voci, largamente minoritarie, che si ritiene in questa sede di dover disattendere; segnatamente perché non basate su una revisione critica della questione tale da poter superare quanto già affermato dalle SSUU del 2009, cit.. 12.3 Va infatti osservato come queste ultime si siano fatte carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all'emanazione di due norme rilevanti (entrambe di efficacia retroattiva): - il co. 3 bis dell'art. 9 d.l. 557/93 conv. in I. 222/07, come introdotto dall'articolo 42 bis d.l. 159/07 conv. in I. 222/07, secondo cui: "ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità" alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: (...) i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; (...)"; - il co. 1 bis dell'art. 23 d.l. 207/08 conv. in I. 14/09, secondo cui: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Nel prendere in esame, in particolare, quest'ultima disposizione (successiva e presupponente quella introdotta dall'art. 42 bis cit.), le SSUU hanno tratto argomento per affermare come la disciplina sopravvenuta, lungi dal smentire la necessaria rilevanza, ai fini Ici, della classificazione catastale, l'abbia ulteriormente confortata e resa imprescindibile; al punto che l'obiettivo di sottrarre il fabbricato strumentale all'imposizione di un tributo che trova il suo presupposto proprio nella natura di fabbricato accatastato o accatastabile del cespite (artt. 1 e 2 d.lgs. 504/92) è stato perseguito dal legislatore (ex art. 23 d.l. 207/08 cit.) mediante, non già l'esenzione dalla classificazione in categoria catastale di ruralità, bensì - e più in radice - attraverso l'espunzione di tali unità immobiliari, così accatastate, dalla nozione legislativa medesima di 'fabbricato'. Hanno in proposito osservato le SSUU - riaffermando la "decisività della classificazione catastale come elemento determinante per escludere, o affermare, l'assoggettabilità ad Ici di un fabbricato" - che la norma da ultimo citata, di natura interpretativa, "sostanzialmente conferma che la ruralità del fabbricato direttamente ed immediatamente rileva ai fini della relativa classificazione catastale, ma ricollega a questa conseguita classificazione l'esclusione del fabbricato (catastalmente riconosciuto come) rurale dalla stessa nozione di fabbricato imponibile ai fini Ici." Affermazione, quest'ultima, certamente valida anche nell'interpretazione del co. 3 bis dell'art. 9 d.l. 557/93 cit. 12.4 Nemmeno, i su richiamati precedenti giurisprudenziali di segno contrario possono trovare condivisione alla luce dell'ulteriore jus superveniens costituito: - dal d.l. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 che, all'art. 7, comma 2 bis, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il 30 settembre 2011) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitaiya o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. n. 557/1993, convertito in L. n. 133/1994, e modificato dall'art. 42 bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda"- dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 che ha quindi previsto, all'art. 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo- dal decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2012, che ha stabilito, all'art. 1, che "Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività' agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censi bili nella categoria 0/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Art. 2 Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di rurali - dal d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all'art. 2, comma 5 ter, che ha stabilito che "ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. ty l k 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e ('inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l'orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme. 12.5 Alla luce di principi esposti, la definitività dell'atto di rettifica della rendita catastale - in quanto ritualmente notificato, come accertato dalla Regionale con argomentazione attinta da critica dichiarata inammissibile - osta all'introduzione di elementi volti ad ottenere una rivalutazione dell'atto di rettifica, tenuto conto, peraltro, che l'atto di variazione non ha affatto inciso sulla classificazione catastale del cespite proposta dalla stessa contribuente nella Docfa del 1998, con la conseguenza che la contribuente, non avendo presentato una nuova dichiarazione per le annualità di imposta oggetto del presente giudizio nè impugnato l'atto confermativo di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, resta a quest'ultimo assoggettato. 13. Merita accoglimento la settima doglianza del ricorso. Se, difatti, non può ritenersi sufficiente a determinare nei limiti del quinquennio anteriore la variazione catastale nella categoria D/10 la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 bis del d.l. n. 70/2011, come convertito dalla 1. n. 106/2011 e delle norme di seguito succedetesi, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti - dovendo all'uopo ricordarsi come la Corte costituzionale, con ord. 13 maggio 2015, n. 115, abbia evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porti ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (v. Cass. n. 24020/15; n. 24366/2016; n. 26617/17)- è altrettanto vero che la Regionale ha omesso di accertare l'intervenuta annotazione della variazione catastale. [OSCURATO:PERSONA] non ha difatti disposto alcun accertamento al riguardo, essendosi limitata erroneamente ad affermare che la denuncia era stata presentata in epoca successiva al periodo di imposta oggetto di accertamento, trascurando che la denuncia, una volta annotata la nuova categoria, produceva effetto retroattivo nel quinquennio antecedente, atteso " che le domande di variazione producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo" 14. Il ricorso va dunque accolto con esclusivo riferimento al settimo motivo, respinti i restanti. Accoglie il settimo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per valutare la sussistenza dell'annotazione
Sentenza Cassazione n. 21120/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris