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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 12341/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.934/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA , nel proc.to n.463/2023,depositato il 13/12/2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.934/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANIA , nel proc.to n.463/2023,depositato il 13/12/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,i
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