CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 gennaio 2021
Cassazione n. 00062/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VERONESE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Milano, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame cautelare, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento emesso dal GIP cifi Tribunale di Milano il 04/01/2021, di rigetto della richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frode e di autoriciclaggio - capo 6 - nonché dei reati ex art. 648 ter.1 cod. pen. di cui ai capi 2, 4, 5 e 7, ex art. 646 di cui al capo 7, ex art. 8 d.lgs. 74/2000 di cui al capo 8), disponeva l'applicazione della misura degli arresti domiciliari in relazione ai capi 2, 4, 5 e 6 dell'imputazione provvisoria. 2.. Avverso l'ordinanza .ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagato, sulla base di tre motivi: vizio di motivazione in relazione all'eccezione di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per la mancata attestazione dei deposito dell'atto nella cancelleria del giudice ad quem, formalità coessenziale alla ritualità dell'impugnazione, la cui verifica non poteva essere effettuata con riferimento ad atti estranei al fascicolo processuale, sottratti all'esame della difesa, così come argomentato dal Tribunale che aveva ritenuto a tal fine sufficiente il riscontro officioso di tale formalità sull'atto inserito nel fascicolo di altro co-indagato, sul presupposto che l'appello fosse collettivo e riguardasse anche il Veronese; vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i capi 2, 4, 5, 6 dell'incolpazione, posto che il profitto degli illeciti fiscali e dell'appropriazione indebita (reati presupposti) costituivano elementi della fattispecie di autoriciclaggio, con conseguente sovrapposizione delle condotte - così come rilevato dal gip - in mancanza di specifici elementi di prova a fondamento della contestazione ex art. 648 ter.1 cod. pen. tale non potendosi ritenere il mero spostamento delle somme provento di reato; ugualmente, la condotta associativa era priva di dati circostanziati, atteggiandosi semmai come concorso di persone nelle singole ipotesi delittuose; vizio di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, estranee alla valutazione del tribunale, non potendosi desumere il rischio di reiterazione dei reati dall'inesistente gravità indiziaria o dall'atteggiamento processuale dell'indagato, il quale non si era sottoposto ad interrogatorio perché mai convocato, oltre che compromesso da documentati problemi di salute. Con memoria del 12/11/2021 il difensore del ricorrente ha ampliato i motivi di ricorso, con particolare riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbente, in considerazione della natura processuale della questione, preliminare all'esame nel merito. 2. Premesso che l'atto di appello del pubblico ministero (in materia di misure cautelari) è soggetto alle formalità previste a pena di inammissibilità, in generale, in tema d'impugnazione, dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., e, nello specifico, dagli artt. 310 e 309 cod. proc. pen., il tribunale del riesame era tenuto, a seguito dell'eccezione della difesa, ad una valutazione della tempestività dell'atto di appello in calce al quale devono risultare apposti il timbro e la firma del magistrato della procura, il timbro e la firma del cancelliere che ha proceduto al deposito, con 2 ,/, / l'indicazione dell'addetto della segreteria per il deposito dell'atto stesso (cfr. Cass. sez. 6, sent. n. 28825 del 21/09/2017 - dep. 21/06/2018 - Rv. 273663). 3. Dal testo del provvedimento impugnato si evince che (pagg. 18 e segg.): - nel fascicolo relativo al procedimento di appello in oggetto è stato inserito un atto di appello privo del timbro di deposito (e delle altre formalità conseguenti); - nonostante l'atto di appello si riferisse a più co-indagati, il tribunale ha inteso separare le diverse posizioni, disponendo la trattazione del procedimento nei confronti del Veronese, con esclusivo riferimento ai reati oggetto d'incolpazione nei suoi confronti (trattasi di iniziativa che non può ricondursi, come sostenuto dal collegio decidente, alla circostanza che trattavasi di "più indagati, la cui posizione processuale viene stralciata in diversi fascicoli per uso di cancelleria" bensì di separata trattazione, riconducibile ad una scelta discrezionale dell'autorità giudiziaria adita, di procedimenti ex art. 310 cod. proc. pen. che potevano essere decisi contestualmente, in conformità con l'unicità dell'atto introduttivo); - a fronte della censura difensiva, il tribunale ha inteso effettuare d'ufficio un'indagine, riscontrando nel fascicolo processuale relativo ad altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], il regolare espletamento delle formalità di deposito dell'atto di impugnazione e ritenendo che ciò fosse sufficiente per regolarizzare una ritenuta irregolarità, attribuita ad una mera svista (della Cancelleria per l'inserimento nel presente fascicolo di copia dell'atto prima dell'appostazione del visto oppure del PM che, pur depositando più originali inerenti all'unico appello, avrebbe poi inserito soltanto nel fascicolo del Tantussi l'atto munito del timbro di deposito). 4. Orbene, a prescindere che era onere del PM che alla "udienza camerale non ha inteso comparire" (pag. 16) accertarsi quanto meno della regolare instaurazione dei singoli procedimenti di appello, secondo quanto disposto dal tribunale, risulta nel caso di specie che l'iniziativa del collegio, dopo la riserva assunta a seguito della discussione, di accedere officiosamente ad un atto estraneo al procedimento in decisione per definire una questione processuale per sua natura assorbente, senza sottoporlo all'esame delle parti, viola all'evidenza i principi che presiedono al corretto svolgimento del contraddittorio. La motivazione, quindi, assume carattere tautologico nella misura in cui, accedendo ad atti che non fanno parte del procedimento di appello a carico del Veronese, autonomamente esaminandoli, impedisce la verifica delle condizioni di ammissibilità non solo alla difesa ma anche allo stesso giudice di legittimità, per tale aspetto violando il precetto del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione. 5. L'ordinanza va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309 co. 7. c.p.p. Così deciso in Roma il giorno 18 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]