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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 16006/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8542-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di S.S. [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI e di S.S. [OSCURATO:PERSONA], PRIMO E GIANPIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGEA –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1188/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i germani [OSCURATO:PERSONA], Fausto e Gianpietro convenivano la divisione di alcuni beni, stabilendo rispettivamente: (a) la vendita da [OSCURATO:PERSONA] a Gianpietro della sua quota di proprietà indivisa della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; (b) la vendita da [OSCURATO:PERSONA] e Gianpietro a [OSCURATO:PERSONA] delle loro quote di proprietà indivisa del podere Palazzino; (c) l’abbandono di un arbitrato in quel momento in corso tra [OSCURATO:PERSONA] e Primo; (d) la divisione, in quote uguali tra i tre fratelli Ballini, del credito derivante dalle cd. quote latte.

Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli S.S. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Fausto innanzi il Tribunale di Brescia, radicando rispettivamente: (a) il giudizio R.G. 13088/2005, nel quale invocava la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito per la mancata disponibilità di un terzo delle quote latte; (b) il giudizio R.G. 13130/2005, nel quale invocava l’accertamento della titolarità di un terzo delle predette quote latte.

Nella seconda causa, [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda riconvenzionale in relazione al progettato trasferimento, in suo favore, della quota indivisa di un terzo della [OSCURATO:PERSONA].

Con ulteriore atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, radicando il giudizio R.G. 2427/2006, avente ad oggetto un distinto contratto, intercorso tra le predette parti, di affitto di un terzo delle quote latte di cui anzidetto.

Le tre cause, riunite, venivano decise dal Tribunale con sentenza n. 3568/2013, con la quale:(a) veniva ordinato ad Agea di provvedere alla ripartizione delle quote latte in ragione di un terzo per ciascun fratello; (b) venivano condannati [OSCURATO:PERSONA] e Gianpietro al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli S.S., di € 598.494 a titolo di risarcimento del danno; (c) veniva emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], della quota indivisa di un terzo della [OSCURATO:PERSONA].

Con la sentenza impugnata, n. 1180/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame principale, interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece in parte l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sostituendo la pronuncia ex art. 2932 c.c. disposta dal Tribunale con la semplice condanna di [OSCURATO:PERSONA] a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della quota indivisa di un terzo della [OSCURATO:PERSONA].

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio e di [OSCURATO:PERSONA] di Fausto, Primo e Gianpietro, affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], emettendo una sentenza di condanna ad un facere infungibile, rappresentato dalla stipulazione di un contratto, che non avrebbe cittadinanza nel vigente ordinamento giuridico.

Ad avviso della parte ricorrente, l’unico rimedio esperibile sarebbe la sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c.

La censura è inammissibile.

La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione incidentale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado, dando atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, in uno dei tre giudizi riuniti in prime cure (in particolare, la causa R.G. 13130/2005) chiedendo “dirsi [OSCURATO:PERSONA] tenuto, e per l’effetto condannarlo, a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] e/o soggetto che questi si riserva di nominare sino alla stipula dell’atto notarile la proprietà di un terzo indiviso della [OSCURATO:PERSONA] …” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

Ad avviso della Corte distrettuale, le parole usate –in particolare, i riferimenti alla nomina di un terzo sino alla stipula del rogito notarile– dimostrano che la parte intendeva richiedere non l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., bensì una sentenza di condanna.

Sul punto, va ribadito che “È ammissibile la pronuncia di condanna resa dal giudice nella ipotesi di infungibilità (e, dunque, di incoercibilità) del facere dell'obbligato, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile, successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibileassume valenza sostanziale di sentenza di accertamento” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 9957 del 13/10/1997, Rv. 508800; conf.

Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15349del 01/12/2000 , Rv. 542325; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 18779del 05/09/2014 , Rv. 632372; no nché Cass. Sez. 1 , Sentenzan. 19454 del 23/09/2011 , Rv. 619791, secondo la quale “… ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza”).

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi totalmente sull’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento della proprietà della quota di un terzo della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di quanto previsto dall’art. 2932 c.c.

La parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello non si sia pronunciata sull’eccezione di inadempimento che era stata formulata in relazione alla mancata esecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo egli provveduto a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la sua frazione delle quote latte.

Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché carente del necessario grado di specificità, non avendo parte ricorrente specificato che l’eccezione era stata riproposta nelle conclusioni precisate in grado di appello, e comunque non avendo curato di riportare tali conclusioni, non consentendo in tal modo al collegio di verificare la decisività del vizio denunciato.

Inoltre, occorre rilevare che la Corte di Appello ha accolto l’appello incidentale, eliminando la pronuncia ex art. 2932 c.c. sul presupposto che mancasse la relativa domanda.

Ciò giustifica il mancato esame dell’eccezione di inadempimento, finalizzata evidentemente a paralizzare l’azione, ove essa fosse stata effettivamente proposta.

La censura in esame, di conseguenza, configura una violazione processuale meramente teorica, e sotto questo profilo è inammissibile, in forza del principio –che merita di essere ribadito– secondo cui “L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo.

Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011 , Rv. 619534; conf.

Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 15676 del 09/07/20 14 , Rv. 632279 ; conf.

Cass. Sez.1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018 , Rv. 646877).

Infatti“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utilee concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez.

L , Sentenza n. 6749del 04/05/2012 , Rv. 622515).

Ne deriva che “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009 , Rv. 611498).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8542-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore di S.S. [OSCURATO:PERSONA] E FIGLI e di S.S. [OSCURATO:PERSONA], PRIMO E GIANPIETRO, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 23, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in unione di delega con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AGEA –[OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 1188/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] i germani [OSCURATO:PERSONA], Fausto e Gianpietro convenivano la divisione di alcuni beni, stabilendo rispettivamente: (a) la vendita da [OSCURATO:PERSONA] a Gianpietro della sua quota di proprietà indivisa della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]; (b) la vendita da [OSCURATO:PERSONA] e Gianpietro a [OSCURATO:PERSONA] delle loro quote di proprietà indivisa del podere Palazzino; (c) l’abbandono di un arbitrato in quel momento in corso tra [OSCURATO:PERSONA] e Primo; (d) la divisione, in quote uguali tra i tre fratelli Ballini, del credito derivante dalle cd. quote latte. Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli S.S. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e Fausto innanzi il Tribunale di Brescia, radicando rispettivamente: (a) il giudizio R.G. 13088/2005, nel quale invocava la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito per la mancata disponibilità di un terzo delle quote latte; (b) il giudizio R.G. 13130/2005, nel quale invocava l’accertamento della titolarità di un terzo delle predette quote latte. Nella seconda causa, [OSCURATO:PERSONA] formulava domanda riconvenzionale in relazione al progettato trasferimento, in suo favore, della quota indivisa di un terzo della [OSCURATO:PERSONA]. Con ulteriore atto di citazione, [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, radicando il giudizio R.G. 2427/2006, avente ad oggetto un distinto contratto, intercorso tra le predette parti, di affitto di un terzo delle quote latte di cui anzidetto. Le tre cause, riunite, venivano decise dal Tribunale con sentenza n. 3568/2013, con la quale:(a) veniva ordinato ad Agea di provvedere alla ripartizione delle quote latte in ragione di un terzo per ciascun fratello; (b) venivano condannati [OSCURATO:PERSONA] e Gianpietro al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Figli S.S., di € 598.494 a titolo di risarcimento del danno; (c) veniva emessa sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per il trasferimento, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], della quota indivisa di un terzo della [OSCURATO:PERSONA]. Con la sentenza impugnata, n. 1180/2017, la Corte di Appello di Brescia rigettava il gravame principale, interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prima istanza, accogliendo invece in parte l’appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e sostituendo la pronuncia ex art. 2932 c.c. disposta dal Tribunale con la semplice condanna di [OSCURATO:PERSONA] a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della quota indivisa di un terzo della [OSCURATO:PERSONA]. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e figlio e di [OSCURATO:PERSONA] di Fausto, Primo e Gianpietro, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], emettendo una sentenza di condanna ad un facere infungibile, rappresentato dalla stipulazione di un contratto, che non avrebbe cittadinanza nel vigente ordinamento giuridico. Ad avviso della parte ricorrente, l’unico rimedio esperibile sarebbe la sentenza costitutiva prevista dall’art. 2932 c.c. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha accolto l’impugnazione incidentale spiegata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado, dando atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva concluso, in uno dei tre giudizi riuniti in prime cure (in particolare, la causa R.G. 13130/2005) chiedendo “dirsi [OSCURATO:PERSONA] tenuto, e per l’effetto condannarlo, a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] e/o soggetto che questi si riserva di nominare sino alla stipula dell’atto notarile la proprietà di un terzo indiviso della [OSCURATO:PERSONA] …” (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Ad avviso della Corte distrettuale, le parole usate –in particolare, i riferimenti alla nomina di un terzo sino alla stipula del rogito notarile– dimostrano che la parte intendeva richiedere non l’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., bensì una sentenza di condanna. Sul punto, va ribadito che “È ammissibile la pronuncia di condanna resa dal giudice nella ipotesi di infungibilità (e, dunque, di incoercibilità) del facere dell'obbligato, in quanto la relativa decisione non solo è potenzialmente idonea a produrre i suoi effetti tipici in conseguenza della (eventuale) esecuzione volontaria da parte del debitore, ma è altresì funzionale alla produzione di ulteriori conseguenze giuridiche (derivanti dall'inosservanza dell'ordine in essa contenuto) che il titolare del rapporto è autorizzato ad invocare in suo favore, prima fra tutte la possibile, successiva domanda di risarcimento del danno, rispetto alla quale la condanna ad un facere infungibileassume valenza sostanziale di sentenza di accertamento” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 9957 del 13/10/1997, Rv. 508800; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 15349del 01/12/2000 , Rv. 542325; Cass. Sez. L , Sentenza n. 18779del 05/09/2014 , Rv. 632372; no nché Cass. Sez. 1 , Sentenzan. 19454 del 23/09/2011 , Rv. 619791, secondo la quale “… ogni dubbio sull'ammissibilità di una pronuncia di condanna è stato eliminato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 614-bis c.p.c. (attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare), avente valore ricognitivo di un principio di diritto già affermato in giurisprudenza”). Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi totalmente sull’appello incidentale proposto dagli odierni ricorrenti avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento della proprietà della quota di un terzo della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi di quanto previsto dall’art. 2932 c.c. La parte ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di Appello non si sia pronunciata sull’eccezione di inadempimento che era stata formulata in relazione alla mancata esecuzione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non avendo egli provveduto a trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la sua frazione delle quote latte. Il motivo è inammissibile, in primo luogo perché carente del necessario grado di specificità, non avendo parte ricorrente specificato che l’eccezione era stata riproposta nelle conclusioni precisate in grado di appello, e comunque non avendo curato di riportare tali conclusioni, non consentendo in tal modo al collegio di verificare la decisività del vizio denunciato. Inoltre, occorre rilevare che la Corte di Appello ha accolto l’appello incidentale, eliminando la pronuncia ex art. 2932 c.c. sul presupposto che mancasse la relativa domanda. Ciò giustifica il mancato esame dell’eccezione di inadempimento, finalizzata evidentemente a paralizzare l’azione, ove essa fosse stata effettivamente proposta. La censura in esame, di conseguenza, configura una violazione processuale meramente teorica, e sotto questo profilo è inammissibile, in forza del principio –che merita di essere ribadito– secondo cui “L'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo. Ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l'addotto error in procedendo non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 18635 del 12/09/2011 , Rv. 619534; conf. Cass. Sez.6 - 3 , Ordinanza n. 15676 del 09/07/20 14 , Rv. 632279 ; conf. Cass. Sez.1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018 , Rv. 646877). Infatti“L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore senza che siano ammissibili questioni di interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utilee concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv. 605612; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv. 613874; Cass. Sez. 6 - L , Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv. 616029; Cass. Sez. L , Sentenza n. 6749del 04/05/2012 , Rv. 622515). Ne deriva che “... il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez.L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009 , Rv. 611498). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 6.100, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell