CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 48457/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte nelle quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale della libertà di Catanzaro, con ordinanza in data 15 marzo 2023, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avve-so l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale del 13-2-2023 che aveva applicato al predetto a misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai delitto di associazione mafiosa e concorso in estorsione pluriaggravata. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Rotundo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenta gravità indiziaria posto che il ricorrente non aveva partecipato all'aggressione ai danni dello Spataro essendo rimasto del tutto passivo e non potendo essere valorizzate adeguatamente, ai fini della ritenuta partecipazione mafiosa, dichiarazioni rese nel corso di conversazioni intercettate dalle quali emergeva soltanto il commento di notizie riportate dai giornali. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla unica doglianza, va rilevato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato correttamente compiuto dal tribunale del riesame che ha evidenziato, innanzi tutto, il pieno coinvolgimento del ricorrente in un'aggressione ai danni di un soggetto vittima di estorsione mafiosa eseguita al fine di ottenere il pagamento di somme non dovute; inoltre, il tribunale, non ha omesso di evidenziare il dato della presenza del Marincola al fatto senza partecipazione materiale allo stesso, stigmatizzando però come, per le modalità esecutive della condotta del coindagato Frustillo, la presenza silente all'accaduto stesse a determinare un concreto contributo morale di rafforzamento del proposito criminoso. Tale conclusione, in quanto fondata su una precisa ricostruzione dei fatti esposta in assenza di qualsiasi travisamento appare non censurabile nella presente sede di legittimità. Quanto al delitto di partecipazione mafiosa, il giudice del riesame, dopo avere correttamente evidenziato la particolare valenza della partecipazione ad un'estorsione finalizzata ad ottenere il pagamento di somme da parte di una ditta appaltatrice di lavori pubblici, sottolineava anche il contenuto di alcune conversazioni intercettate, alle quali risultava avere partecipato direttamente il ricorrente, e nelle quali venivano affrontati argomenti relativi ad indagini per fatti di mafia in corso di svolgimento, così che anche in questo caso il giudizio di gravità indiziaria appare essere stato compiuto in osservanza della più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite. Occorre, invero, rammentare come secondo le Sezioni Unite i;Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889 - 02) sono indice di partecipazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. tutte le condotte dalle quali potere desumere che l'affiliato abbia preso parte attiva al fenomeno associativo ovvero che abbia fornito un qualsivoglia ''apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione„ tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità; e tale criterio di identificazione appare osservato nel caso in esame essendosi desunta la gravità indiziarla per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. sia dalla consumazione di un delitto fine tipicamente esplicativo del potere intimidatorio esercitato sulle attività di impresa che in considerazione del contenuto di colloqui intercettati e nel contesto dei quali viene fatto riferimento a tematiche associative.In conclusione, l'impugnazione .deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 13 ottobre 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. azio Pard IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]