CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025
Cassazione n. 18897/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva sia al reato oggetto di sentenza passata in giudicato sia a quello oggetto del presente procedimento, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente considerato, nella determinazione dell'aumento per il reato-satellite, la recidiva che risulta contestata anche in questa sede oltre che nel procedimento relativo al reato unito in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2025