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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 18897/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva sia al reato oggetto di sentenza passata in giudicato sia a quello oggetto del presente procedimento, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente considerato, nella determinazione dell'aumento per il reato-satellite, la recidiva che risulta contestata anche in questa sede oltre che nel procedimento relativo al reato unito in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 aprile 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva sia al reato oggetto di sentenza passata in giudicato sia a quello oggetto del presente procedimento, è manifestamente infondato avendo il giudice di appello correttamente considerato, nella determinazione dell'aumento per il reato-satellite, la recidiva che risulta contestata anche in questa sede oltre che nel procedimento relativo al reato unito in continuazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 aprile 2025