CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 12092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo punto dell'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato in concorso, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 5 sull'identificazione operata dalla persona offesa nell'immediatezza e sul rinvenimento, nel camerino dal quale la medesima persona offesa era uscita di una giacca contenente le placche antitaccheggio dei reperti rinvenuti indosso all'imputata); Considerato che il secondo punto, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 7); Ritenuto che il terzo punto, che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, GHIRASAM, Rv. 282402); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il C