CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 38205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la concessione delle misure alternative o dell’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47-ter, commi 01 e 1 lett. d), Ord. pen. A ragione della decisione osserva che le misure richieste, pur ammissibili per limiti di pena e tipologie di reato, non possono essere concesse tenuto del pericolo concreto che il condannato, pluripregiudicato, ripetutamente ammesso a misure risocializzanti che non avevano conseguito lo scopo perché seguite dalla consumazione di ulteriori reati, reiteri le condotte delittuose, considerata la totale assenza di revisione critica. In ogni caso, non sussistono i presupposti per proporre un programma di trattamento. Quanto alle condizioni di salute, esse allo stato sono gestibili in carcere. In passato la detenzione domiciliare ex articolo 47 ter lett. d) Ord. pen., era stata concessa sulla base di risultati dell'osservatore personalità, che non avevano evidenziato gli elementi negativi emersi nel presente procedimento. 2. Ricorre [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo co cui denuncia violazione dell’art. 47-ter, commi 01 e 1 lett. d), Ord. pen. nonché vizio di motivazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale si è ingiustificatamente e contraddittoriamente discostato dal provvedimento, adottato dalla stessa autorità giudiziaria nell'anno 2022, che aveva concesso al condannato la misura alternativa della detenzione domiciliare per ragioni di salute, pervenendo a conclusioni opposte a fronte di una situazione personale invariata. Né la diversa decisione può essere giustificata dalla relazione elaborata dall'UEPE, il cui esito, tuttavia, non è ancorato a dati oggettivi ma ad indebiti convincimenti personali dell'educatore. L'ordinanza ha disapplicato i principi elaborati dei giudici di legittimità in ordine ai presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, ritenendoli identici a quelli previsti per l’ammissione alla misura dell'affidamento in prova. Avrebbe dovuto, invece, accogliere la richiesta detenzione domiciliare ritenendo decisivo, per escludere il pericolo di recidiva, la recente espiazione della pena in tale forma. Il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto né dell'aggravamento delle condizioni di salute di XXXXXXXXXX, in particolare non ha valutato la relazione urologica depositata dalla difesa nell’aprile 2025, né della ampia collaborazione processuale fornita dallo stesso nell’ambito del procedimento definito dalla condanna in esecuzione [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è passibile di rigetto. 1. In premessa va ricordato la verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati costituisce la precondizione di ogni successivo apprezzamento nei giudizi volti alla concessione di tutte le misure alternative alla detenzione. Comportando non solo l’affidamento in prova ma anche le misure più contenitive, come la detenzione domiciliare, l’osservanza, in maniera più o meno intensa di prescrizioni, l’eventuale presenza di comportamenti reiterati sintomatici di persistenza della capacità a delinquere o comunque di insensibilità all’osservanza delle regole minime poste a presidio di un adeguato percorso di risocializzazione non può che rappresentare una condizione ostativa alla concessione del beneficio. In questa prospettiva la giurisprudenza ha affermato che «allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l'assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barillà, Rv. 255362 – 01 e più di recente Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01). D’altra parte, anche nel caso di differimento, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena è sempre necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (da ultimo Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01). 2. La misura alternativa prevista dalla lett. d) dell'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen., richiesta dell’odierno ricorrente presuppone, oltre alla prognosi favorevole nei termini appena ricordati, la sussistenza di ulteriori due requisiti: da un lato, la situazione di soggetto ultrasessantenne del condannato; dall'altro, la condizione di «inabilità» anche solo parziale. Quest'ultima nozione - si è condivisibilmente chiarito - dev'essere riferita non già all'eventuale inattitudine allo svolgimento di attività lavorative, bensì a una condizione di decadimento delle condizioni psico-fisiche della persona di carattere non temporaneo, tale da incidere sulla concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidiana, limitando apprezzabilmente la vita sociale e di relazione (Sez. 1, n. 16183 del 12/2/2001, Sez. 1, n. 16183 del 12/2/2001, Passafini, Rv. 218640 - 01), con esclusione dei casi in cui il soggetto sia affetto soltanto da patologie psichiatriche (Sez. 1, n. 4406 del 21/11/1991, dep. 1992, Bellitto, in motivazione). La ratio della disposizione è quella di favorire la de-carcerazione dei condannati a pene di durata ancora contenuta, che non presentino rilevanti profili di pericolosità residua e le cui condizioni di salute, senza raggiungere soglie di particolare gravità, appaiano compromesse in funzione appunto del progredire della loro età (in termini anche Sez. 1, n. 4406 del 21/11/1991, dlep. 1992, Bellitto, citato). 3. Anche la detenzione domiciliare prevista dalla lett. c) dell’art. 47-ter per i condannati ultrasettantenni «non è misura che debba essere automaticamente concessa … dovendo in ogni caso la magistratura di sorveglianza valutarne la meritevolezza e l'idoneità a facilitare il reinserimento sociale.» (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01 che in motivazione aggiunge «Non è quindi ravvisabile nella norma in esame alcun automatismo, appunto perché la ragion d'essere di tutte le misure alternative alla detenzione, anche quando sono ammissibili, siccome rientranti, come nel caso in esame, negli specifici limiti previsti per ciascuna di esse, è quello di favorire il recupero del condannato e di prevenire la commissione di reati; ed è significativo al riguardo che il legislatore, con riferimento alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, non ha dato vita ad un istituto autonomo e separato, ma si è limitato ad operare alcuni aggiustamenti all'art. 47 ter Ord. Pen. in vigore, in tal modo lasciando chiaramente intendere che si trattava di misura pur sempre sottoposta alla disciplina generale propria della detenzione domiciliare, alle modalità, alle prescrizioni ed agli interventi dei servizi sociali, quali previsti dal quarto comma della norma in esame, ai controlli previsti al comma 4 bis ed alla revoca per il caso di evasione ovvero di incompatibilità del comportamento del condannato, contrario alla legge ovvero alle prescrizione impostegli (cfr. commi sesto e segg. della citata norma di legge).») 4. Tanto premesso in diritto, osserva il Collegio che il Tribunale ha dato esaustivamente conto delle ragioni ostative alla concessione all’odierno ricorrente di tutte le misure richieste, anche quelle fondate sulle condizioni di salute, ritenendo decisiva la elevata pericolosità del condannato, desunta non solo dai gravi numerosi precedenti penali, commessi per un periodo di tempo prolungato, ma anche dal mancato avvio di un processo, anche embrionale, di revisione critica nonché dal fallimento sostanziale dei programmi di trattamento applicati più volte allo stesso con la concessione delle misure alternative della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova in epoca non risalente. 4.1. Con particolare riferimento alla “totale assenza di revisione critica” l’ordinanza ha evidenziato che il condannato, nel corso dei colloqui con gli operatori, aveva ammesso senza reticenze le proprie responsabilità senza, però, mostrare né consapevolezza della gravità delle condotte illecite né rammarico per i danni cagionati alle persone offese ed anzi ammettendo di avere commesso i reati per ottenere facilmente denaro e di avere programmato lucidamente la sottrazione dei beni nella sua disponibilità a qualsiasi possibilità di aggressione da parte dello Stato e dei creditori. Non ha nemmeno nascosto di essere il vero gestore dell'azienda, di cui risulta attualmente dipendente, in passato utilizzata per movimentazioni finanziarie finalizzate ad eludere i pagamenti delle accise e quindi operante in ambito affine a quello in cui sono maturati i delitti in esecuzione commesso, in tal modo ammettendo di eludere le pene accessorie. 4.2. Quanto alle condizioni di salute, il Tribunale, sulla scorta della sola documentazione medica valutabile, ovvero quella depositata fino alla data dell’udienza, ha escluso la loro incidenza sul giudizio prognostico di pericolosità sociale - ritenuto particolarmente elevato, specie a seguito dell’ultima sentenza di condanna che aveva accertato il ruolo di XXXXXXXXXX quale ideatore, capo e promotore di una associazione a delinquere finalizzata ad evasioni fiscali milionarie di accise ed Iva. Le informazioni acquisite, a differenza che in passato, non potevano più giustificare la concessione della detenzione domiciliare nemmeno ai sensi del comma 01 e del comma 1 lett. d) dell’art. 47- ter Ord. pen., stante il concreto ed attuale pericolo di recidiva. A tali argomentazioni il ricorrente oppone, in termini generici, l’omessa valutazione del peggioramento delle condizioni di salute fondato, tuttavia, o su documentazione non tempestivamente depositata prima della decisione impugnata, quindi non valutabile dal Tribunale di sorveglianza, o su documentazione attestante patologie ([OSCURATO:PERSONA]) di cui non è nemmeno prospettata l’idoneità a modificare in peius la capacità del condannato di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidiana o di contenere fino ad eliminarlo il rischio che lo stesso commetta ulteriori reati di criminalità economica. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.