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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10243/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta con sentenza dello stesso Tribunale del 28 ottobre 2010, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Napoli il 6 luglio 2018, irrevocabile dall’11 febbraio 2020.

Nel provvedimento impugnato si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per condotte estorsive, tentate e consumate, avvinte dalla continuazione e attenuate dalla circostanza ex art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., ritenuta dal giudice della cognizione prevalente rispetto all’aggravante prevista dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. e alla recidiva reiterata e infraquinquennale, in ragione della non applicabilità del divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., introdotto in epoca successiva alla commissione dei fatti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Ciò evidenziato, il Tribunale ha negato la rideterminazione della pena, essendo la richiesta fondata sull’erroneo presupposto che il giudice della cognizione avesse riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cit. in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, osservando che era stato realizzato in sede di cognizione l’obiettivo, in termini di abbattimento della pena, perseguito dal condannato con l’incidente proposto .

2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., carenza assoluta di motivazione.

Lamenta il ricorrente che il giudice abbia travisato il contenuto dell’istanza primigenia, ritenendo che la stessa avesse ad oggetto il riconoscimento dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità, laddove il condannato aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante della lieve entità dell’estorsione, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, concedibile in ragione della estemporaneità della vicenda e della lievità dell’offesa ai beni giuridici. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. Come già affermato da questa Corte, «il condannato per il delitto di estorsione all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito» (così Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, Rv. 287398, che si pone nel solco del più risalente insegnamento di Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, secondo cui «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore»).

Nella vicenda in esame il condannato, al fine di beneficiare di una riduzione della pena inflittagli, ne ha chiesto la rideterminazione al giudice dell’esecuzione previa concessione dell’attenuante della lieve entità per il reato di estorsione.

Sul petitum il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciato, limitandosi ad osservare che il richiedente aveva già fruito dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate.

Va detto nondimeno che gli indici da considerare per la concessione dell’attenuante di matrice costituzionale sono solo in parte sovrapponibili a quelli dell’attenuante comune: mentre per la prima è necessario valutare la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, l’attenuante codicistica è ancorata alla speciale tenuità del danno patrimoniale nei delitti che offendono il patrimonio ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, al perseguimento o conseguimento di un lucro di speciale tenuità, sempre che l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Ne consegue che l’avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle caratteristiche della condotta in funzione della concessione dell’altra attenuante e in vista di un ulteriore abbattimento della pena.

Non si trascuri che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza n. 120 del 2023 è intervenuta in vicende processuali in cui i giudici remittenti, ritenuti i fatti estorsivi oggetto delle imputazioni di lieve entità per il carattere estemporaneo della condotta, per l’esiguità del danno patrimoniale e del lucro, per la scarsa incidenza della minaccia, avevano lamentato che la severità del minimo edittale della pena impedisse di irrogare una sanzione proporzionata al modesto disvalore, al netto dell’eventuale applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno e del lucro, di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen.

Questa Corte, del resto, riguardo all’analoga circostanza introdotta dal Giudice delle leggi per il delitto di rapina con sentenza n. 86 del 2024, ha ritenuto ammissibile il concorso con l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4), cit., ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versi in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di entrambe le attenuanti (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01).

3. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché provveda al giudizio omesso in ordine alla chiesta diminuzione di pena per la lieve entità dell’estorsione.

P.Q.M Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta con sentenza dello stesso Tribunale del 28 ottobre 2010, riformata quoad poenam dalla Corte di appello di Napoli il 6 luglio 2018, irrevocabile dall’11 febbraio 2020. Nel provvedimento impugnato si dà atto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per condotte estorsive, tentate e consumate, avvinte dalla continuazione e attenuate dalla circostanza ex art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., ritenuta dal giudice della cognizione prevalente rispetto all’aggravante prevista dall’art. 629, secondo comma, cod. pen. e alla recidiva reiterata e infraquinquennale, in ragione della non applicabilità del divieto di prevalenza di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., introdotto in epoca successiva alla commissione dei fatti dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251. Ciò evidenziato, il Tribunale ha negato la rideterminazione della pena, essendo la richiesta fondata sull’erroneo presupposto che il giudice della cognizione avesse riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cit. in regime di equivalenza con le aggravanti contestate, osservando che era stato realizzato in sede di cognizione l’obiettivo, in termini di abbattimento della pena, perseguito dal condannato con l’incidente proposto . 2. Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., carenza assoluta di motivazione. Lamenta il ricorrente che il giudice abbia travisato il contenuto dell’istanza primigenia, ritenendo che la stessa avesse ad oggetto il riconoscimento dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità, laddove il condannato aveva chiesto l’applicazione dell’attenuante della lieve entità dell’estorsione, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, concedibile in ragione della estemporaneità della vicenda e della lievità dell’offesa ai beni giuridici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento. 2. Come già affermato da questa Corte, «il condannato per il delitto di estorsione all'esito di giudizio definito prima che, con sentenza n. 120 del 2023, la Corte costituzionale dichiarasse illegittimo l'art. 629 cod. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di diminuire la pena in caso di lieve entità del fatto, può chiedere al giudice dell’esecuzione di riconoscere la circostanza attenuante rideterminando il trattamento sanzionatorio, salvo che si versi in un caso di rapporto esaurito» (così Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, Rv. 287398, che si pone nel solco del più risalente insegnamento di Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697-01, secondo cui «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento "correttivo" da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore»). Nella vicenda in esame il condannato, al fine di beneficiare di una riduzione della pena inflittagli, ne ha chiesto la rideterminazione al giudice dell’esecuzione previa concessione dell’attenuante della lieve entità per il reato di estorsione. Sul petitum il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non si è pronunciato, limitandosi ad osservare che il richiedente aveva già fruito dell’attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate. Va detto nondimeno che gli indici da considerare per la concessione dell’attenuante di matrice costituzionale sono solo in parte sovrapponibili a quelli dell’attenuante comune: mentre per la prima è necessario valutare la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero la particolare tenuità del danno o del pericolo, l’attenuante codicistica è ancorata alla speciale tenuità del danno patrimoniale nei delitti che offendono il patrimonio ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, al perseguimento o conseguimento di un lucro di speciale tenuità, sempre che l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Ne consegue che l’avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle caratteristiche della condotta in funzione della concessione dell’altra attenuante e in vista di un ulteriore abbattimento della pena. Non si trascuri che la dichiarazione di illegittimità costituzionale per effetto della sentenza n. 120 del 2023 è intervenuta in vicende processuali in cui i giudici remittenti, ritenuti i fatti estorsivi oggetto delle imputazioni di lieve entità per il carattere estemporaneo della condotta, per l’esiguità del danno patrimoniale e del lucro, per la scarsa incidenza della minaccia, avevano lamentato che la severità del minimo edittale della pena impedisse di irrogare una sanzione proporzionata al modesto disvalore, al netto dell’eventuale applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del danno e del lucro, di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. Questa Corte, del resto, riguardo all’analoga circostanza introdotta dal Giudice delle leggi per il delitto di rapina con sentenza n. 86 del 2024, ha ritenuto ammissibile il concorso con l'attenuante comune prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4), cit., ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versi in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di entrambe le attenuanti (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 – 01). 3. S’impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] affinché provveda al giudizio omesso in ordine alla chiesta diminuzione di pena per la lieve entità dell’estorsione. P.Q.M Annulla
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