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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34848/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di computo, nel calcolo della pena di anni ventidue mesi quattro, giorni dieci di reclusione da eseguire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 14 maggio 2012, sulla base del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 3 ottobre 2019, dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'appello in sede, di tutti i periodi di presofferto prima della data indicata, ai fini dell'operatività del limite di cui all'art. 78 cod. pen. 1.1.

La Corte d'appello ha respinto la richiesta, posto che il provvedimento di cumulo in esecuzione fa riferimento a sentenze ancora da eseguire, a carico di [OSCURATO:PERSONA], richiamando il provvedimento di cumulo del 6 ottobre 1988, ma limitatamente all'intervenuta revoca dell'indulto.

Si tratta, secondo il provvedimento impugnato, di periodi di carcerazione relativi all'esecuzione, dal 1988 (dal 25 novembre 1988 al 27 agosto 2006) interamente espiati, fin dalla data del 27 agosto 2006, da non considerare, quindi, ai fini dell'applicazione del principio calmieratore di cui all'art. 78, primo comma, cod. pen.

Infine, si assume che il provvedimento di cumulo già prende in considerazione, ai fini della liberazione anticipata e della fungibilità, l'intera carcerazione sofferta per il procedimento concluso con sentenza di assoluzione resa dalla Corte d'appello di Lecce del 26 ottobre 2012. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, avv.

P. Cantelmo, denunciando con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., vizio di motivazione nonché erronea valutazione degli atti acquisiti.

La motivazione, per il ricorrente, sarebbe contraddittoria posto che, da un lato, riconosce che l'ufficio esecuzione ha "sciolto" il cumulo, sia pure ai fini di disporre la revoca dell'indulto, dall'altro, ha, invece, escluso che si possa tenere conto dell'esecuzione relativa al provvedimento di cumulo del 6 ottobre 1988, ai fini dell'operatività del principio di cui all'art. 78 cit.

Si deduce che l'interpretazione offerta della previsione di cui all'art. 78 cod. pen. sarebbe errata perché non terrebbe conto della complessiva pena sofferta, anche se interrotta.

Si osserva, poi, che se allo scioglimento del cumulo si perviene da parte della Procura generale, per disporre la revoca dell'indulto, in ossequio al principio del favor rei, si dovrebbero considerare, a parere del ricorrente, anche gli effetti favorevoli per il condannato e, comunque, tenere conto della pena espiata senza titolo, come documentata dal ricorrente.

Si fa riferimento, da ultimo, a prescindere dall'operatività o meno dell'art. 78 cod. pen., alla richiesta di computo del presofferto di anni due mesi cinque di reclusione, relativo alla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 26 ottobre 2012, di assoluzione dell'imputato, da valutare anche ai fini della liberazione anticipata. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Deve essere, in primo luogo, richiamato l'orientamento costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253668) in tema di esecuzione delle pene concorrenti irrogate con condanne diverse, secondo il quale, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti.

Occorre, invece, procedere a cumuli parziali e, quindi, al cumulo delle pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione e così via, fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491).

Va, invero, ribadito che il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l'integrale cumulabilità, che è possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse.

In tal caso l'espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonché quanto dedotto per liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall'art. 54, ultimo comma, Ord. pen.) incidono sulla pena concretamente eseguibile e vanno perciò detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. del 23/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228138).Anche le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 45583 del 25/10/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 237692 in motivazione) hanno affermato che, pur essendo indubbio che il limite quantitativo nell'irrogazione delle pene detentive temporanee, nei termini fissati dall'art. 78 cod. pen., operi anche nella fase dell'esecuzione, giusta il disposto dell'art. 80 cod. pen., questa Corte è ripetutamente intervenuta per circoscriverne la portata e il perimetro applicativo, nel senso che l'obbligatorietà della formazione del cumulo nell'esecuzione di pene concorrenti non significa affatto che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere detenuto nel corso della sua vita per un periodo eccedente quello massimo indicato in trent'anni, essendo tale per evidenti esigenze di prevenzione speciale, riferibile solo alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione.

È, dunque, principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale, nel caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione sofferti in tempi anch'essi differenti, com'è nella specie, il criterio moderatore previsto dal primo comma dell'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459).

1.2. In secondo luogo, rispetto ai rapporti del criterio calmieratore di cui all'art. 78 cit., con la pena in esecuzione quando questa sia oggetto di indulto, si rileva che questa Corte ha affermato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il detto criterio moderatore degli effetti del cumulo opera quale temperamento legale delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso di quelle già coperte da indulto, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del calmiere di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico, per effetto del condono (Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 2017, Gianfreda, Rv. 269410; Sez. 1, n. del 21/3/2006, Bordoni, Rv. 233870; Sez. 1, n. del 13/11/2007, Patanè, Rv. 238427).

1.3. Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, in cui si è proceduto alla revoca dell'indulto già concesso in relazione ad una pena oggetto di precedente cumulo, emesso il 6 ottobre 1988, con pena complessiva indicata come interamente espiata al 27 agosto 2006, si osserva che dall'esame del provvedimento di cumulo, ivi compreso quello parziale in cui era stata collocata la pena per la quale era stato concesso l'indulto, la pronunciata revoca non ha comportato effetti impropri sul cumulo in esecuzione, emesso il 30 dicembre 2019.Invero, la pretesa di recuperare presofferti e le liberazioni anticipate inerenti al precedente cumulo parziale, al di là del calcolo della residua pena che lo ha definito, non ha fondamento, tenuto conto che sia il provvedimento di determinazione di pene concorrenti che quello della Corte d'appello rendono conto della circostanza che sono stati considerati tutti i periodi di liberazione anticipata e di presofferto e che la pena ivi indicata è stata interamente espiata già alla data del 27 agosto 2006, rispetto alla quale i fatti oggetto delle altre sentenze in esecuzione sono successivi.

Inoltre, risulta dall'esame del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, che risultano detratti periodi di liberazione anticipata e di detenzione considerati fungibili, pari ad anni due mesi cinque giorni 13, sofferti per effetto di procedimento concluso con assoluzione.

Dunque, in assenza di periodi di presofferto o di liberazione anticipata restati senza titolo, diversi da quelli già computati in relazione al cumulo emesso nel 1988 e che comprendeva la pena oggetto del beneficio dell'indulto revocato, anche se il resto di pena, derivato dalla revoca disposta in data 3 aprile 2017 dalla Corte d'appello di Lecce, ha determinato un residuo riversato nel cumulo successivo, non ricorrono gli estremi per decurtare la pena reviviscente a causa della disposta revoca.

Vi osta il richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione sofferti in tempi anch'essi differenti, il criterio moderatore previsto dal primo comma dell'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo.

1.4. Da ultimo osserva il Collegio che la censura relativa al mancato computo di presofferto, anche in relazione alla liberazione anticipata è solo genericamente prospettata e, dunque, inammissibile. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di computo, nel calcolo della pena di anni ventidue mesi quattro, giorni dieci di reclusione da eseguire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a partire dal 14 maggio 2012, sulla base del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso il 3 ottobre 2019, dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'appello in sede, di tutti i periodi di presofferto prima della data indicata, ai fini dell'operatività del limite di cui all'art. 78 cod. pen. 1.1. La Corte d'appello ha respinto la richiesta, posto che il provvedimento di cumulo in esecuzione fa riferimento a sentenze ancora da eseguire, a carico di [OSCURATO:PERSONA], richiamando il provvedimento di cumulo del 6 ottobre 1988, ma limitatamente all'intervenuta revoca dell'indulto. Si tratta, secondo il provvedimento impugnato, di periodi di carcerazione relativi all'esecuzione, dal 1988 (dal 25 novembre 1988 al 27 agosto 2006) interamente espiati, fin dalla data del 27 agosto 2006, da non considerare, quindi, ai fini dell'applicazione del principio calmieratore di cui all'art. 78, primo comma, cod. pen. Infine, si assume che il provvedimento di cumulo già prende in considerazione, ai fini della liberazione anticipata e della fungibilità, l'intera carcerazione sofferta per il procedimento concluso con sentenza di assoluzione resa dalla Corte d'appello di Lecce del 26 ottobre 2012. 2.Ricorre, avverso la descritta sentenza l'imputato, per il tramite del difensore, avv. P. Cantelmo, denunciando con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 78 cod. pen., vizio di motivazione nonché erronea valutazione degli atti acquisiti. La motivazione, per il ricorrente, sarebbe contraddittoria posto che, da un lato, riconosce che l'ufficio esecuzione ha "sciolto" il cumulo, sia pure ai fini di disporre la revoca dell'indulto, dall'altro, ha, invece, escluso che si possa tenere conto dell'esecuzione relativa al provvedimento di cumulo del 6 ottobre 1988, ai fini dell'operatività del principio di cui all'art. 78 cit. Si deduce che l'interpretazione offerta della previsione di cui all'art. 78 cod. pen. sarebbe errata perché non terrebbe conto della complessiva pena sofferta, anche se interrotta. Si osserva, poi, che se allo scioglimento del cumulo si perviene da parte della Procura generale, per disporre la revoca dell'indulto, in ossequio al principio del favor rei, si dovrebbero considerare, a parere del ricorrente, anche gli effetti favorevoli per il condannato e, comunque, tenere conto della pena espiata senza titolo, come documentata dal ricorrente. Si fa riferimento, da ultimo, a prescindere dall'operatività o meno dell'art. 78 cod. pen., alla richiesta di computo del presofferto di anni due mesi cinque di reclusione, relativo alla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 26 ottobre 2012, di assoluzione dell'imputato, da valutare anche ai fini della liberazione anticipata. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, G. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Deve essere, in primo luogo, richiamato l'orientamento costantemente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 40252 del 26/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253668) in tema di esecuzione delle pene concorrenti irrogate con condanne diverse, secondo il quale, qualora, durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, non è possibile procedere a un unico cumulo delle pene concorrenti. Occorre, invece, procedere a cumuli parziali e, quindi, al cumulo delle pene irrogate per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto; poi a nuovo cumulo, comprensivo della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione e così via, fino all'esaurimento delle pene concorrenti irrogate per reati successivamente commessi, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l'esecuzione (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, Pieroni, Rv. 277491). Va, invero, ribadito che il calcolo unitario delle pene concorrenti ne suppone l'integrale cumulabilità, che è possibile quando le pene si riferiscono a reati commessi in epoca antecedente all'inizio della esecuzione di una di esse. In tal caso l'espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonché quanto dedotto per liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall'art. 54, ultimo comma, Ord. pen.) incidono sulla pena concretamente eseguibile e vanno perciò detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 78 cod. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. del 23/04/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 228138).Anche le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 237692 in motivazione) hanno affermato che, pur essendo indubbio che il limite quantitativo nell'irrogazione delle pene detentive temporanee, nei termini fissati dall'art. 78 cod. pen., operi anche nella fase dell'esecuzione, giusta il disposto dell'art. 80 cod. pen., questa Corte è ripetutamente intervenuta per circoscriverne la portata e il perimetro applicativo, nel senso che l'obbligatorietà della formazione del cumulo nell'esecuzione di pene concorrenti non significa affatto che un soggetto, il quale abbia riportato più condanne a pene detentive temporanee, non possa rimanere detenuto nel corso della sua vita per un periodo eccedente quello massimo indicato in trent'anni, essendo tale per evidenti esigenze di prevenzione speciale, riferibile solo alle pene inflitte per i reati commessi prima dell'inizio della detenzione. È, dunque, principio pacifico della giurisprudenza di questa Corte, quello secondo il quale, nel caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione sofferti in tempi anch'essi differenti, com'è nella specie, il criterio moderatore previsto dal primo comma dell'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo (Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459). 1.2. In secondo luogo, rispetto ai rapporti del criterio calmieratore di cui all'art. 78 cit., con la pena in esecuzione quando questa sia oggetto di indulto, si rileva che questa Corte ha affermato il condivisibile principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale il detto criterio moderatore degli effetti del cumulo opera quale temperamento legale delle sole pene da eseguirsi effettivamente, senza possibilità di inclusione in esso di quelle già coperte da indulto, le quali, altrimenti, verrebbero a godere di un duplice abbattimento, dapprima fruendo dell'applicazione del calmiere di cui all'art. 78 cod. pen. e poi del loro scorporo integrale dal cumulo giuridico, per effetto del condono (Sez. 1, n. 4893 del 04/05/2016, dep. 2017, Gianfreda, Rv. 269410; Sez. 1, n. del 21/3/2006, Bordoni, Rv. 233870; Sez. 1, n. del 13/11/2007, Patanè, Rv. 238427). 1.3. Applicati gli esposti principi al caso al vaglio, in cui si è proceduto alla revoca dell'indulto già concesso in relazione ad una pena oggetto di precedente cumulo, emesso il 6 ottobre 1988, con pena complessiva indicata come interamente espiata al 27 agosto 2006, si osserva che dall'esame del provvedimento di cumulo, ivi compreso quello parziale in cui era stata collocata la pena per la quale era stato concesso l'indulto, la pronunciata revoca non ha comportato effetti impropri sul cumulo in esecuzione, emesso il 30 dicembre 2019.Invero, la pretesa di recuperare presofferti e le liberazioni anticipate inerenti al precedente cumulo parziale, al di là del calcolo della residua pena che lo ha definito, non ha fondamento, tenuto conto che sia il provvedimento di determinazione di pene concorrenti che quello della Corte d'appello rendono conto della circostanza che sono stati considerati tutti i periodi di liberazione anticipata e di presofferto e che la pena ivi indicata è stata interamente espiata già alla data del 27 agosto 2006, rispetto alla quale i fatti oggetto delle altre sentenze in esecuzione sono successivi. Inoltre, risulta dall'esame del provvedimento di determinazione delle pene concorrenti, che risultano detratti periodi di liberazione anticipata e di detenzione considerati fungibili, pari ad anni due mesi cinque giorni 13, sofferti per effetto di procedimento concluso con assoluzione. Dunque, in assenza di periodi di presofferto o di liberazione anticipata restati senza titolo, diversi da quelli già computati in relazione al cumulo emesso nel 1988 e che comprendeva la pena oggetto del beneficio dell'indulto revocato, anche se il resto di pena, derivato dalla revoca disposta in data 3 aprile 2017 dalla Corte d'appello di Lecce, ha determinato un residuo riversato nel cumulo successivo, non ricorrono gli estremi per decurtare la pena reviviscente a causa della disposta revoca. Vi osta il richiamato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di reati commessi in tempi diversi e di periodi di detenzione sofferti in tempi anch'essi differenti, il criterio moderatore previsto dal primo comma dell'art. 78 cod. pen. esplica la sua efficacia nell'ambito e nei limiti di ciascuna delle singole operazioni di cumulo. 1.4. Da ultimo osserva il Collegio che la censura relativa al mancato computo di presofferto, anche in relazione alla liberazione anticipata è solo genericamente prospettata e, dunque, inammissibile. 2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ric
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