Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2019/2024
ECLI:EU:C:2024:979
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0336
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
21 novembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Apertura dei dati e riutilizzo dell’informazione del settore pubblico – Direttiva (UE) 2019/1024 – Articolo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Nozione di “riutilizzo” di documenti – Diritto di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico»
Nella causa C‑336/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello, Croazia), con decisione del 25 maggio 2023, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2023, nel procedimento
HP – Hrvatska pošta d.d.
contro
[OSCURATO:PERSONA] za informiranje,
con l’intervento di:
STAS d.o.o.,
LA CORTE (Decima Sezione),
composta da D. Gratsias (relatore), presidente di sezione, I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, e Z. Csehi, giudice,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per il [OSCURATO:PERSONA] za informiranje, da Z. Pičuljan, in qualità di agente;
–
per il governo croato, da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente;
–
per il governo ceco, da J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo austriaco, da A. Posch e J. Schmoll, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da U. Małecka, M. Mataija e G. Meessen, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (
GU 2019, L 172, pag. 56
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la HP – Hrvatska pošta d.d. (in prosieguo: la «HP») e il [OSCURATO:PERSONA] za informiranje (delegato all’informazione, Croazia) in relazione a una richiesta di informazioni con cui è stata adita la HP, diretta in particolare ad ottenere la comunicazione di contratti di costruzione, di situazioni di lavori e di verbali di consegna di opere.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3
I considerando 9, 13, 23 e 70 della direttiva 2019/1024 così recitano:
«(9)
L’informazione del settore pubblico rappresenta una fonte straordinaria di dati in grado di contribuire a migliorare il mercato interno e lo sviluppo di nuove applicazioni per i consumatori e le persone giuridiche. L’utilizzo intelligente dei dati, ivi compreso il loro trattamento attraverso applicazioni di intelligenza artificiale, può trasformare tutti i settori dell’economia.
(...)
(13)
Uno degli obiettivi principali della realizzazione del mercato interno è la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di alcuni servizi e prodotti all’interno dell’Unione [europea] e degli Stati membri. L’informazione del settore pubblico o le informazioni raccolte, prodotte, riprodotte e diffuse nell’ambito di un compito di servizio pubblico o di un servizio di interesse generale sono un’importante materia prima per i prodotti e i servizi imperniati sui contenuti digitali e diventeranno una risorsa contenutistica ancora più importante con lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito e l’Internet delle cose. (...)
(...)
(23)
(...) La presente direttiva dovrebbe stabilire l’obbligo per gli Stati membri di rendere riutilizzabili tutti i documenti esistenti a meno che l’accesso sia limitato o escluso ai sensi delle disposizioni nazionali sull’accesso ai documenti e fatte salve le altre eccezioni stabilite nella presente direttiva. La presente direttiva si basa sui regimi di accesso esistenti negli Stati membri e non modifica le norme nazionali in materia di accesso ai documenti. Essa non si applica nei casi in cui i cittadini o le persone giuridiche, in virtù del pertinente regime di accesso, possono ottenere un documento solo se sono in grado di dimostrare un particolare interesse in proposito. (...) Gli enti pubblici dovrebbero essere incoraggiati a rendere disponibili per il riutilizzo tutti i documenti in loro possesso. (...)
(...)
(70)
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire agevolare la creazione di prodotti e servizi a contenuto informativo estesi all’intera Unione basati su documenti del settore pubblico e promuovere l’effettivo uso, oltre i confini nazionali, dei documenti del settore pubblico, da un lato, da parte delle imprese private, in particolare delle [piccole e medie imprese (PMI)], per ricavarne prodotti e servizi a contenuto informativo a valore aggiunto e, dall’altro, da parte dei cittadini per facilitare la comunicazione e la libera circolazione delle informazioni, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto, a motivo delle dimensioni e degli effetti pan-unionali intrinseci dell’azione proposta, essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 [TUE]. (...)».
4
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», così dispone:
«1. Al fine di promuovere l’utilizzo di dati aperti e di incentivare l’innovazione nei prodotti e nei servizi, la presente direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo:
a)
dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri;
b)
dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche:
i)
attive nei settori definiti nella direttiva 2014/25/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (
GU 2014, L 94, pag. 243
)];
(...)
c)
dei dati della ricerca, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 10.
2. La presente direttiva non si applica:
(...)
b)
ai documenti in possesso di imprese pubbliche:
i)
prodotti al di fuori dell’ambito della prestazione di servizi di interesse generale quali definiti dalla legge o da altre norme vincolanti nello Stato membro;
ii)
connessi ad attività direttamente esposte alla concorrenza e, di conseguenza, a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, non soggetti alle norme in materia di appalti;
(...)
d)
ai documenti, come i dati sensibili, esclusi dall’accesso in virtù dei regimi di accesso nello Stato membro, anche per motivi di:
i)
tutela della sicurezza nazionale (vale a dire della sicurezza dello stato), difesa o sicurezza pubblica;
ii)
riservatezza statistica;
iii)
riservatezza commerciale (compresi i segreti commerciali, professionali o d’impresa);
(...)
f)
ai documenti il cui accesso è limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri, compresi i casi in cui i cittadini o le persone giuridiche devono dimostrare un interesse particolare nell’ottenimento dell’accesso ai documenti;
(...)
3. La presente direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso dell’Unione e nazionali.
(...)
7. La presente direttiva disciplina il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri (...)».
5
L’articolo 2 della direttiva 2019/1024, intitolato «Definizioni», è così formulato:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
“ente pubblico”, le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
2)
“organismi di diritto pubblico”, gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
a)
che sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d’interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
b)
che sono dotati di personalità giuridica; e
c)
la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
3)
“impresa pubblica”, qualsiasi impresa attiva nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’impresa in questione. Si presume che vi sia influenza dominante di enti pubblici in tutti i casi seguenti in cui tali organismi, direttamente o indirettamente:
a)
detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell’impresa;
b)
dispongono della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall’impresa;
c)
possono designare più della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa;
(...)
6)
“documento”:
a)
qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); o
b)
qualsiasi parte di tale contenuto;
(...)
11)
“riutilizzo”, l’uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di:
a)
enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico;
b)
imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici;
(...)».
Diritto croato
6
L’articolo 5 dello zakon o pravu na pristup informacijama (legge relativa al diritto di accesso all’informazione) (
Narodne novine
, br. 25/13, 85/15 e 69/22; in prosieguo: la «legge sull’accesso all’informazione») così dispone:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
(...)
2)
“autorità pubbliche”, gli organi dell’amministrazione statale, gli altri organi statali, le unità di autogoverno locale e regionale, le persone giuridiche e gli altri soggetti che esercitano poteri pubblici, le persone giuridiche che sono state costituite dalla Repubblica di Croazia o da un’unità di autogoverno locale o regionale, le persone giuridiche che esercitano compiti di servizio pubblico, le persone giuridiche che, in base a norme speciali, sono finanziate principalmente o interamente dal bilancio dello Stato o dai bilanci di unità di autogoverno locale e regionale, ossia con i fondi pubblici (imposte, tasse, ecc.), nonché le società commerciali nelle quali la Repubblica di Croazia e le unità di autogoverno locale e regionale detengono, separatamente o congiuntamente, una quota di maggioranza;
(...)
5)
“diritto di accesso all’informazione”, il diritto dell’utente di richiedere e di ottenere informazioni e l’obbligo dell’autorità pubblica di consentire l’accesso alle informazioni richieste, ossia di pubblicare le informazioni indipendentemente dalla richiesta presentata, quando tale pubblicazione deriva da un obbligo stabilito dalla legge o da altre norme;
6)
“riutilizzo”, l’uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di informazioni in possesso di un’autorità pubblica a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale le informazioni sono state prodotte, scopo che deve essere realizzato nell’ambito di competenze determinate dalla legge o da altre norme, o di compiti abitualmente considerati come compiti di servizio pubblico. Lo scambio di informazioni tra autorità pubbliche allo scopo di adempiere i compiti rientranti nell’ambito delle loro competenze non costituisce riutilizzo;
(...)».
7
L’articolo 15 di tale legge, contenuto nel capo IV di quest’ultima, intitolato «Limitazioni del diritto di accesso all’informazione», prevede quanto segue:
«(...)
(2) Le autorità pubbliche possono limitare l’accesso all’informazione:
(...)
2)
se l’informazione costituisce un segreto commerciale o professionale ai sensi della legge;
(...)
(4) Le autorità pubbliche possono limitare l’accesso all’informazione se:
1)
l’informazione è in fase di elaborazione all’interno di una o più autorità pubbliche e la sua pubblicazione prima che l’informazione completa e finale sia prodotta potrebbe compromettere gravemente il processo della sua elaborazione;
(...)
(8)
L’accesso all’informazione di cui al paragrafo 4, punto 1, del presente articolo può essere limitato anche dopo che l’elaborazione dell’informazione sia stata completata, in particolare se la pubblicazione ostacolerebbe gravemente il processo decisionale e l’espressione di opinioni o porterebbe a un’interpretazione errata del contenuto dell’informazione, salvo che non vi sia un interesse pubblico prevalente alla pubblicazione dell’informazione.
(...)».
8
Ai sensi dell’articolo 27 di detta legge, che fa parte del capo VI di quest’ultima, intitolato «Riutilizzo di informazioni»:
«(...)
(2)
L’autorità pubblica consente la messa a disposizione dei dati aperti e il riutilizzo di informazioni agli utenti rendendo pubbliche le informazioni riutilizzabili o fornendole sul fondamento di richieste di riutilizzo.
(...)
(5)
Ai fini del riutilizzo, le autorità pubbliche non sono obbligate a generare o adattare le informazioni o ad estrarre parti di esse se ciò richiede un impegno eccessivo di tempo o di risorse; le autorità pubbliche non possono nemmeno essere obbligate ad aggiornare, completare o archiviare le informazioni i fini di riutilizzo.
(...)».
9
L’articolo 29 della legge sull’accesso all’informazione, intitolato «Richiesta di riutilizzo di informazioni e tutela dei diritti degli utenti», così dispone:
«(1) Nella richiesta di riutilizzo di informazioni, il richiedente deve indicare, oltre ai dati di cui all’articolo 18, paragrafo 3, della presente legge, le informazioni che intende riutilizzare, la forma e le modalità con le quali vuole ricevere il contenuto delle informazioni richieste, nonché lo scopo dell’utilizzo delle informazioni (fini commerciali o non commerciali).
(2) I seguenti soggetti non sono obbligati ad agire in conformità con una richiesta di riutilizzo delle informazioni:
(...)
2.
le società commerciali nelle quali la Repubblica di Croazia o un’unità di autogoverno locale o regionale esercita o può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante perché ne è proprietaria, vi detiene una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l’attività della società in questione e che:
–
svolgono attività relative ai settori del gas e dell’energia termica, dell’elettricità, della gestione delle risorse idriche, dei servizi di trasporto, degli aeroporti, dei porti marittimi e fluviali, dei servizi postali, dell’estrazione di petrolio e gas e della ricerca o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, in conformità alla legge che disciplina gli appalti pubblici,
(...)
(7) La decisione sul riutilizzo delle informazioni può essere impugnata dinanzi al delegato [all’informazione] nel termine di 15 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso contro la decisione del delegato [all’informazione] è inammissibile, ma può essere instaurato un procedimento giudiziario amministrativo presso il Visoki upravni sud [(Corte amministrativa d’appello, Croazia)].
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
La HP, che è una società detenuta al 100% dalla Repubblica di Croazia, è il fornitore del servizio postale universale in tale Stato membro. Essa esercita inoltre attività commerciali.
11
La HP è stata adita con una richiesta di informazioni avente ad oggetto, in particolare, contratti di costruzione, situazioni di lavori e verbali di consegna di opere.
12
Poiché tale richiesta è stata respinta dalla HP, è stato proposto un ricorso avverso tale decisione di rigetto dinanzi al delegato all’informazione, che ha ordinato alla HP di dar seguito a detta richiesta.
13
Investito di un ricorso proposto dalla HP avverso tale ordinanza del delegato all’informazione, il Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello) ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo ai fini del riesame della stessa con la motivazione che, alla data in cui tale delegato aveva emesso detta ordinanza, il termine previsto per la trasposizione della direttiva 2019/1024 era scaduto e che l’obbligo di comunicazione imposto alla HP da detto delegato doveva essere esaminato alla luce delle nuove definizioni ed eccezioni previste da tale direttiva.
14
Statuendo su rinvio, il delegato all’informazione ha nuovamente ordinato alla HP di comunicare le informazioni richieste.
15
La HP ha proposto ricorso avverso tale ordinanza dinanzi al Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello), che è il giudice del rinvio.
16
A sostegno del suo ricorso, la HP sostiene, in particolare, che la direttiva 2019/1024 è stata trasposta in modo errato nel diritto croato, in quanto la nozione di «autorità pubblica», ai sensi della legge sull’accesso all’informazione, non avrebbe la stessa portata della nozione di «impresa pubblica», ai sensi dell’articolo 2, punto 3, di tale direttiva. Inoltre, la definizione di quest’ultima nozione contenuta in detta direttiva sarebbe applicabile sia al riutilizzo di informazioni sia al diritto di accesso all’informazione. La HP fa valere, infine, che le informazioni che le è stato ordinato di produrre sono connesse alla sua attività settoriale e che esse costituiscono segreti commerciali.
17
Il delegato all’informazione sostiene, dal canto suo, che la controversia di cui al procedimento principale verte non già sull’esercizio del diritto di riutilizzo di informazioni, bensì sull’esercizio del diritto di accesso all’informazione. Orbene, la direttiva 2019/1024 disciplinerebbe i dati aperti e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, e non già il diritto di accesso all’informazione.
18
Il giudice del rinvio, al fine di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, ritiene di dover chiarire la questione se la HP fosse tenuta a comunicare, nell’ambito del procedimento principale, informazioni che non si riferiscono direttamente alla prestazione di servizi di interesse generale, il che implicherebbe, in particolare, di determinare la portata della nozione di «riutilizzo» di informazioni, ai sensi della direttiva 2019/1024.
19
In tali circostanze, il Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la nozione di “riutilizzo [di informazioni]” ai sensi dell’articolo 2, punto 11, della direttiva [2019/1024] debba essere intesa come l’accesso ad ogni informazione prodotta da un ente pubblico/impresa pubblica o in suo possesso e che un utente (persona fisica o giuridica) richiede ad un ente pubblico per la prima volta.
2)
Se una richiesta di accesso alle informazioni prodotte da un ente pubblico/un’impresa pubblica o in suo possesso e che sono state generate nell’ambito delle sue attività o in relazione all’organizzazione e al lavoro di tale ente possa essere considerata come una richiesta di accesso alle informazioni alla quale si applicano le disposizioni di tale direttiva, ossia se le disposizioni della suddetta direttiva si applichino a tutte le richieste di accesso alle informazioni in possesso degli enti pubblici.
3)
Se i soggetti obbligati a fornire informazioni ai sensi dell’articolo 2 della direttiva [2019/1024] siano solo gli enti pubblici ai quali è stato richiesto il riutilizzo delle informazioni o se le nuove definizioni si applichino a tutti gli enti pubblici e a tutte le informazioni in loro possesso, ossia se nell’articolo 2 [di tale] direttiva siano elencati i soggetti obbligati a rendere disponibili le informazioni prodotte da tali enti o in loro possesso, o se invece si debba ritenere che i soggetti elencati nell’articolo 2 [di detta] direttiva siano obbligati a fornire informazioni solo nel caso del loro riutilizzo.
4)
Se le eccezioni all’obbligo di mettere a disposizione le informazioni previste all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva [2019/1024] possano essere considerate come eccezioni in base alle quali gli enti pubblici possono rifiutarsi di mettere a disposizione le informazioni da essi prodotte o in loro possesso, oppure si tratti di eccezioni che si applicano solo quando agli enti pubblici è stata fatta richiesta di riutilizzare le informazioni».
Procedimento dinanzi alla Corte
20
Con ordinanza del presidente della Corte del 27 luglio 2023, HP – Hrvatska pošta (
C‑336/23
,
EU:C:2023:617
), la domanda del Visoki upravni sud (Corte amministrativa d’appello) volta ad ottenere che la presente causa fosse sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte è stata respinta.
Sulle questioni pregiudiziali
21
In via preliminare, occorre rilevare, da un lato, che dalla decisione di rinvio risulta che la richiesta all’origine della controversia principale, di cui al punto 11 della presente sentenza, verteva unicamente sull’accesso a documenti in possesso di un ente pubblico, senza avere ad oggetto il riutilizzo degli stessi.
22
Dall’altro lato, da tale decisione risulta che, secondo il giudice del rinvio, la data pertinente per determinare il diritto applicabile
ratione temporis
alla controversia principale è quella dell’adozione, da parte del delegato all’informazione, dell’ordinanza che ingiunge alla HP di accogliere tale richiesta, data in cui era scaduto il termine previsto per la trasposizione della direttiva 2019/1024.
23
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sono sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza [sentenza del 27 aprile 2023, M.D. (Divieto d’ingresso in Ungheria),
C‑528/21
,
EU:C:2023:341
, punto
55
e giurisprudenza ivi citata].
24
Pertanto, con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2019/1024 debba essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico rientra nel suo ambito di applicazione.
25
A tale riguardo, occorre rilevare che, come emerge dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2019/1024, letto alla luce dei suoi considerando 9, 13 e 70, la stessa mira a promuovere l’utilizzo dei dati aperti e a creare le condizioni propizie allo sviluppo, all’interno dell’Unione e degli Stati membri, di prodotti e di servizi imperniati sui contenuti digitali basati su documenti del settore pubblico al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno.
26
A tal fine, detta direttiva stabilisce un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo dei documenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri e di talune imprese pubbliche nonché il riutilizzo dei dati della ricerca.
27
Ai sensi dell’articolo 2, punto 11, di detta direttiva, per «riutilizzo» si deve intendere l’uso di siffatti documenti da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell’ambito dei compiti di servizio pubblico o da quello di fornire i servizi di interesse generale per il quale tali documenti sono stati prodotti.
28
Se è vero che il «riutilizzo», ai sensi della direttiva 2019/1024, presuppone l’accesso ai documenti di cui trattasi, ciò non toglie che si tratta di due operazioni manifestamente distinte (v., per analogia, sentenza del 27 ottobre 2011, Commissione/Polonia,
C‑362/10
,
EU:C:2011:703
, punto
54
).
29
Orbene, tale direttiva disciplina, come enuncia il suo articolo 1, paragrafo 7, il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici e delle imprese pubbliche degli Stati membri, senza tuttavia prevedere alcun obbligo in materia di accesso ai documenti.
30
Infatti, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2019/1024, letto alla luce del considerando 23 della stessa, tale direttiva si basa, senza pregiudicarli, sui regimi di accesso esistenti dell’Unione e nazionali. L’articolo 1, paragrafo 2, lettere d) e f), di detta direttiva dispone, inoltre, che essa non si applica ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi di accesso vigenti negli Stati membri.
31
Pertanto, la direttiva 2019/1024 non sancisce un diritto di accesso ai documenti del settore pubblico, ma presuppone l’esistenza di un siffatto diritto nella normativa degli Stati membri o nel diritto dell’Unione, cosicché le condizioni di accesso a tali documenti non rientrano nel suo ambito di applicazione (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 2018, NKBM,
C‑215/17
,
EU:C:2018:901
, punto
32
).
32
Tenuto conto delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la direttiva 2019/1024 deve essere interpretata nel senso che una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione.
Sulle spese
33
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico,
deve essere interpretata nel senso che:
una richiesta di accesso a documenti in possesso di un ente pubblico non rientra nel suo ambito di applicazione.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il croato.