Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 luglio 2024

Cassazione n. 01101/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16444/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione di errore materiale dell ’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 20229/2024 , depositata i l 22/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024depositata il 22.07.2024, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1931/2019, depositatail 16.09.2019; [OSCURATO:PERSONA]: - viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 20229 del 22.07.2024 di questa Corte, che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della contro ricorrente , [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto richiesta; - l’istanza di correzione proposta dall’assistit a, [OSCURATO:PERSONA] , è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione il solo difensore in proprio(Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 -01); - tuttavia, l'inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce a questa Corte di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale (ex multis: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17 . 05 . 2017 , Rv. 644292; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010,Rv. 613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1 , c od. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dispone d’ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024 depositata il 22.07.2024 sia corretta nel senso che alla pagina 7 penulti m o rigo, d opo la parola «dispositivo», siano inserit e l e seguenti parole « in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario»; e alla pagina 8,undicesimo rigo, dopo l ’inciso: « rigetta il ricorso » sia inserit a l a seguent e frase : «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore e difensore antistatario della controricorrente che ne ha fatto richiesta, cheliquida, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge».

Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni.

Così deciso in Roma, nella camera di consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16444/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per la correzione di errore materiale dell ’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n. 20229/2024 , depositata i l 22/07/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso depositato da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024depositata il 22.07.2024, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1931/2019, depositatail 16.09.2019; [OSCURATO:PERSONA]: - viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 20229 del 22.07.2024 di questa Corte, che per quanto interessa, aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della contro ricorrente , [OSCURATO:PERSONA], che ne aveva fatto richiesta; - l’istanza di correzione proposta dall’assistit a, [OSCURATO:PERSONA] , è inammissibile per difetto di legittimazione, potendo agire per censurare tale omissione il solo difensore in proprio(Cass. Sez. U, Ordinanza n. 31033 del 27/11/2019, Rv. 656078 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24106 del 13/11/2009, Rv. 610390 -01); - tuttavia, l'inammissibilità dell’istanza proposta dalla parte non impedisce a questa Corte di rilevare d'ufficio il chiaro errore materiale (ex multis: Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17 . 05 . 2017 , Rv. 644292; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07.07.2010,Rv. 613868) e di disporne la correzione ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1 , c od. proc. civ. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dispone d’ufficio che l’ordinanza di questa Corte n. 20229/2024 depositata il 22.07.2024 sia corretta nel senso che alla pagina 7 penulti m o rigo, d opo la parola «dispositivo», siano inserit e l e seguenti parole « in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario»; e alla pagina 8,undicesimo rigo, dopo l ’inciso: « rigetta il ricorso » sia inserit a l a seguent e frase : «condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], procuratore e difensore antistatario della controricorrente che ne ha fatto richiesta, cheliquida, in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consigl
Sentenza Cassazione n. 01101/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris