CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30754/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso depositando conclusioni e nota spese uditi per il ricorrente gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 giugno 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 6 febbraio 2020, ha rideterminato in euro 1200 di multa, revocata la sospensione condizionale, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] "›,; medica, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso e 515 cod. pen., altresì con la conferma delle statuizioni in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su undici motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, invocando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, il ricorrente ha osservato che era stata ritenuta la fondatezza dell'accusa stante l'avvenuta consegna all'acquirente di un apparecchio elettrico diverso per "qualità" da quanto dichiarato e pattuito, attesa la ritenuta impossibilità di commercializzare il bene oggetto della fornitura in quanto la dichiarazione di conformità sarebbe stata priva del supporto di idonea documentazione. In proposito, la condizione legale di immissione sul mercato del materiale elettrico si rinveniva invero nell'art. 2, par. 1 della direttiva 2006/95/CE, quanto alla conformità costruttiva del prodotto, ed al riguardo si desumeva che la Dichiarazione di conformità e la Documentazione tecnica - previste dagli allegati III e IV della direttiva - non rientravano tra gli elementi principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico, non costituendo requisiti di sicurezza condizionanti l'immissione stessa. L'indagine della sentenza impugnata si era invero così soffermata sul solo All. IV della direttiva, mentre gli All. I e III riguardavano i requisiti dell'immissione sul mercato e la disciplina della Dichiarazione di conformità. Al riguardo era stata affermata la responsabilità sulla scorta di requisiti puramente documentali, che non riguardavano le condizioni legali di immissione del mercato e di commerciabilità del materiale elettrico. Le risultanze dibattimentali avevano invece dato conto della consegna del manuale d'uso in accompagnamento all'apparecchio, considerato sufficientemente informativo dallo stesso consulente tecnico del Pubblico ministero; del pari era stato apposto il marchio di commercio (DTA by Acea medica). Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica nulla avevano invece a che fare con i requisiti di sicurezza che invero condizionavano l'immissione in mercato, i quali non erano stati accertati in assenza della disponibilità materiale dell'apparecchiatura. Al riguardo la stessa consulenza del Pubblico ministero aveva dato conto dell'assenza di contestazioni - da parte dell'acquirente - circa la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dell'apparecchio a quanto riportato nel manuale d'uso, l'acquirente stesso semmai lamentando un malfunzionamento ricorrente dell'apparecchio, circostanza che invece non era stato possibile verificare. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'inosservanza della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come integrata dal d.lgs. 25 novembre 1996, n. 626, secondo il ricorrente la sentenza impugnata aveva inteso creare obblighi direttamente in capo ai singoli allegando violazione di parte della suddetta direttiva, nonostante la vigenza della legge nazionale di trasposizione nell'ordinamento interno. Tant'è che gli adempimenti formali e documentali non erano in alcun modo riconducibili ai requisiti di sicurezza di cui l'apparecchiatura deve essere obbligatoriamente dotata ai fini dell'immissione nel mercato, mentre il dato normativo idoneo a giustificare la condanna era stato appunto rintracciato solamente sul punto 2 dell'Allegato IV della direttiva. 2.3. Col terzo motivo, allegando sempre inosservanza ed erronea applicazione di legge, il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione del trattamento sanzjonatorio previsto dall'art. 9 della legge 791 del 1977, quanto alla disciplina concernente i vari inadempimenti, ivi compresi quelli relativi alla documentazione tecnica, oggetto tra l'altro solamente di una sanzione amministrativa in ipotesi di violazione degli obblighi in tema di conservazione ed esibizione della documentazione tecnica. Sì che doveva in tesi considerarsi solamente la norma che sanzionava l'illecito amministrativo, come prescritto dall'art. 9 della legge 689 del 1981, anche in ragione del prescritto rimedio operativo alla violazione commessa. 2.4. Col quarto motivo è stata lamentata violazione di legge per erronea applicazione del d.lgs. 86 del 2016, che invece non era applicabile ratione temporis, mentre al contrario ne era stata affermata la retroattività in violazione dell'art. 25 Cost., con salvezza della possibilità di ravvisare un'ipotesi di reato nella pretesa incompletezza della documentazione tecnica. D'altronde la sola non conformità formale - come già statuito da questa Corte di legittimità - avrebbe dato corso solamente ad una violazione amministrativa, anche in forza alla disposizione di cui all'art. 14 del d.lgs. 86. A fortiori ciò doveva ritenersi in ossequio alla previgente disciplina più favorevole. 2.5. Col quinto motivo, sempre censurando violazione di legge in relazione all'allegato IV della direttiva 2006/95/CE e dell'allegato III della legge 791 del 1977, secondo il ricorrente era stato erroneamente attribuito rilievo giuridico a documentazione tecnica e dichiarazione di conformità, in carenza di reale fondamento normativo, dal momento che i requisiti di sicurezza del materiale elettrico - ai fini dell'immissione in commercio - erano espressamente previsti dall'art. 2 e dall'Allegato I della direttiva, laddove gli adempimenti di natura documentale erano disciplinati dagli Allegati III e IV della direttiva e dagli Allegati II e III della legge 791. Né la violazione degli obblighi relativi alla dichiarazione di conformità prevedeva sanzioni di alcun tipo, mentre la documentazione tecnica si trovava in ambito comunitario nella sede del fabbricante materiale del prodotto di cui Acea medica era fornitore, aspetti del tutto ignorati dalla Corte territoriale.La documentazione tecnica doveva potere essere messa a disposizione in un tempo ragionevole, proporzionato al rischio e alla non conformità, altresì concedendo termine per il reperimento della documentazione mancante in altro e diverso luogo rispetto alla sede sociale, ossia nel luogo di progettazione, di materiale fabbricazione e di documentazione relativamente all'apparecchio. Ciò non era invece avvenuto, date le modalità dell'acquisizione documentale, e comunque l'art. 9 cit., tra l'altro prevedendo la sola sanzione amministrativa, aveva previsto la possibilità di una successiva produzione della necessaria documentazione. In questo senso andava formulato quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia quanto agli obblighi del fabbricante, alla conservazione e alla messa a disposizione della documentazione tecnica, nonché all'interpretazione e alla portata dei requisiti di sicurezza per l'immissione sul mercato del materiale elettrico. Né rilevava il rigetto opposto in proposito dalla Corte territoriale, che aveva osservato che il materiale andava tenuto a disposizione del fabbricante giuridico, in tal modo erroneamente applicando l'Allegato IV e quindi l'intera direttiva, che ciò non prevedeva. Erano in definitiva in gioco solamente carenze documentali e formali, e non invece la rispondenza alle caratteristiche tecniche dell'apparecchio. 2.6. Col sesto motivo, quanto all'inosservanza delle norme di cui all'Allegato III della direttiva e dell'Allegato II della legge 791 cit. in tema di dichiarazione di conformità, esse mai potevano dirsi equiparate ai requisiti di sicurezza che condizionavano l'immissione sul mercato del materiale elettrico. Tutte le conseguenze degli eventuali inadempimenti erano disciplinate dall'art. 9 della legge nazionale di trasposizione della direttiva, e non vi era questione di commercializzazione del bene esclusivamente per difetti formali della dichiarazione di conformità, derivanti da pretesa incompletezza della documentazione tecnica. La dichiarazione di conformità presentava tutti i requisiti contenutistici elencati nella lettera B) dell'Allegato III della direttiva, laddove ne era sempre stata giudicata l'imperfezione senza alcun espresso richiamo normativo. 2.7. Col settimo motivo, quanto all'assenza di motivazione e al difetto di individuazione della "normativa comunitaria" strumentale all'affermazione di responsabilità, in relazione all'esistenza di requisiti di sicurezza tali da condizionare l'immissione sul mercato del materiale elettrico, il ricorrente ha lamentato che fosse stato fatto riferimento al solo Allegato IV della direttiva, ignorando tutti gli ulteriori riferimenti normativi e il relativo regime sanzionatorio. 2.8. Con l'ottavo motivo è stato lamentato che la parte civile si riferiva a problemi di malfunzionamento corrente, che nulla avevano a che vedere con la dichiarazione di conformità, che afferiva ad aspetti di sicurezza e non funzionali. In realtà gli unici difetti dell'apparecchiatura concernevano guasti funzionali, e mai i requisiti di sicurezza oggetto della Direttiva, alcuna valutazione di inidoneità potendo essere in tal modo sostenuta, ancor meno al fine penale di cui all'art. 515 cod. pen.. Altri aspetti e altre norme dovevano ritenersi applicabili ai fini della responsabilità civile in garanzia, mentre dichiarazione di conformità e documentazione tecnica non erano equiparabili ai requisiti di sicurezza condizionanti l'immissione sul mercato del bene. 2.9. Col nono motivo è stata lamentata la mancata risposta della sentenza impugnata rispetto alle censure formulate in ordine all'insussistenza della pretesa inidoneità della Documentazione tecnica a supporto della Dichiarazione di conformità, laddove - con termini apodittici - era stato sottolineato che incombeva all'imputato la messa a disposizione della documentazione, tenuta presso il fabbricante giuridico. Quanto ai profili di pretesa imperfezione, gli unici parametri da considerare erano rappresentati dall'Allegato III alla Direttiva 2006/95/CE e dell'Allegato II della legge 791 del 1977. 2.10. Col decimo motivo, quanto alla violazione di legge e al vizio motivazionale relativo alla norma di cui all'art. 515 cod. pen., la sentenza impugnata aveva attribuito valore di qualità della cosa consegnata alla Dichiarazione di conformità, attesa la presunta incompletezza formale della Documentazione tecnica, laddove la dichiarazione di conformità non poteva essere che una descrizione di qualità, e non una qualità essa stessa. La norma incriminatrice ha quale presupposto la consegna di un bene diverso da quello pattuito, e non una mera dichiarazione di qualità. Al contrario, dall'affermata carenza di documentazione tecnica era stato desunto un preteso difetto di qualità del bene, mentre - a seguito del primitivo sequestro avvenuto il 13 luglio 2016, non era seguita alcuna ulteriore richiesta di possibili integrazioni documentali al fabbricante materiale ovvero al fabbricante giuridico. E la successiva integrazione documentale era stata erroneamente ritenuta irrilevante, laddove al contrario la documentazione da assumere a parametro di riferimento era data da quella reperita presso [OSCURATO:PERSONA] e da quella esistente dal fabbricante materiale Re.Co. s.r.I., in ogni caso esistente agli atti del giudizio. 2.11. Con l'undicesimo motivo, quanto alla ritenuta sussistenza di ulteriori episodi di contestata frode in commercio, l'art. 515 cit. postulava la consegna materiale della merce all'acquirente, ed al riguardo la mera fattura rappresentava solamente un indizio dell'esecuzione delle prestazioni, e in difetto di ulteriori elementi di prova e riscontro non poteva rappresentare prova dell'avvenuta consegna del materiale.2.12. E' stato depositato motivo aggiunto invocando travisamento della prova in relazione alla pretesa incompletezza della documentazione, sì da integrare la fattispecie di reato. Al riguardo, ogni eventuale violazione di natura documentale su obblighi di conservazione e documentazione prevedeva una mera sanzione amministrativa, sì che la incompletezza della documentazione non poteva rappresentare una fattispecie di reato. In relazione poi alla pretesa incompletezza, il consulente tecnico dell'accusa aveva palesato dubbi circa la possibilità di disporre l'intero fascicolo nonché dei test e delle prove che ben potevano trovarsi altrove. Laddove, al contrario, il consulente della difesa aveva raccolto tutta la documentazione anche esistente dal fabbricante materiale Reco s.r.I., ed in proposito soccorrevano anche le deposizioni testimoniali dei consulenti e del responsabile della Reco. Tutto ciò in armonia con la relativa Guida della Commissione europea. Al contrario, siffatti dubbi erano stati illegittimamente trasformati in certezze processuali. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. . 4.1. Parte ricorrente, anche a prescindere dalla molteplicità dei profili di impugnazione proposti (che infatti possono essere esaminati congiuntamente, data la sostanziale sovrapposizione di un motivo all'altro), ha inteso costantemente sostenere che altro sono Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità del prodotto, rispetto ai requisiti di sicurezza strumentali alla commercializzazione del prodotto. A questo proposito, altresì, la Corte territoriale ha ripetutamente osservato che non vi era questione - ed anzi si trattava di argomenti estranei al giudizio - in ordine alla funzionalità dell'apparecchio ovvero alle relative sicurezze elettriche, atteso oltretutto che lo stesso capo d'imputazione non accennava affatto a difetti di sicurezza del dispositivo o a carenze nel suo funzionamento. Al contrario, la sentenza impugnata ha appunto ricordato che a nulla rilevava che il consulente dell'accusa non avesse potuto disporre dell'apparecchiatura commercializzata dalla società dell'odierno ricorrente, in quanto erano stati formulati rilievi solamente sulla documentazione presentata a supporto della dichiarazione di conformità, e mai sulla funzionalità del prodotto. In ragione di ciò, quindi, la sentenza impugnata ha così inteso ricordare che l'apparecchiatura non sarebbe stata commercializzabile in quanto la dichiarazione di conformità non sarebbe stata supportata da idonea documentazione, da ritenersi imperfetta e non valida. Tant'è che - appunto - è pacifico che l'apparecchio non è mai stato esaminato, e che l'indagine peritale ha riguardato invece la sola analisi della documentazione tecnica relativa all'apparecchiatura. 4.1.1. Ciò posto quanto all'ambito di indagine e di decisione, ed anche a prescindere dai rilievi circa la necessità di collaborazione tra fabbricante e autorità nazionali nel reperire la documentazione dimostrativa della regolarità del prodotto e, in specie, del marchio (cfr., quanto al principio, Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277688), collaborazione che non vi è stata per le contrapposte ragioni evidenziate in ricorso ed in sentenza (quest'ultima avendo ritenuto l'irrilevanza della documentazione prodotta dalla parte non subito dopo la commissione del reato, non sussistendo certezza della data), è stato anzitutto osservato da questa Corte che il delitto di frode in commercio, incriminando la consegna all'acquirente di un aliud pro alio o di una cosa diversa da quella dichiarata o pattuita, tutela la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, ma non la liceità del commercio del prodotto destinato alla vendita (Sez. 3, n. 14017 del 04/12/2018, dep. 2019, Origlia, Rv. 275357). Con la precisazione, appunto, che la frode in commercio è da ritenersi integrata quando il bene venduto sia immesso nel mercato con caratteristiche diverse per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto oggetto di pattuizione tra acquirente e cedente. E questo presupposto non può considerarsi sussistente, laddove infatti integra il reato di frode in commercio la consegna di un bene diverso, per caratteristiche essenziali, rispetto a quello pattuito (Sez. 3, n. 30685 del 30/06/2021, Michelon, Rv. 282078). Né, in realtà, come è stato osservato, vi è accenno a difetti di sicurezza del prodotto ovvero a lamentati malfunzionamenti. In conseguenza, non è stata compiuta indagine alcuna in ordine ai requisiti di sicurezza del bene in concreto compravenduto, tenuto conto del bene giuridico oggetto di tutela (v. supra), e delle stesse espresse considerazioni della sentenza censurata. Laddove questa Corte ha già condiviso il principio per il quale solo le "non conformità formali", relative alle procedure amministrative, quali ad esempio la compilazione della dichiarazione di conformità UE, l'incompletezza della documentazione tecnica, l'irregolare apposizione del marchio etc., di un marchio CE originale e genuino, possono comportare l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 86/2016 (così, in motivazione, Sez. 3, n. 28144 del 18/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Al riguardo, tenuto conto che siffatta disposizione è entrata in vigore il 26 maggio 2016, ossia pochissimi giorni prima dell'ultima consegna del materiale ad acquirente in Napoli (vicenda di cui null'altro è dato conoscere), ed anche a prescindere da ogni questione circa l'applicazione della disciplina previgente - che non recava la clausola di salvezza circa l'eventualità di commissione di reato in ipotesi di incompletezza formale della documentazione di conformità - le svolte considerazioni in ordine alle finalità ed all'ambito di applicazione della norma contestata escludono in radice la sussistenza del reato di frode in commercio, non essendone stati provati - e per stessa definizione - i presupposti. 5. In ragione delle osservazioni che precedono, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. Sono pertanto revocate