Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:T:2018:820
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0603 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 22 novembre 2018 ( *1 ) «Funzione pubblica – Funzionari in prova – Periodo di prova – Prolungamento del periodo di prova – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Articolo 34 dello Statuto – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Responsabilità – Requisiti di forma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Ricevibilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso causale» Nella causa T‑603/16,

[OSCURATO:PERSONA]

, residente a Thionville (Francia), rappresentato da A. Tymen, avvocato, ricorrente, contro Corte di giustizia dell’Unione europea , rappresentata inizialmente da J. Inghelram e L. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da J. Inghelram e Á. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 luglio 2015 con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di non nominare in ruolo il ricorrente e di procedere al suo licenziamento a far data dal 31 luglio 2015 nonché della decisione del 16 marzo 2016 del comitato incaricato dei reclami con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione del 17 luglio 2015 e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tali decisioni, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente,

V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e N. Półtorak, giudici, cancelliere: M. Marescaux, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) [ omissis ]

III. In diritto A. Sulla domanda di annullamento [ omissis ]

8. Sul primo motivo, relativo alla violazione della durata massima del periodo di prova autorizzata ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto 182 Il ricorrente asserisce che la durata del suo periodo di prova ha superato la durata massima di 15 mesi autorizzata dall’articolo 34 dello Statuto e che tale superamento comporta l’annullamento della decisione di diniego di nomina in ruolo e la sua nomina in ruolo.

Secondo il ricorrente, i 7 mesi durante i quali egli è stato assente per malattia non incidono sul calcolo della durata del suo periodo di prova, di modo che il suo periodo di prova sarebbe durato 16,5 mesi in luogo dei 15 mesi di durata massima autorizzata dall’articolo 34 dello Statuto. 183 Inoltre, il ricorrente considera che tanto la decisione di diniego di nomina in ruolo quanto il primo rapporto sul periodo di prova sono stati adottati dopo la scadenza del periodo di prova, in violazione dell’articolo 34 dello Statuto.

Dato che la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrebbe manifestato la sua intenzione di licenziare il ricorrente prima della fine del suo periodo di prova, egli ritiene di avere diritto alla nomina in ruolo.

Per giunta, il ricorrente considera che, in reltà, il suo periodo di prova è stato prolungato sino al 5 maggio 2015, data di redazione del secondo rapporto sul periodo di prova, di modo che il suo periodo di prova sarebbe durato oltre 17 mesi.

Dunque, si sarebbe anche verificata, per questi motivi, una violazione dell’articolo 34, paragrafo 4, dello Statuto che giustificherebbe l’annullamento della decisione di diniego di nomina in ruolo. 184 La Corte di giustizia dell’Unione europea nega di aver violato l’articolo 34 dello Statuto.

Essa ritiene che l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, dello Statuto debba essere interpretato tenendo conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui esso rientra.

Orbene, risulterebbe dal contesto di tale disposizione che il periodo di prova dev’essere come minimo di nove mesi.

Per giunta, l’obiettivo di tale disposizione sarebbe quello di consentire di valutare l’idoneità ed il comportamento del funzionario in prova affinché la procedura di assunzione possa garantire all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità. 185 Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso di specie sarebbe un caso specifico non previsto dal legislatore dell’Unione quando ha adottato l’articolo 34 dello Statuto.

Il lunghissimo periodo di malattia di sette mesi del ricorrente durante il periodo di prova iniziale gli avrebbe impedito di beneficiare del periodo di prova minimo di nove mesi se il periodo di prova fosse stato prolungato di soli sei mesi per raggiungere i quindici mesi in totale.

Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, se il periodo di prova fosse stato prolungato sino al 28 febbraio 2015, ossia quindici mesi dopo la data d’inizio del periodo di prova del ricorrente, quest’ultimo sarebbe stato valutato soltanto su un periodo di otto mesi.

La tesi sostenuta dal ricorrente, se accolta, sacrificherebbe l’obiettivo perseguito con la fissazione di una durata minima del periodo di prova, e cioè quello di garantire, alla luce dell’articolo 27 dello Statuto, che solo un funzionario in prova che abbia dimostrato di essere dotato delle più alte qualità possa essere nominato in ruolo.

Inoltre, in base a detta tesi, in un caso come quello di specie, l’APN potrebbe essere obbligata a licenziare un funzionario in prova per non aver egli potuto dimostrare di possedere le dette qualità, cosa che quest’ultimo avrebbe invece potuto eventualmente fare se avesse effettivamente disposto di un periodo di prova di nove mesi.

Una conseguenza del genere sarebbe chiaramente contraria agli interessi dei funzionari in prova che abbiano subito un’interruzione involontaria del loro periodo di prova per le cause previste all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto e li discriminerebbe nei confronti dei funzionari in prova che abbiano potuto beneficiare di un periodo di prova di nove mesi, o addirittura di un periodo di prova esteso sino a quindici mesi.

D’altro canto, la Corte di giustizia dell’Unione europea sottolinea che il ricorrente ha riconosciuto, nelle osservazioni sul primo rapporto sul periodo di prova, di avere avuto interesse a che il suo periodo di prova fosse prolungato oltre la durata massima di quindici mesi e di non aver contestato la decisione di proroga adottata il 1 o ottobre 2014. 186 In ogni caso, la Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che, anche ammettendo che la durata del periodo di prova del ricorrente non sia stata conforme all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, tale irregolarità non potrebbe, in quanto tale, comportare la nomina in ruolo del ricorrente o invalidare la decisione di diniego di nomina in ruolo senza che sia tenuto conto delle sue qualità professionali. 187 Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo la quale il periodo di prova vero e proprio si è addirittura prolungato sino al 5 maggio 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea considera che il secondo rapporto sul periodo di prova valuta il comportamento del ricorrente sino al 15 aprile 2015, conformemente alla decisione di prorogare il periodo di prova sino a tale data.

Inoltre, essa considera che un ritardo nella redazione del rapporto sul periodo di prova non può compromettere la validità del rapporto o, se del caso, della decisione di diniego di nomina in ruolo del funzionario interessato. 188 Alla luce degli argomenti delle parti, occorre ricordare che il ricorrente ha iniziato il suo periodo di prova il 1 o dicembre 2013, è stato assente per malattia dal 13 gennaio 2014 al 17 agosto 2014 e che, con decisione del 1 o ottobre 2014, il suo periodo di prova è stato prolungato sino al 15 aprile 2015 a seguito del suo congedo di malattia.

Da tali fatti il ricorrente deduce che la sua prova si è protratta dal 1 o dicembre 2013 al 15 aprile 2015 e, pertanto, che il suo periodo di prova è durato 16,5 mesi. 189 Secondo la formulazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, la durata totale del periodo di prova non può in nessun caso superare i quindici mesi.

Secondo un’interpretazione letterale di tale disposizione, nessun impedimento, da parte del funzionario in prova, all’esercizio delle sue funzioni nel corso del suo periodo di prova legittima una proroga della durata del suo periodo di prova al di là dei quindici mesi dalla data d’inizio di quest’ultimo. 190 Né il contesto né gli obiettivi perseguiti dallo Statuto, che debbono parimenti essere presi in considerazione per l’interpretazione di una delle sue disposizioni (v., in questo senso, sentenze del 18 novembre 1999, Pharos/Commissione, C‑151/98 P , EU:C:1999:563 , punto 19 , e del 14 luglio 2016, Lettonia/Commissione, T‑661/14 , EU:T:2016:412 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata), infirmano tale interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 191 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, è stato dichiarato che la fissazione di una durata massima del periodo di prova ha la finalità, da una parte, di limitare, nell’interesse dell’amministrazione così come del funzionario in prova, il periodo durante il quale il rapporto d’impiego è soggetto ad una certa precarietà e, dall’altra, di determinare il periodo sulla base del quale il modo di espletare il servizio da parte del funzionario dev’essere valutato dall’APN (sentenza del 14 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, F‑1/06 , EU:F:2007:25 , punto 53 ). 192 Tale obiettivo conferma la summenzionata interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto.

Infatti, fissando, indipendentemente dagli impedimenti del funzionario in prova, la durata massima del suo periodo di prova in quindici mesi – a decorrere dall’inizio di quest’ultimo –, lo Statuto limita nel tempo, in maniera assoluta, nell’interesse della certezza del diritto, il rapporto d’impiego precario tra il funzionario in prova e l’amministrazione e determina il periodo massimo che può essere preso in considerazione dall’APN per valutare il modo di espletare il servizio da parte del funzionario. 193 L’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto sopra riportata non è rimessa in discussione dal duplice obiettivo del periodo di prova, ossia quello di permettere durante il periodo di prova, da una parte, alle istituzioni di verificare se esse assumono funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità conformemente a quanto richiesto dall’articolo 27 dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 6 novembre 2014, DH/Parlamento, F‑4/14 , EU:F:2014:241 , punto 52 ) e, dall’altra, ai funzionari in prova di dimostrare le loro capacità a svolgere i compiti che le loro funzioni comportano nonché la loro efficienza e il loro comportamento in servizio (v., in questo senso, sentenze del 5 marzo 1997, Rozand-Lambiotte/Commissione, T‑96/95 , EU:T:1997:25 , punto 95 , e del 18 ottobre 2007, Krcova/Corte di giustizia, F‑112/06 , EU:F:2007:178 , punto 48 ).

Infatti, tali obiettivi di verifica e di dimostrazione delle capacità del funzionario in prova non escludono che il periodo per la loro realizzazione sia limitato nel tempo.

Anche qualora, nel corso del periodo di prova, il funzionario in prova sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni a seguito di una malattia, di un congedo di maternità o di un infortunio, gli obiettivi di dimostrazione e di verifica delle capacità del funzionario in prova non possono giustificare un’assenza di durata massima per il periodo di prova dato che tali obiettivi debbono conciliarsi con l’interesse legittimo della certezza del diritto.

Tale interesse fonda l’espressa imposizione, da parte del legislatore, di una durata massima per il periodo di prova. 194 Per quanto riguarda il contesto, l’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto non osta all’interpretazione data, nel precedente punto 189, al secondo comma della stessa disposizione. 195 L’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto prevede che ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di poter essere nominato in ruolo. 196 Per quanto tale disposizione preveda effettivamente che il periodo di prova ha, in linea di principio, una durata di nove mesi, non se ne può dedurre, come fa nondimeno la Corte di giustizia dell’Unione europea, che il periodo durante il quale il funzionario in prova deve poter dimostrare le sue capacità e l’amministrazione valutarle sia di un minimo di nove mesi. 197 Infatti, in forza dell’articolo 34, paragrafo 3, dello Statuto, il rapporto sull’idoneità del funzionario in prova dev’essere redatto al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova.

Tale rapporto, che serve da fondamento per la decisione di nomina in ruolo o di licenziamento del funzionario in prova, attiene quindi necessariamente all’idoneità del detto funzionario in prova nel corso di un periodo inferiore a nove mesi.

La mancata presa in considerazione delle capacità del funzionario in prova nel corso di tale periodo di prova posteriore alla redazione del rapporto sul periodo di prova non basta, in linea di principio, ad inficiare la validità della decisione sulla nomina in ruolo o meno del funzionario in prova. 198 Analogamente, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, l’APN ha la facoltà di (può) prorogare la durata del periodo di prova di nove mesi prevista al primo comma di tale disposizione qualora, nel corso di tale periodo, il funzionario in prova sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni per un periodo continuativo di un mese o più a seguito di malattia, di congedo di maternità o di infortunio.

Ne consegue che, qualora l’APN, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale e per validi motivi attinenti all’idoneità, all’efficienza o alla condotta in servizio del funzionario in prova, neghi una siffatta proroga nonostante la circostanza che il funzionario in prova sia stato impossibilitato a esercitare le sue funzioni nel corso del suo periodo di prova per un periodo continuativo di un mese o più, le capacità del detto funzionario in prova debbono essere dimostrate e valutate nel corso di un periodo inferiore a nove mesi. 199 Inoltre, sempre in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, qualora l’impossibilità del funzionario in prova di esercitare le sue funzioni riguardi un periodo inferiore ad un mese o non costituisca un periodo continuativo di almeno un mese, l’APN non può prolungare il periodo di prova di nove mesi malgrado il detto impedimento.

Anche in un caso del genere, le capacità del detto funzionario in prova debbono essere dimostrate e valutate nel corso di un periodo inferiore a nove mesi. 200 Infine, l’articolo 34, paragrafo 2, dello Statuto permette all’APN di compilare un rapporto sul periodo di prova in qualsiasi momento, prima della fine del periodo di prova, in caso di manifesta incompetenza del funzionario in prova, di modo che, in un caso del genere, l’idoneità del funzionario in prova sarà stata valutata nel corso di un periodo di prova inferiore a nove mesi. 201 Pertanto, anche se un funzionario in prova è tenuto ad effettuare un periodo di prova di nove mesi per poter essere nominato in ruolo, non è necessario che egli eserciti effettivamente le sue funzioni per tutto il periodo di nove mesi e che la dimostrazione e la valutazione delle sue capacità riguardino l’esercizio effettivo delle sue funzioni per un periodo minimo di nove mesi.

Un funzionario in prova non ha un diritto a nove mesi interi durante i quali poter dimostrare le sue capacità (conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa van de Roy/Commissione, 92/75 , EU:C:1976:19 , pag. 357).

Egli ha soltanto il diritto di esigere che gli venga data la possibilità di dimostrare le sue capacità (v., in questo senso, sentenza del 1o aprile 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91 , EU:T:1992:53 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, l’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto non osta all’interpretazione riportata al precedente punto 189 del secondo comma di questa stessa disposizione. 202 Nella fattispecie, si deve necessariamente constatare che il periodo di prova del ricorrente ha avuto inizio il 1 o dicembre 2013, di modo che, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto esso doveva concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2015.

La Corte di giustizia dell’Unione europea non ha né affermato che le sia stato impossibile valutare le capacità del ricorrente nel corso di tale periodo, né contestato la legittimità dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto.

Pertanto, prorogando la durata del periodo di prova del ricorrente sino al 15 aprile 2015 a seguito della sua assenza per malattia durante sette mesi nel corso del periodo di prova, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha violato l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 203 Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, addotta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale il ricorrente non ha contestato la decisione del 1 o ottobre 2014 che prolungava la durata del suo periodo di prova sino al 15 aprile 2015 a causa della sua assenza per malattia nel corso del suo periodo di prova iniziale.

Infatti, un atto intermedio non è impugnabile laddove risulti che l’illegittimità da cui tale atto è viziato potrà essere fatta valere a sostegno di un ricorso diretto contro la decisione finale di cui esso costituisce un atto di elaborazione [v. ordinanza del 14 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland)/Commissione, C‑477/11 P , non pubblicata, EU:C:2012:292 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata].

Orbene, la decisione del 1 o ottobre 2014 costituisce un atto di elaborazione della decisione di diniego di nomina in ruolo e la violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto può essere fatta valere a sostegno di un ricorso diretto contro la detta decisione definitiva che reca pregiudizio al ricorrente e che quest’ultimo ha impugnato nel caso di specie. 204 Inoltre, il ricorrente deduce, a torto, dall’adozione del secondo rapporto sul periodo di prova e dalla decisione di diniego di nomina in ruolo dopo il periodo di prova massimo di quindici mesi una proroga automatica del suo periodo di prova sino alla data di adozione delle dette decisioni.

Infatti, una siffatta interpretazione è in contrasto con la durata massima del periodo di prova autorizzata dall’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto.

Anche se, in linea di principio, il rapporto sul periodo di prova dev’essere adottato un mese prima della fine del periodo di prova perché la decisione di nomina in ruolo o di licenziamento del funzionario in prova coincida, entro i limiti del possibile, con la data di scadenza del periodo di prova o della sua proroga, l’adozione di tali atti dopo la scadenza del periodo di prova non inficia la loro validità e non comporta una proroga implicita della durata del periodo di prova sino al giorno della loro adozione.

Pertanto, è stato dichiarato che un ritardo nella compilazione del rapporto sul periodo di prova, pur costituendo un’irregolarità alla luce delle prescrizioni dello Statuto, non può – per quanto increscioso esso sia – mettere in discussione la validità del rapporto o, se del caso, della decisione con cui l’istituzione licenzia il funzionario in prova o ne proroga il periodo di prova (sentenze del 12 luglio 1973, di Pillo/Commissione, 10/72 et 47/72 , EU:C:1973:84 , punto 5 ; dell’8 ottobre 1981, Tither/Commissione, 175/80 , EU:C:1981:221 , punto 13 , e dell’11 dicembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13 , EU:F:2014:266 , punto 35 ).

Il termine di un mese di cui trattasi non costituisce un termine di preavviso, ma mira a garantire che il funzionario in prova possa far valere le sue osservazioni prima che l’istituzione prenda una decisione relativa al mantenimento in servizio o meno di quest’ultimo ad una data coincidente, per quanto possibile, con quella della scadenza del periodo di prova (v., in questo senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13 , EU:F:2014:266 , punto 35 ). 205 Per i motivi che precedono, si deve accogliere il primo motivo relativo ad una violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 206 Ne consegue che la decisione di diniego di nomina in ruolo del ricorrente dev’essere annullata.

Infatti, tale decisione si fonda su elementi posteriori al 28 febbraio 2015, data in cui il periodo di prova del ricorrente avrebbe dovuto cessare in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto.

Orbene, tale disposizione stabilisce una condizione essenziale di una nomina in ruolo, poiché determina il periodo in base al quale il modo di espletare il servizio da parte del funzionario in prova dev’essere valutato dall’amministrazione ai fini della nomina in ruolo o meno del detto funzionario.

Gli elementi posteriori al 28 febbraio 2015 presi in considerazione dall’APN costituiscono dunque, necessariamente, il fondamento di fatto sulla base del quale essa ha esercitato il suo ampio potere discrezionale per decidere di non nominare in ruolo il ricorrente. 207 Infatti, risulta dal secondo rapporto sul periodo di prova che fonda la decisione di diniego di nomina in ruolo che il comportamento del ricorrente, in occasione dell’organizzazione dell’udienza del 18 marzo 2015, è stato preso in considerazione al fine di dimostrare la sua mancanza di facoltà di discernimento e di buon senso e le sue difficoltà ad adattarsi a situazioni esulanti dalla routine.

Lo stesso comportamento è servito, nel secondo rapporto sul periodo di prova, come esempio dell’incidenza negativa della sua partecipazione sulle condizioni di lavoro in seno al suo servizio.

L’assenza senza spiegazioni del ricorrente al corso di inglese del 24 marzo 2015 e le numerose regolarizzazioni operate nel sistema di gestione del tempo di lavoro riguardante il ricorrente, nel corso del periodo tra il 1 o gennaio e il 17 aprile 2015, sono state prese in considerazione nel secondo rapporto sul periodo di prova per dimostrare le difficoltà ad organizzarsi del ricorrente e l’incidenza che ciò ha avuto sulla gestione.

Il ritmo di realizzazione delle trascrizioni di udienza da parte del ricorrente tra il 27 marzo e il 27 aprile 2015, la sua assenza dall’ufficio il 17 aprile 2015, e le udienze del 10 e del 17 marzo 2015 alle quali egli ha assistito sono state prese in considerazione nel secondo rapporto sul periodo di prova per valutare la quantità delle sue prestazioni.

Per giunta, la valutazione del comportamento del ricorrente nel servizio e, in particolare, della mancanza di condizioni per incoraggiare i superiori del ricorrente ad accordargli la loro fiducia è stata effettuata nel secondo rapporto sul periodo di prova sulla base del numero di regolarizzazioni nel sistema di gestione del tempo di lavoro tra il 1 o gennaio e il 17 aprile 2015, sulla base dei problemi di controllo dell’orario incontrati dal ricorrente il 24 marzo e il 14 aprile 2015 e sulla base delle domande di congedo senza riferirne previamente al suo superiore per la settimana del 20 aprile 2015.

Infine, il secondo rapporto sul periodo di prova si è fondato sul comportamento del ricorrente nella preparazione dell’udienza del 18 marzo 2015 per dimostrare la sua difficoltà a lavorare in gruppo e il carattere inadeguato del suo atteggiamento nei rapporti umani. 208 Ne consegue altresì che la decisione di rigetto del reclamo dev’essere annullata dato che il comitato incaricato dei reclami ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 209 Poiché l’APN e il comitato incaricato dei reclami dispongono di un’ampia discrezionalità quanto alla valutazione delle capacità e delle prestazioni di un funzionario in periodo di prova secondo l’interesse del servizio, il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell’amministrazione per quanto riguarda l’esito di un periodo di prova e l’idoneità di un candidato ad una nomina in ruolo nel servizio pubblico dell’Unione, dato che il suo sindacato si limita a quello della verifica dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (v., in questo senso, sentenze del 25 marzo 1982, Munk/Commissione, 98/81 , EU:C:1982:111 , punto 16 ; del 5 aprile 1984, Alvarez/Parlamento, 347/82 , EU:C:1984:147 , punto 16 , e del 5 marzo 1997, Rozand-Lambiotte/Commissione, T‑96/95 , EU:T:1997:25 , punto 112 ). 210 Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che non spetta al Tribunale, nell’ambito del sindacato di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in questo senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto 89 e giurisprudenza ivi citata).

Lo stesso vale anche nell’ambito del sindacato di legittimità operato dal Tribunale in forza dell’articolo 270 TFUE (v., in questo senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Stols/Consiglio, T‑95/12 P , EU:T:2014:3 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

Ne consegue che non compete al Tribunale giudicare se le valutazioni contenute nella decisione di diniego di nomina in ruolo relative al periodo di prova effettuato tra il 1 o dicembre 2013 e il 28 febbraio 2015 siano sufficienti a giustificare la decisione di diniego di nomina in ruolo del ricorrente. 211 Di conseguenza, per i motivi sopra riportati, le decisioni di diniego di nomina in ruolo e di rigetto del reclamo devono essere annullate. 212 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’annullamento di tali decisioni non può tuttavia comportare la sua nomina in ruolo.

Infatti, la nomina in ruolo di un funzionario può avvenire solo nelle forme e alle condizioni previste dallo Statuto (v., in questo senso, sentenza del 13 maggio 1970, Fournier/Commissione, 18/69 , EU:C:1970:37 , punto 8 ).

Orbene, nessuna disposizione dello Statuto sanziona il superamento del detto termine con una nomina in ruolo senza valutazione.

Un funzionario in prova non può quindi essere nominato in ruolo per il solo effetto della scadenza del suo periodo di prova (v., in questo senso, sentenza del 14 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, F‑1/06 , EU:F:2007:25 , punto 53 ). [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. [OSCURATO:PERSONA] in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata. 2) La decisione del comitato incaricato dei reclami del 16 marzo 2016 di rigetto del reclamo contro la decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. [OSCURATO:PERSONA] in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

Półtorak Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2018. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Sono riportati soltanto i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0603 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione) 22 novembre 2018 ( *1 ) «Funzione pubblica – Funzionari in prova – Periodo di prova – Prolungamento del periodo di prova – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Articolo 34 dello Statuto – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Articolo 25, paragrafo 2, dello Statuto – Diritto di essere ascoltato – Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto – Responsabilità – Requisiti di forma – Regola di concordanza tra il ricorso e il reclamo – Ricevibilità – Danno materiale – Danno morale – Nesso causale» Nella causa T‑603/16, [OSCURATO:PERSONA] , residente a Thionville (Francia), rappresentato da A. Tymen, avvocato, ricorrente, contro Corte di giustizia dell’Unione europea , rappresentata inizialmente da J. Inghelram e L. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da J. Inghelram e Á. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del 17 luglio 2015 con la quale la Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso di non nominare in ruolo il ricorrente e di procedere al suo licenziamento a far data dal 31 luglio 2015 nonché della decisione del 16 marzo 2016 del comitato incaricato dei reclami con cui è stato respinto il reclamo del ricorrente contro la decisione del 17 luglio 2015 e, dall’altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito a seguito di tali decisioni, IL TRIBUNALE (Terza Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e N. Półtorak, giudici, cancelliere: M. Marescaux, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 novembre 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) [ omissis ] III. In diritto A. Sulla domanda di annullamento [ omissis ] 8. Sul primo motivo, relativo alla violazione della durata massima del periodo di prova autorizzata ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto 182 Il ricorrente asserisce che la durata del suo periodo di prova ha superato la durata massima di 15 mesi autorizzata dall’articolo 34 dello Statuto e che tale superamento comporta l’annullamento della decisione di diniego di nomina in ruolo e la sua nomina in ruolo. Secondo il ricorrente, i 7 mesi durante i quali egli è stato assente per malattia non incidono sul calcolo della durata del suo periodo di prova, di modo che il suo periodo di prova sarebbe durato 16,5 mesi in luogo dei 15 mesi di durata massima autorizzata dall’articolo 34 dello Statuto. 183 Inoltre, il ricorrente considera che tanto la decisione di diniego di nomina in ruolo quanto il primo rapporto sul periodo di prova sono stati adottati dopo la scadenza del periodo di prova, in violazione dell’articolo 34 dello Statuto. Dato che la Corte di giustizia dell’Unione europea non avrebbe manifestato la sua intenzione di licenziare il ricorrente prima della fine del suo periodo di prova, egli ritiene di avere diritto alla nomina in ruolo. Per giunta, il ricorrente considera che, in reltà, il suo periodo di prova è stato prolungato sino al 5 maggio 2015, data di redazione del secondo rapporto sul periodo di prova, di modo che il suo periodo di prova sarebbe durato oltre 17 mesi. Dunque, si sarebbe anche verificata, per questi motivi, una violazione dell’articolo 34, paragrafo 4, dello Statuto che giustificherebbe l’annullamento della decisione di diniego di nomina in ruolo. 184 La Corte di giustizia dell’Unione europea nega di aver violato l’articolo 34 dello Statuto. Essa ritiene che l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, dello Statuto debba essere interpretato tenendo conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui esso rientra. Orbene, risulterebbe dal contesto di tale disposizione che il periodo di prova dev’essere come minimo di nove mesi. Per giunta, l’obiettivo di tale disposizione sarebbe quello di consentire di valutare l’idoneità ed il comportamento del funzionario in prova affinché la procedura di assunzione possa garantire all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità. 185 Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso di specie sarebbe un caso specifico non previsto dal legislatore dell’Unione quando ha adottato l’articolo 34 dello Statuto. Il lunghissimo periodo di malattia di sette mesi del ricorrente durante il periodo di prova iniziale gli avrebbe impedito di beneficiare del periodo di prova minimo di nove mesi se il periodo di prova fosse stato prolungato di soli sei mesi per raggiungere i quindici mesi in totale. Secondo la Corte di giustizia dell’Unione europea, se il periodo di prova fosse stato prolungato sino al 28 febbraio 2015, ossia quindici mesi dopo la data d’inizio del periodo di prova del ricorrente, quest’ultimo sarebbe stato valutato soltanto su un periodo di otto mesi. La tesi sostenuta dal ricorrente, se accolta, sacrificherebbe l’obiettivo perseguito con la fissazione di una durata minima del periodo di prova, e cioè quello di garantire, alla luce dell’articolo 27 dello Statuto, che solo un funzionario in prova che abbia dimostrato di essere dotato delle più alte qualità possa essere nominato in ruolo. Inoltre, in base a detta tesi, in un caso come quello di specie, l’APN potrebbe essere obbligata a licenziare un funzionario in prova per non aver egli potuto dimostrare di possedere le dette qualità, cosa che quest’ultimo avrebbe invece potuto eventualmente fare se avesse effettivamente disposto di un periodo di prova di nove mesi. Una conseguenza del genere sarebbe chiaramente contraria agli interessi dei funzionari in prova che abbiano subito un’interruzione involontaria del loro periodo di prova per le cause previste all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto e li discriminerebbe nei confronti dei funzionari in prova che abbiano potuto beneficiare di un periodo di prova di nove mesi, o addirittura di un periodo di prova esteso sino a quindici mesi. D’altro canto, la Corte di giustizia dell’Unione europea sottolinea che il ricorrente ha riconosciuto, nelle osservazioni sul primo rapporto sul periodo di prova, di avere avuto interesse a che il suo periodo di prova fosse prolungato oltre la durata massima di quindici mesi e di non aver contestato la decisione di proroga adottata il 1 o ottobre 2014. 186 In ogni caso, la Corte di giustizia dell’Unione europea ritiene che, anche ammettendo che la durata del periodo di prova del ricorrente non sia stata conforme all’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, tale irregolarità non potrebbe, in quanto tale, comportare la nomina in ruolo del ricorrente o invalidare la decisione di diniego di nomina in ruolo senza che sia tenuto conto delle sue qualità professionali. 187 Per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo la quale il periodo di prova vero e proprio si è addirittura prolungato sino al 5 maggio 2015, la Corte di giustizia dell’Unione europea considera che il secondo rapporto sul periodo di prova valuta il comportamento del ricorrente sino al 15 aprile 2015, conformemente alla decisione di prorogare il periodo di prova sino a tale data. Inoltre, essa considera che un ritardo nella redazione del rapporto sul periodo di prova non può compromettere la validità del rapporto o, se del caso, della decisione di diniego di nomina in ruolo del funzionario interessato. 188 Alla luce degli argomenti delle parti, occorre ricordare che il ricorrente ha iniziato il suo periodo di prova il 1 o dicembre 2013, è stato assente per malattia dal 13 gennaio 2014 al 17 agosto 2014 e che, con decisione del 1 o ottobre 2014, il suo periodo di prova è stato prolungato sino al 15 aprile 2015 a seguito del suo congedo di malattia. Da tali fatti il ricorrente deduce che la sua prova si è protratta dal 1 o dicembre 2013 al 15 aprile 2015 e, pertanto, che il suo periodo di prova è durato 16,5 mesi. 189 Secondo la formulazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, la durata totale del periodo di prova non può in nessun caso superare i quindici mesi. Secondo un’interpretazione letterale di tale disposizione, nessun impedimento, da parte del funzionario in prova, all’esercizio delle sue funzioni nel corso del suo periodo di prova legittima una proroga della durata del suo periodo di prova al di là dei quindici mesi dalla data d’inizio di quest’ultimo. 190 Né il contesto né gli obiettivi perseguiti dallo Statuto, che debbono parimenti essere presi in considerazione per l’interpretazione di una delle sue disposizioni (v., in questo senso, sentenze del 18 novembre 1999, Pharos/Commissione, C‑151/98 P , EU:C:1999:563 , punto 19 , e del 14 luglio 2016, Lettonia/Commissione, T‑661/14 , EU:T:2016:412 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata), infirmano tale interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 191 Per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dall’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, è stato dichiarato che la fissazione di una durata massima del periodo di prova ha la finalità, da una parte, di limitare, nell’interesse dell’amministrazione così come del funzionario in prova, il periodo durante il quale il rapporto d’impiego è soggetto ad una certa precarietà e, dall’altra, di determinare il periodo sulla base del quale il modo di espletare il servizio da parte del funzionario dev’essere valutato dall’APN (sentenza del 14 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, F‑1/06 , EU:F:2007:25 , punto 53 ). 192 Tale obiettivo conferma la summenzionata interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. Infatti, fissando, indipendentemente dagli impedimenti del funzionario in prova, la durata massima del suo periodo di prova in quindici mesi – a decorrere dall’inizio di quest’ultimo –, lo Statuto limita nel tempo, in maniera assoluta, nell’interesse della certezza del diritto, il rapporto d’impiego precario tra il funzionario in prova e l’amministrazione e determina il periodo massimo che può essere preso in considerazione dall’APN per valutare il modo di espletare il servizio da parte del funzionario. 193 L’interpretazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto sopra riportata non è rimessa in discussione dal duplice obiettivo del periodo di prova, ossia quello di permettere durante il periodo di prova, da una parte, alle istituzioni di verificare se esse assumono funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità conformemente a quanto richiesto dall’articolo 27 dello Statuto (v., in questo senso, sentenza del 6 novembre 2014, DH/Parlamento, F‑4/14 , EU:F:2014:241 , punto 52 ) e, dall’altra, ai funzionari in prova di dimostrare le loro capacità a svolgere i compiti che le loro funzioni comportano nonché la loro efficienza e il loro comportamento in servizio (v., in questo senso, sentenze del 5 marzo 1997, Rozand-Lambiotte/Commissione, T‑96/95 , EU:T:1997:25 , punto 95 , e del 18 ottobre 2007, Krcova/Corte di giustizia, F‑112/06 , EU:F:2007:178 , punto 48 ). Infatti, tali obiettivi di verifica e di dimostrazione delle capacità del funzionario in prova non escludono che il periodo per la loro realizzazione sia limitato nel tempo. Anche qualora, nel corso del periodo di prova, il funzionario in prova sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni a seguito di una malattia, di un congedo di maternità o di un infortunio, gli obiettivi di dimostrazione e di verifica delle capacità del funzionario in prova non possono giustificare un’assenza di durata massima per il periodo di prova dato che tali obiettivi debbono conciliarsi con l’interesse legittimo della certezza del diritto. Tale interesse fonda l’espressa imposizione, da parte del legislatore, di una durata massima per il periodo di prova. 194 Per quanto riguarda il contesto, l’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto non osta all’interpretazione data, nel precedente punto 189, al secondo comma della stessa disposizione. 195 L’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto prevede che ogni funzionario deve compiere un periodo di prova di nove mesi prima di poter essere nominato in ruolo. 196 Per quanto tale disposizione preveda effettivamente che il periodo di prova ha, in linea di principio, una durata di nove mesi, non se ne può dedurre, come fa nondimeno la Corte di giustizia dell’Unione europea, che il periodo durante il quale il funzionario in prova deve poter dimostrare le sue capacità e l’amministrazione valutarle sia di un minimo di nove mesi. 197 Infatti, in forza dell’articolo 34, paragrafo 3, dello Statuto, il rapporto sull’idoneità del funzionario in prova dev’essere redatto al più tardi un mese prima dello scadere del periodo di prova. Tale rapporto, che serve da fondamento per la decisione di nomina in ruolo o di licenziamento del funzionario in prova, attiene quindi necessariamente all’idoneità del detto funzionario in prova nel corso di un periodo inferiore a nove mesi. La mancata presa in considerazione delle capacità del funzionario in prova nel corso di tale periodo di prova posteriore alla redazione del rapporto sul periodo di prova non basta, in linea di principio, ad inficiare la validità della decisione sulla nomina in ruolo o meno del funzionario in prova. 198 Analogamente, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, l’APN ha la facoltà di (può) prorogare la durata del periodo di prova di nove mesi prevista al primo comma di tale disposizione qualora, nel corso di tale periodo, il funzionario in prova sia impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni per un periodo continuativo di un mese o più a seguito di malattia, di congedo di maternità o di infortunio. Ne consegue che, qualora l’APN, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale e per validi motivi attinenti all’idoneità, all’efficienza o alla condotta in servizio del funzionario in prova, neghi una siffatta proroga nonostante la circostanza che il funzionario in prova sia stato impossibilitato a esercitare le sue funzioni nel corso del suo periodo di prova per un periodo continuativo di un mese o più, le capacità del detto funzionario in prova debbono essere dimostrate e valutate nel corso di un periodo inferiore a nove mesi. 199 Inoltre, sempre in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto, qualora l’impossibilità del funzionario in prova di esercitare le sue funzioni riguardi un periodo inferiore ad un mese o non costituisca un periodo continuativo di almeno un mese, l’APN non può prolungare il periodo di prova di nove mesi malgrado il detto impedimento. Anche in un caso del genere, le capacità del detto funzionario in prova debbono essere dimostrate e valutate nel corso di un periodo inferiore a nove mesi. 200 Infine, l’articolo 34, paragrafo 2, dello Statuto permette all’APN di compilare un rapporto sul periodo di prova in qualsiasi momento, prima della fine del periodo di prova, in caso di manifesta incompetenza del funzionario in prova, di modo che, in un caso del genere, l’idoneità del funzionario in prova sarà stata valutata nel corso di un periodo di prova inferiore a nove mesi. 201 Pertanto, anche se un funzionario in prova è tenuto ad effettuare un periodo di prova di nove mesi per poter essere nominato in ruolo, non è necessario che egli eserciti effettivamente le sue funzioni per tutto il periodo di nove mesi e che la dimostrazione e la valutazione delle sue capacità riguardino l’esercizio effettivo delle sue funzioni per un periodo minimo di nove mesi. Un funzionario in prova non ha un diritto a nove mesi interi durante i quali poter dimostrare le sue capacità (conclusioni dell’avvocato generale Warner nella causa van de Roy/Commissione, 92/75 , EU:C:1976:19 , pag. 357). Egli ha soltanto il diritto di esigere che gli venga data la possibilità di dimostrare le sue capacità (v., in questo senso, sentenza del 1o aprile 1992, Kupka-Floridi/CES, T‑26/91 , EU:T:1992:53 , punto 44 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, l’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, dello Statuto non osta all’interpretazione riportata al precedente punto 189 del secondo comma di questa stessa disposizione. 202 Nella fattispecie, si deve necessariamente constatare che il periodo di prova del ricorrente ha avuto inizio il 1 o dicembre 2013, di modo che, in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto esso doveva concludersi entro e non oltre il 28 febbraio 2015. La Corte di giustizia dell’Unione europea non ha né affermato che le sia stato impossibile valutare le capacità del ricorrente nel corso di tale periodo, né contestato la legittimità dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. Pertanto, prorogando la durata del periodo di prova del ricorrente sino al 15 aprile 2015 a seguito della sua assenza per malattia durante sette mesi nel corso del periodo di prova, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha violato l’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 203 Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza, addotta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale il ricorrente non ha contestato la decisione del 1 o ottobre 2014 che prolungava la durata del suo periodo di prova sino al 15 aprile 2015 a causa della sua assenza per malattia nel corso del suo periodo di prova iniziale. Infatti, un atto intermedio non è impugnabile laddove risulti che l’illegittimità da cui tale atto è viziato potrà essere fatta valere a sostegno di un ricorso diretto contro la decisione finale di cui esso costituisce un atto di elaborazione [v. ordinanza del 14 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland)/Commissione, C‑477/11 P , non pubblicata, EU:C:2012:292 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, la decisione del 1 o ottobre 2014 costituisce un atto di elaborazione della decisione di diniego di nomina in ruolo e la violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto può essere fatta valere a sostegno di un ricorso diretto contro la detta decisione definitiva che reca pregiudizio al ricorrente e che quest’ultimo ha impugnato nel caso di specie. 204 Inoltre, il ricorrente deduce, a torto, dall’adozione del secondo rapporto sul periodo di prova e dalla decisione di diniego di nomina in ruolo dopo il periodo di prova massimo di quindici mesi una proroga automatica del suo periodo di prova sino alla data di adozione delle dette decisioni. Infatti, una siffatta interpretazione è in contrasto con la durata massima del periodo di prova autorizzata dall’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. Anche se, in linea di principio, il rapporto sul periodo di prova dev’essere adottato un mese prima della fine del periodo di prova perché la decisione di nomina in ruolo o di licenziamento del funzionario in prova coincida, entro i limiti del possibile, con la data di scadenza del periodo di prova o della sua proroga, l’adozione di tali atti dopo la scadenza del periodo di prova non inficia la loro validità e non comporta una proroga implicita della durata del periodo di prova sino al giorno della loro adozione. Pertanto, è stato dichiarato che un ritardo nella compilazione del rapporto sul periodo di prova, pur costituendo un’irregolarità alla luce delle prescrizioni dello Statuto, non può – per quanto increscioso esso sia – mettere in discussione la validità del rapporto o, se del caso, della decisione con cui l’istituzione licenzia il funzionario in prova o ne proroga il periodo di prova (sentenze del 12 luglio 1973, di Pillo/Commissione, 10/72 et 47/72 , EU:C:1973:84 , punto 5 ; dell’8 ottobre 1981, Tither/Commissione, 175/80 , EU:C:1981:221 , punto 13 , e dell’11 dicembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13 , EU:F:2014:266 , punto 35 ). Il termine di un mese di cui trattasi non costituisce un termine di preavviso, ma mira a garantire che il funzionario in prova possa far valere le sue osservazioni prima che l’istituzione prenda una decisione relativa al mantenimento in servizio o meno di quest’ultimo ad una data coincidente, per quanto possibile, con quella della scadenza del periodo di prova (v., in questo senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, CZ/AEMF, F‑80/13 , EU:F:2014:266 , punto 35 ). 205 Per i motivi che precedono, si deve accogliere il primo motivo relativo ad una violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 206 Ne consegue che la decisione di diniego di nomina in ruolo del ricorrente dev’essere annullata. Infatti, tale decisione si fonda su elementi posteriori al 28 febbraio 2015, data in cui il periodo di prova del ricorrente avrebbe dovuto cessare in applicazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. Orbene, tale disposizione stabilisce una condizione essenziale di una nomina in ruolo, poiché determina il periodo in base al quale il modo di espletare il servizio da parte del funzionario in prova dev’essere valutato dall’amministrazione ai fini della nomina in ruolo o meno del detto funzionario. Gli elementi posteriori al 28 febbraio 2015 presi in considerazione dall’APN costituiscono dunque, necessariamente, il fondamento di fatto sulla base del quale essa ha esercitato il suo ampio potere discrezionale per decidere di non nominare in ruolo il ricorrente. 207 Infatti, risulta dal secondo rapporto sul periodo di prova che fonda la decisione di diniego di nomina in ruolo che il comportamento del ricorrente, in occasione dell’organizzazione dell’udienza del 18 marzo 2015, è stato preso in considerazione al fine di dimostrare la sua mancanza di facoltà di discernimento e di buon senso e le sue difficoltà ad adattarsi a situazioni esulanti dalla routine. Lo stesso comportamento è servito, nel secondo rapporto sul periodo di prova, come esempio dell’incidenza negativa della sua partecipazione sulle condizioni di lavoro in seno al suo servizio. L’assenza senza spiegazioni del ricorrente al corso di inglese del 24 marzo 2015 e le numerose regolarizzazioni operate nel sistema di gestione del tempo di lavoro riguardante il ricorrente, nel corso del periodo tra il 1 o gennaio e il 17 aprile 2015, sono state prese in considerazione nel secondo rapporto sul periodo di prova per dimostrare le difficoltà ad organizzarsi del ricorrente e l’incidenza che ciò ha avuto sulla gestione. Il ritmo di realizzazione delle trascrizioni di udienza da parte del ricorrente tra il 27 marzo e il 27 aprile 2015, la sua assenza dall’ufficio il 17 aprile 2015, e le udienze del 10 e del 17 marzo 2015 alle quali egli ha assistito sono state prese in considerazione nel secondo rapporto sul periodo di prova per valutare la quantità delle sue prestazioni. Per giunta, la valutazione del comportamento del ricorrente nel servizio e, in particolare, della mancanza di condizioni per incoraggiare i superiori del ricorrente ad accordargli la loro fiducia è stata effettuata nel secondo rapporto sul periodo di prova sulla base del numero di regolarizzazioni nel sistema di gestione del tempo di lavoro tra il 1 o gennaio e il 17 aprile 2015, sulla base dei problemi di controllo dell’orario incontrati dal ricorrente il 24 marzo e il 14 aprile 2015 e sulla base delle domande di congedo senza riferirne previamente al suo superiore per la settimana del 20 aprile 2015. Infine, il secondo rapporto sul periodo di prova si è fondato sul comportamento del ricorrente nella preparazione dell’udienza del 18 marzo 2015 per dimostrare la sua difficoltà a lavorare in gruppo e il carattere inadeguato del suo atteggiamento nei rapporti umani. 208 Ne consegue altresì che la decisione di rigetto del reclamo dev’essere annullata dato che il comitato incaricato dei reclami ha ritenuto che non vi fosse stata violazione dell’articolo 34, paragrafo 1, secondo comma, dello Statuto. 209 Poiché l’APN e il comitato incaricato dei reclami dispongono di un’ampia discrezionalità quanto alla valutazione delle capacità e delle prestazioni di un funzionario in periodo di prova secondo l’interesse del servizio, il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella dell’amministrazione per quanto riguarda l’esito di un periodo di prova e l’idoneità di un candidato ad una nomina in ruolo nel servizio pubblico dell’Unione, dato che il suo sindacato si limita a quello della verifica dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (v., in questo senso, sentenze del 25 marzo 1982, Munk/Commissione, 98/81 , EU:C:1982:111 , punto 16 ; del 5 aprile 1984, Alvarez/Parlamento, 347/82 , EU:C:1984:147 , punto 16 , e del 5 marzo 1997, Rozand-Lambiotte/Commissione, T‑96/95 , EU:T:1997:25 , punto 112 ). 210 Inoltre, risulta da una giurisprudenza costante che non spetta al Tribunale, nell’ambito del sindacato di legittimità previsto all’articolo 263 TFUE, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v., in questo senso, sentenza del 24 gennaio 2013, Frucona Košice/Commissione, C‑73/11 P , EU:C:2013:32 , punto 89 e giurisprudenza ivi citata). Lo stesso vale anche nell’ambito del sindacato di legittimità operato dal Tribunale in forza dell’articolo 270 TFUE (v., in questo senso, sentenza del 15 gennaio 2014, Stols/Consiglio, T‑95/12 P , EU:T:2014:3 , punto 29 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che non compete al Tribunale giudicare se le valutazioni contenute nella decisione di diniego di nomina in ruolo relative al periodo di prova effettuato tra il 1 o dicembre 2013 e il 28 febbraio 2015 siano sufficienti a giustificare la decisione di diniego di nomina in ruolo del ricorrente. 211 Di conseguenza, per i motivi sopra riportati, le decisioni di diniego di nomina in ruolo e di rigetto del reclamo devono essere annullate. 212 Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’annullamento di tali decisioni non può tuttavia comportare la sua nomina in ruolo. Infatti, la nomina in ruolo di un funzionario può avvenire solo nelle forme e alle condizioni previste dallo Statuto (v., in questo senso, sentenza del 13 maggio 1970, Fournier/Commissione, 18/69 , EU:C:1970:37 , punto 8 ). Orbene, nessuna disposizione dello Statuto sanziona il superamento del detto termine con una nomina in ruolo senza valutazione. Un funzionario in prova non può quindi essere nominato in ruolo per il solo effetto della scadenza del suo periodo di prova (v., in questo senso, sentenza del 14 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, F‑1/06 , EU:F:2007:25 , punto 53 ). [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) La decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. [OSCURATO:PERSONA] in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata. 2) La decisione del comitato incaricato dei reclami del 16 marzo 2016 di rigetto del reclamo contro la decisione del cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, del 17 luglio 2015 con cui è stato licenziato il sig. [OSCURATO:PERSONA] in esito al suo periodo di prova, con effetto al 31 luglio 2015, è annullata. 3) Per il resto, il ricorso è respinto. 4) La Corte di giustizia dell’Unione europea è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] Półtorak Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 novembre 2018. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Sono riportati soltanto i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris