CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.; 2. Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e alla mancata esclusione della recidiva, non sono consentiti in sede di legittimità perché generici, ossia fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, data la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che i medesimi sono, altresì, manifestamente infondati poiché la sentenza impugnata ha dato conto dei passaggi chiave valutativi che hanno condotto al diniego delle recidive ed a ritenere la sussistenza della recidiva, in coerenza con gli orientamenti giurisprudenziali in materia; 3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge per eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata, ritenendola congrua rispetto all'oggettività dei fatti e alla personalità violenta dell'imputato; 4. Letta la memoria della parte civile, con cui si espongono ampie ragioni per disattendere il ricorso e dichiararlo inammissibile, chiedendo che venga ampliata la quantificazione della provvisionale già disposta nei giudizi di merito (3000 euro, si chiede almeno 10000), oltre alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio dalla difesa della parte civile, per un importo di 7.573 euro complessivi e ritenuto che è possibile liquidare 2000 euro oltre accessori di legge 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di leg