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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 20884/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5920/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi

22. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, [OSCURATO:PERSONA]Urso e [OSCURATO:PERSONA]Urso, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie

106. -[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II, n. 33. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 105/2017, depositata in data 10.1.2017.

Oggetto: usucapione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, sostenendo di averlo utilizzato dal 1982come residenza familiare.

La convenuta ha resistito, deducendo che, con preliminare del 20/9/1982 aveva promesso in vendita il bene agli ex coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano acquisito anticipatamente la disponibilità a titolo di detenzione, non avendolo posseduto.

E’ intervenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], negando che l’attrice avesse usucapitoed asserendo di aver impiegato per l’acquisto solo sostanze proprie; ha chiesto in via riconvenzionale di disporre il trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 2932 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul preliminare di vendita, ma ha chiesto , in via subordinata , il trasferimento del 50% del bene controverso in esecuzione del contratto in caso di ritenuta fondatezza dell ’analoga domanda avanzata dall’ex marito.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato intervento, aderendo alle difese di [OSCURATO:PERSONA].

Il giudizio di primo grado si è concluso con l’accoglimento della sola domanda di usucapione.

La pronuncia è stata riformata in appello.

La Corte distrettuale ha ritenuto che il disconoscimento del preliminare di vendita, da parte della Masaro, non seguit o dalla produzione dell’originale al fine di proporre l’istanza di verificazione, pur rendendo il documento inutilizzabile, non invertisse l’onere della prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem, prova che non poteva ritenersi raggiunta, non avendo la Masaro dimostrato di aver posseduto il bene uti dominus, essendo la prova per testi generica e non supportata da elementi documentali.

Ha disposto il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c., per la quota del 50% in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], regolando le spese.

La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La r icorrente, soccombente sulla domanda principale di usucapione (incompatibile con quella formulata, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2932 c.c.), ha correttamente impugnato anche la pronuncia di accoglimento della richiesta di trasferimento della quota del 50% dell’immobile controverso, rispetto alla quale è risultata vincitrice.

Giova ricordare che qualora la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza che abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata.

L'attore, per evitare la formazione del giudicato su tale accertamento, ha l'onere di impugnare entrambe le statuizioni, condizionando l’impugnazione sulla domanda accolta al rigetto dell'impugnazione su quella respinta (come risulta a pag. 56 del ricorso), soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata incompatibile (Cass. 9631/2003; Cass. 811/1981; (Cass.13602/2013; Cass.8674/2017; Cass. 36572/2022).

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del gravame.

Sostiene la ricorrente che l’appello mancava di una parte argomentativa volta a confutare la motivazione della sentenza nel punto in cui aveva dichiarato l’inutilizzabilità del preliminare ed aveva ritenuto non contestato l’esercizio del possesso ad usucapionem da parte della ricorrente.

Il motivo è infondato.

L’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. è oggetto di una pronuncia implicita, avendo la sentenza accolto l’impugnazione nel merito.

E’ pacifico che “ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 5351/2007; Cass. 10636/2007; Cass.2151/2021; Cass. 29191/2017).

Dall’esame del gravame trascritto in ricorso (cfr. pag. 13) emerge poi con evidenza la formulazione di censure adeguatamente specifiche sia in ordine alla insussistenza del possesso ad usucapionem, sia in ordine alla valenza del disconoscimento del contratto preliminare, avendo l’appellata ribadito che la Masaro era stata immessa nel possesso con il consenso della proprietaria e aveva utilizzato il bene come mera detentrice.

L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può anche sostanziarsi della prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016; Cass. 25218/2011).

L’art. 342 c.p.c. richiede – in sostanza - che siano chiaramente enunciate le ragioni di doglianza e di critica alla sentenza impugnata in modo da porre il giudice in condizione di individuarne il contenuto e di circoscrivere l’esame alle questioni controverse (Cass.

S.u. 27199/2017).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art icoli 115 e 167 c.p.c., per avere il giudice respinto la domanda per carenza di prova dell’esercizio del possesso ad usucapionem, sostenendo che, benché nella citazione introduttiva la ricorrente ave sse rappresentato di aver pacificamente, in modo continuativo e palese, abitato l’immobile, la controparte si era limitata a contestare solo l’elemento soggettivo, ma non il corpus possessionis, ammettendone la sussistenza, non essendo più necessaria la prova dell’occupazione dell’appartamento , in quanto, fallita la prova della detenzione, doveva presumersi il possesso ad usucapionem.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1140 e 1141 c.c., per non avere la Corte d'appello considerato che la convenuta aveva contestato esclusivamente l’elemento soggettivo del possesso, formulando difese incompatibil i con la negazione del corpus possessionis, che non doveva esser provato.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1140,1141, 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c., lamentando che, non essendo provata la conclusione del preliminare da parte dei signori Cucurnia e Giacalone, competeva a questi ultimi provare l’in sussistenza del possesso utile all'usucapione.

I tre motivi non sono fondati.

E’ evidenziato dalla pronuncia come non solo la convenuta, ma anche Unicredit avesse sostenuto, depositando certificazione anagrafica, che la Massaro aveva abitato presso l’immobile solo a far data dal 2001, e soprattutto che [OSCURATO:PERSONA] – intervenuto volontariamente in causaper ottenere il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c. – aveva affermato di aver versato personalmente il prezzo e di aver abitato a lungo nell’appartamento unitamente alla moglie, quale reale acquire nte del bene, ponendo in discussione l’esercizio del possesso pieno da parte della Massaro.

E’ anche a tali deduzioni difensive che la Corte di merito ha dato rilievo –senza che il ricorso sollevi, in proposito, alcuna censura - valorizzando anche gli elementi documentali prodotti dagli intervenuti, giungendo a ritenere contestato l’esercizio del possesso uti dominus (cfr. sentenza, pag. 6).

Inoltre, come puntualizzato in sentenza, le tesi della convenuta, secondo cui la ricorrente aveva utilizzato l’immobile in qualità di promissaria acquirente, valevano a negare il corpus possessionis, significando che l’attrice avesse esercitato facoltà limitate dal titolo (la promessa di vendita): colui che ottenga anticipatamente il possesso sulla base di un preliminare è, difatti, assimilabile al comodatario che, quale mero detentore, può usucapire solo previa interversione del possesso (Cass. s.u. 7930/2008; Cass.1296/2010; Cass. 9896/2010; Cass. 5211/2016; Cass. 356/2017).

È poi indubbio che chi agisce per far accertare l’usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass.15145/2004; Cass. 15755/2001; Cass. 7142/2000; Cass.741/1983).

E’ richiesto il raggiungimento della prova anche dell’elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e , in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà.

L’art. 1141 c.c. non riproduce la formula dell’art. 687 del previgente codice civile, che stabiliva una doppia presunzione di possesso per sé ( riprodotta nell’art. 1141 c.c. ) e di possesso uti dominus, che è stata soppressa, sicché è a carico del possessore l’onere di provare il titolo del suo possesso (cfr.

Relazione ministeriale al codice del 1942, par. 534).

Dalla prova dell’esercizio del potere di fatto scaturisce la presunzione di e sistenza dell’elemento soggettivo (animus possidendi) del possesso, che perciò non necessita di specifica dimostrazione(Cass. 25095/2022).

4. Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 183, comma settimo, 115, 116, 202 e seguenti c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost., per avere la Corte d'appello ritenute inammissibili le prove orali volte a dimostrare l’esercizio del possesso ad usucapionem in quanto non supportate da elementi documentali, non potendosi escludere l'ammissibilità di un mezzo istruttorio in ragione di una prognosi anticipata di fallimento dell’istruttoria.

Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 132, 230 c.p.c. e 2733 c.c., per aver la pronuncia respinto la domanda di usucapione, senza ammettere l’interrogatorio formale della resistente, chiesto in primo grado con istanza riproposta in appello, vertente sull’esercizio del possesso ad usucapionem.

I due motivi sono fondati.

La Corte di merito ha respinto la domanda di usucapione per carenza di prova dell’occupazione del bene, non sulla scorta di un giudizio di intrinseca inidoneità delle circostanze capitolate, ma per l’assenza di elementi documentali che confermassero l’esercizio di un possesso di tale durata, giudicando “implausibile la mancanza di prove oggettive documentali, confermative dell’ attività asseritamente svolte in un così ampio lasso di tempo”.

Deve obiettarsi anzitutto che la prova dell'acquisto perusucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell’esercizio del possesso (Cass.2923/1969; Cass. 3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass.14145/2004; Cass. 2977/2019).

Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (Cass. 266/1976; Cass. 1137/1973; Cass. 1607/1972; Cass. 2784/1970; Cass.650/1966).

L'ammissionedi una prova testimoniale non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo, per l'inverosimiglianza del fatto che si intendeprovare o per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso (Cass. 5313/1998; Cass. 9640/1999; Cass. 7146/2004).

Anche il sesto motivo è fondato, essendo preclusa al giudice di merito la possibilità di respingere la domanda per carenza di prova, senza in alcun modo pronunciare sulle istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle tesi proposte in giudizio (Cass.985/1962; Cass. s.u. 789/1963; Cass. 2631/1964; Cass.2505/1964; Cass. 1555/1967; Cass. 1235/1972; Cass. 2074/1973; Cass. 1627/1979; Cass. 2495/1980; Cass. 9521/1987 ed altre).

5. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte accolto la domanda di esecuzione specifica del preliminare proposta dalla Masaro e dall’ex coniuge sulla base della scrittura disconosciuta e non sottoposta a verificazione.

Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la questione solo dopo aver eventualmente escluso la maturazione dell’usucapione della proprietà, valutando, all’esito, il residuo interesse della parte ad impugnare la decisione relativamente alle statuizioni per le quali è risultata vincitrice.

Sono quindi accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, è assorbito il settimo, con rigetto delle altre censure.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara assorbito il settimo e rigetta le altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5920/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi 22. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, [OSCURATO:PERSONA]Urso e [OSCURATO:PERSONA]Urso, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie 106. -[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] II, n. 33. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 105/2017, depositata in data 10.1.2017. Oggetto: usucapione Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 24.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] n. 2, sostenendo di averlo utilizzato dal 1982come residenza familiare. La convenuta ha resistito, deducendo che, con preliminare del 20/9/1982 aveva promesso in vendita il bene agli ex coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ne avevano acquisito anticipatamente la disponibilità a titolo di detenzione, non avendolo posseduto. E’ intervenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], negando che l’attrice avesse usucapitoed asserendo di aver impiegato per l’acquisto solo sostanze proprie; ha chiesto in via riconvenzionale di disporre il trasferimento della proprietà ai sensi dell’art. 2932 c.c.. [OSCURATO:PERSONA] ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul preliminare di vendita, ma ha chiesto , in via subordinata , il trasferimento del 50% del bene controverso in esecuzione del contratto in caso di ritenuta fondatezza dell ’analoga domanda avanzata dall’ex marito. L’[OSCURATO:PERSONA] ha spiegato intervento, aderendo alle difese di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di primo grado si è concluso con l’accoglimento della sola domanda di usucapione. La pronuncia è stata riformata in appello. La Corte distrettuale ha ritenuto che il disconoscimento del preliminare di vendita, da parte della Masaro, non seguit o dalla produzione dell’originale al fine di proporre l’istanza di verificazione, pur rendendo il documento inutilizzabile, non invertisse l’onere della prova della sussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem, prova che non poteva ritenersi raggiunta, non avendo la Masaro dimostrato di aver posseduto il bene uti dominus, essendo la prova per testi generica e non supportata da elementi documentali. Ha disposto il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c., per la quota del 50% in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], regolando le spese. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA]., mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La r icorrente, soccombente sulla domanda principale di usucapione (incompatibile con quella formulata, in via subordinata, ai sensi dell’art. 2932 c.c.), ha correttamente impugnato anche la pronuncia di accoglimento della richiesta di trasferimento della quota del 50% dell’immobile controverso, rispetto alla quale è risultata vincitrice. Giova ricordare che qualora la parte abbia proposto nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due o più domande fra loro concettualmente incompatibili, la sentenza che abbia accolto la domanda subordinata e non quella principale, non implica soltanto la qualificazione giuridica dei fatti esposti dall'attore a sostegno della domanda subordinata, ma comporta anche un preciso accertamento del fatto, incompatibile con quello posto a base della domanda principale e compatibile con la domanda subordinata. L'attore, per evitare la formazione del giudicato su tale accertamento, ha l'onere di impugnare entrambe le statuizioni, condizionando l’impugnazione sulla domanda accolta al rigetto dell'impugnazione su quella respinta (come risulta a pag. 56 del ricorso), soltanto in tal modo potendosi ottenere la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice circa l'esistenza del fatto posto a fondamento della domanda subordinata incompatibile (Cass. 9631/2003; Cass. 811/1981; (Cass.13602/2013; Cass.8674/2017; Cass. 36572/2022). 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del gravame. Sostiene la ricorrente che l’appello mancava di una parte argomentativa volta a confutare la motivazione della sentenza nel punto in cui aveva dichiarato l’inutilizzabilità del preliminare ed aveva ritenuto non contestato l’esercizio del possesso ad usucapionem da parte della ricorrente. Il motivo è infondato. L’ammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. è oggetto di una pronuncia implicita, avendo la sentenza accolto l’impugnazione nel merito. E’ pacifico che “ad integrare gli estremi del vizio diomessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass. n. 5351/2007; Cass. 10636/2007; Cass.2151/2021; Cass. 29191/2017). Dall’esame del gravame trascritto in ricorso (cfr. pag. 13) emerge poi con evidenza la formulazione di censure adeguatamente specifiche sia in ordine alla insussistenza del possesso ad usucapionem, sia in ordine alla valenza del disconoscimento del contratto preliminare, avendo l’appellata ribadito che la Masaro era stata immessa nel possesso con il consenso della proprietaria e aveva utilizzato il bene come mera detentrice. L'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può anche sostanziarsi della prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò – come nel caso in esame - determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata (Cass. 23781/2020; Cass. 2814/2016; Cass. 25218/2011). L’art. 342 c.p.c. richiede – in sostanza - che siano chiaramente enunciate le ragioni di doglianza e di critica alla sentenza impugnata in modo da porre il giudice in condizione di individuarne il contenuto e di circoscrivere l’esame alle questioni controverse (Cass. S.u. 27199/2017). 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli art icoli 115 e 167 c.p.c., per avere il giudice respinto la domanda per carenza di prova dell’esercizio del possesso ad usucapionem, sostenendo che, benché nella citazione introduttiva la ricorrente ave sse rappresentato di aver pacificamente, in modo continuativo e palese, abitato l’immobile, la controparte si era limitata a contestare solo l’elemento soggettivo, ma non il corpus possessionis, ammettendone la sussistenza, non essendo più necessaria la prova dell’occupazione dell’appartamento , in quanto, fallita la prova della detenzione, doveva presumersi il possesso ad usucapionem. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 1140 e 1141 c.c., per non avere la Corte d'appello considerato che la convenuta aveva contestato esclusivamente l’elemento soggettivo del possesso, formulando difese incompatibil i con la negazione del corpus possessionis, che non doveva esser provato. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1140,1141, 2697 c.c., 115 e 167 c.p.c., lamentando che, non essendo provata la conclusione del preliminare da parte dei signori Cucurnia e Giacalone, competeva a questi ultimi provare l’in sussistenza del possesso utile all'usucapione. I tre motivi non sono fondati. E’ evidenziato dalla pronuncia come non solo la convenuta, ma anche Unicredit avesse sostenuto, depositando certificazione anagrafica, che la Massaro aveva abitato presso l’immobile solo a far data dal 2001, e soprattutto che [OSCURATO:PERSONA] – intervenuto volontariamente in causaper ottenere il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c. – aveva affermato di aver versato personalmente il prezzo e di aver abitato a lungo nell’appartamento unitamente alla moglie, quale reale acquire nte del bene, ponendo in discussione l’esercizio del possesso pieno da parte della Massaro. E’ anche a tali deduzioni difensive che la Corte di merito ha dato rilievo –senza che il ricorso sollevi, in proposito, alcuna censura - valorizzando anche gli elementi documentali prodotti dagli intervenuti, giungendo a ritenere contestato l’esercizio del possesso uti dominus (cfr. sentenza, pag. 6). Inoltre, come puntualizzato in sentenza, le tesi della convenuta, secondo cui la ricorrente aveva utilizzato l’immobile in qualità di promissaria acquirente, valevano a negare il corpus possessionis, significando che l’attrice avesse esercitato facoltà limitate dal titolo (la promessa di vendita): colui che ottenga anticipatamente il possesso sulla base di un preliminare è, difatti, assimilabile al comodatario che, quale mero detentore, può usucapire solo previa interversione del possesso (Cass. s.u. 7930/2008; Cass.1296/2010; Cass. 9896/2010; Cass. 5211/2016; Cass. 356/2017). È poi indubbio che chi agisce per far accertare l’usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario (Cass. 22667/2017; Cass. 14092/2010; Cass.15145/2004; Cass. 15755/2001; Cass. 7142/2000; Cass.741/1983). E’ richiesto il raggiungimento della prova anche dell’elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e , in proposito, non è contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà. L’art. 1141 c.c. non riproduce la formula dell’art. 687 del previgente codice civile, che stabiliva una doppia presunzione di possesso per sé ( riprodotta nell’art. 1141 c.c. ) e di possesso uti dominus, che è stata soppressa, sicché è a carico del possessore l’onere di provare il titolo del suo possesso (cfr. Relazione ministeriale al codice del 1942, par. 534). Dalla prova dell’esercizio del potere di fatto scaturisce la presunzione di e sistenza dell’elemento soggettivo (animus possidendi) del possesso, che perciò non necessita di specifica dimostrazione(Cass. 25095/2022). 4. Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 183, comma settimo, 115, 116, 202 e seguenti c.p.c., 2697 c.c. e 24 Cost., per avere la Corte d'appello ritenute inammissibili le prove orali volte a dimostrare l’esercizio del possesso ad usucapionem in quanto non supportate da elementi documentali, non potendosi escludere l'ammissibilità di un mezzo istruttorio in ragione di una prognosi anticipata di fallimento dell’istruttoria. Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 132, 230 c.p.c. e 2733 c.c., per aver la pronuncia respinto la domanda di usucapione, senza ammettere l’interrogatorio formale della resistente, chiesto in primo grado con istanza riproposta in appello, vertente sull’esercizio del possesso ad usucapionem. I due motivi sono fondati. La Corte di merito ha respinto la domanda di usucapione per carenza di prova dell’occupazione del bene, non sulla scorta di un giudizio di intrinseca inidoneità delle circostanze capitolate, ma per l’assenza di elementi documentali che confermassero l’esercizio di un possesso di tale durata, giudicando “implausibile la mancanza di prove oggettive documentali, confermative dell’ attività asseritamente svolte in un così ampio lasso di tempo”. Deve obiettarsi anzitutto che la prova dell'acquisto perusucapione della proprietà o di altro diritto reale su bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non incontra alcuna limitazione nelle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per testimoni, non occorrendo alcuna conferma o supporto documentale dell’esercizio del possesso (Cass.2923/1969; Cass. 3342/1977; Cass. 2326/1981; Cass.14145/2004; Cass. 2977/2019). Il giudizio di rilevanza della prova non può essere condizionato dalla mancanza di riscontri documentali dei fatti da accertare, ma va effettuata esclusivamente sulla base del contenuto dei capitoli di prova in rapporto ai termini della controversia (Cass. 266/1976; Cass. 1137/1973; Cass. 1607/1972; Cass. 2784/1970; Cass.650/1966). L'ammissionedi una prova testimoniale non può essere negata in considerazione del suo probabile esito negativo, per l'inverosimiglianza del fatto che si intendeprovare o per una pretesa inidoneità del teste a fare un resoconto preciso su di esso (Cass. 5313/1998; Cass. 9640/1999; Cass. 7146/2004). Anche il sesto motivo è fondato, essendo preclusa al giudice di merito la possibilità di respingere la domanda per carenza di prova, senza in alcun modo pronunciare sulle istanze istruttorie volte a dimostrare la fondatezza delle tesi proposte in giudizio (Cass.985/1962; Cass. s.u. 789/1963; Cass. 2631/1964; Cass.2505/1964; Cass. 1555/1967; Cass. 1235/1972; Cass. 2074/1973; Cass. 1627/1979; Cass. 2495/1980; Cass. 9521/1987 ed altre). 5. Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., per aver la Corte accolto la domanda di esecuzione specifica del preliminare proposta dalla Masaro e dall’ex coniuge sulla base della scrittura disconosciuta e non sottoposta a verificazione. Il motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio riesaminare la questione solo dopo aver eventualmente escluso la maturazione dell’usucapione della proprietà, valutando, all’esito, il residuo interesse della parte ad impugnare la decisione relativamente alle statuizioni per le quali è risultata vincitrice. Sono quindi accolti il quinto ed il sesto motivo di ricorso, è assorbito il settimo, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il quinto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara assorbito il settimo e rigetta le altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spe
Sentenza Cassazione n. 20884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris