CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 15014/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di L'Aquila visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta la dosimetria della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità, a fronte di una puntuale motivazione del giudice di appello; Considerato infine che il terzo motivo con il quale si censura la apparenza della motivazione è generico, non indicando in cosa consista esattamente il vizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]