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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06760/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catanzaro sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 18 luglio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere le seguenti declaratorie: 1) la nullità del provvedimento del 21 gennaio 2021, con il quale il pubblico ministero ha dichiarato l’irreperibilità del predetto; 2) la nullità e/o inefficacia dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e del decreto di sospensione di detto ordine, emessi dal pubblico ministero il 26.9.2008.

In particolare, il condannato aveva lamentato, a sostegno dell’incidente di esecuzione proposto, che l'ordine di esecuzione con sospensione ex art. 656 cod. proc. pen. e il provvedimento con il quale era stata dichiarata l’irreperibilità del condannato, fossero stati frutto di ricerche incomplete disposte dal pubblico ministero con conseguente violazione dell’art. 169, comma 4, cod. proc. pen.

Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] risultava domiciliato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di talché le ricerche del predetto erano state correttamente disposte dall’autorità giudiziaria che aveva proceduto ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., difettando il presupposto logico- giuridico sotteso alla disposizione normativa sopra richiamata.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha promiscuamente eccepito violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 159 e 169 cod. proc. pen. e 24, comma secondo e 111 Cost.In particolare, ha lamentato la mancata effettuazione delle ricerche presso l’ultima residenza anagrafica del condannato, atteso che nella località di [OSCURATO:PERSONA] ove era stata tentata la notificazione dell’ordine di esecuzione, lo stesso non era mai stato residente, per come desumibile da una nota dei Carabinieri in esito a richiesta dello stesso giudice dell’esecuzione.

Pertanto, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, non è possibile affermare che siano stati effettuati tutti gli accertamenti necessari prima dell’emissione del decreto di irreperibilità, in quanto ulteriori ricerche avrebbero consentito di accertare che il condannato viveva all’estero, tanto potendosi evincere anche dal tempo trascorso tra l’emissione dell’ordine di esecuzione (2008) e la tentata notifica dello stesso (2020).

A supporto di quanto sostenuto ha richiamato l'art. 159 cod. proc. pen. secondo cui, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, le ricerche nei luoghi ivi indicati devono essere svolte cumulativamente e non alternativamente.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Si ritiene di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all’estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di in individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 6, Sentenza n. 29147 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264104).

La valutazione sulla completezza o meno delle ricerche va effettuata «con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l'ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all'estero)» (Sez. 3, Sentenza n. 1670E del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634).

Agli atti non risulta, né è stato allegato, che alla data in cui è stato emesso il decreto di irreperibilità fosse noto l'indirizzo del condannato in territorio estero.

Non può sostenersi che, una volta effettuata la ricerca presso l’ultimo domicilio dichiarato dal ricorrente, occorresse, per notificargli nuovamente l'ordine di esecuzione ex art 656, comma 8bis, cod. proc. pen., effettuare ricerche all’estero.

A tale proposito, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità» (Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, Rragall, Rv. 276307; conforme Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054).

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catanzaro sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 luglio 2024 il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere le seguenti declaratorie: 1) la nullità del provvedimento del 21 gennaio 2021, con il quale il pubblico ministero ha dichiarato l’irreperibilità del predetto; 2) la nullità e/o inefficacia dell’ordine di esecuzione per la carcerazione e del decreto di sospensione di detto ordine, emessi dal pubblico ministero il 26.9.2008. In particolare, il condannato aveva lamentato, a sostegno dell’incidente di esecuzione proposto, che l'ordine di esecuzione con sospensione ex art. 656 cod. proc. pen. e il provvedimento con il quale era stata dichiarata l’irreperibilità del condannato, fossero stati frutto di ricerche incomplete disposte dal pubblico ministero con conseguente violazione dell’art. 169, comma 4, cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione ha osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, [OSCURATO:PERSONA] risultava domiciliato nel comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], di talché le ricerche del predetto erano state correttamente disposte dall’autorità giudiziaria che aveva proceduto ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., difettando il presupposto logico- giuridico sotteso alla disposizione normativa sopra richiamata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale ha promiscuamente eccepito violazione di legge, vizio di motivazione e inosservanza delle norme processuali ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 159 e 169 cod. proc. pen. e 24, comma secondo e 111 Cost.In particolare, ha lamentato la mancata effettuazione delle ricerche presso l’ultima residenza anagrafica del condannato, atteso che nella località di [OSCURATO:PERSONA] ove era stata tentata la notificazione dell’ordine di esecuzione, lo stesso non era mai stato residente, per come desumibile da una nota dei Carabinieri in esito a richiesta dello stesso giudice dell’esecuzione. Pertanto, contrariamente a quanto evidenziato nell'ordinanza impugnata, non è possibile affermare che siano stati effettuati tutti gli accertamenti necessari prima dell’emissione del decreto di irreperibilità, in quanto ulteriori ricerche avrebbero consentito di accertare che il condannato viveva all’estero, tanto potendosi evincere anche dal tempo trascorso tra l’emissione dell’ordine di esecuzione (2008) e la tentata notifica dello stesso (2020). A supporto di quanto sostenuto ha richiamato l'art. 159 cod. proc. pen. secondo cui, ai fini della validità del decreto di irreperibilità, le ricerche nei luoghi ivi indicati devono essere svolte cumulativamente e non alternativamente. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Si ritiene di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all’estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di in individuare la località ove l’imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 6, Sentenza n. 29147 del 03/06/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv.264104). La valutazione sulla completezza o meno delle ricerche va effettuata «con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l'ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all'estero)» (Sez. 3, Sentenza n. 1670E del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634). Agli atti non risulta, né è stato allegato, che alla data in cui è stato emesso il decreto di irreperibilità fosse noto l'indirizzo del condannato in territorio estero. Non può sostenersi che, una volta effettuata la ricerca presso l’ultimo domicilio dichiarato dal ricorrente, occorresse, per notificargli nuovamente l'ordine di esecuzione ex art 656, comma 8bis, cod. proc. pen., effettuare ricerche all’estero. A tale proposito, si ricorda che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che «in tema di procedimento di esecuzione, l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione - non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida la notificazione dell'ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l'ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità» (Sez. 1, Sentenza n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, Rragall, Rv. 276307; conforme Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resch, Rv. 272054). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ri
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