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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 marzo 2023

Cassazione n. 01271/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) ill [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del cd. braccialetto elettronico. q

2. Propone ricorso per cassazione il Conclello, deducendo - con unica censura - il vizio di motivazione quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine all'adeguatezza della misura cautelare.

3. Con atto del 30/11/2023, i difensori' del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione, in quanto il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva nelle more sostituito la misura custodia le con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 13/10/2023.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, motivata dal venir meno dell'interesse all'impugnazione.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) ill [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del cd. braccialetto elettronico. q 2. Propone ricorso per cassazione il Conclello, deducendo - con unica censura - il vizio di motivazione quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché in ordine all'adeguatezza della misura cautelare. 3. Con atto del 30/11/2023, i difensori' del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione, in quanto il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva nelle more sostituito la misura custodia le con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 13/10/2023. 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, motivata dal venir meno dell'interesse all'impugnazione. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.
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