CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 14079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroACTV s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.toin [OSCURATO:PERSONA] n. 16, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 183/2025 pubblicatain data 02/04/2025, n.r.g. 566/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di marinaio, erastata destituita/licenziata con atto del 24/05/2023 per non avercorrettamente versato i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggioper il mese di dicembre 2022 (euro 161,00) e per i mesi successivi, come dacontestazione disciplinare, che aveva avuto ad oggetto anche la recidiva.Numero registro generale 16766/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 14079/2026Data pubblicazione 13/05/2026Impugnato il licenziamento, la Doria adìva il Tribunale di Veneziasostenendone l’illegittimità, poiché la condotta contestatale era previstadall’art. 42, punto 17, all. A al r.d. n. 148/1931, che disponeva la sanzioneconservativa della sospensione “per ritardato versamento o consegna di valoriod oggetti derivanti da colpevole negligenza o da altra causa non dolosa”.Pertanto chiedeva la condanna della società alla sua reintegrazione nel postodi lavoro, con tutte le ulteriori conseguenze risarcitorie.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda,ritenendo che i fatti contestati – ammessi dalla dipendente, che aveva tentatodi giustificare il proprio comportamento con lo stato di bisogno in cui versava– rientrassero “a pieno titolo” nell’art. 45, n. 4, r.d. n. 148/1931, che prevedeappunto la destituzione per condotte di sottrazione tenute “scientemente”ossia con intenzione, ancorché poi gli importi fossero in ipotesi restituiti.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dalla Doria.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) i fatti sono pacifici, poiché ammessi dalla lavoratrice;b) con riguardo all’elemento soggettivo, va evidenziata l’assolutaintenzionalità e consapevolezza di sottrarre il denaro;c) irrilevanti sono le restituzioni, trattandosi di post factum inidoneo aripristinare il rapporto fiduciario;d) non è possibile alcuna tolleranza rispetto ai gravi illeciti perpetrati dalladipendente, che costituiscono reato di peculato di cui all’art. 314 c.p. odi appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61, n. 11),c.p.;e) nei precedenti disciplinari, puniti con sanzioni conservative, lalavoratrice aveva spontaneamente versato, pur fuori termine, le sommetrattenute, mentre nel caso in esame, al contrario, sono statenecessarie due contestazioni disciplinari e la sospensione cautelare dalservizio, per indurre la Doria a restituire quanto illecitamentetrattenuto;f) non sussiste l’esimente dell’art. 54 c.p. rispetto alle necessità familiari,inapplicabile alle difficoltà socio-economiche;Numero registro generale 16766/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 14079/2026Data pubblicazione 13/05/2026g) le trasgressioni sono state di durata ea di gravità tale da integrare lagiusta causa di licenziamento, poiché hanno compromessodefinitivamente la fiducia necessaria, sicché la sanzione espulsiva è daritenere proporzionata.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.6.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per due ragioni:a) per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo diappello, in violazione dell’art. 112 c.p.c., con cui ella aveva addebitato alTribunale l’erroneo convincimento della prova del fatto e quindi della volontàdi appropriarsi definitivamente degli importi corrispondenti ai titoli di viaggiosulla base della sola dichiarazione da lei resa in sede di giustificazione di nonaver effettivamente effettuato i versamenti alla scadenza per avere utilizzatoquelle somme per far fronte a proprie esigenze familiari, confondendo così ildolo generico con il dolo specifico invece richiesto necessariamente dall’art.45, punto 4), r.d. n. 148/1931, implicante un’appropriazione definitiva utidominus di quelle somme, con una interversione del possesso nella speciemancata o comunque non provata dalla datrice di lavoro;b) in via subordinata, per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulrigetto implicito di quel motivo di appello.Il motivo è infondato.Come si evince dalla complessiva motivazione articolata dalla Corteterritoriale, che ha riportato passi anche della sentenza di primo grado, nellasentenza impugnata è stato premesso che l’allegato A al r.d. n. 148/1931,all’art. 45, punto 4), espressamente prevede la destituzione per “chi,nonostante restituzione, scientemente si appropri o contribuisca a che altri siappropri di somme, valori, materiale od oggetti spettanti all'azienda, o adessa affidati per qualsiasi causa; o scientemente, e nonostante restituzione,defraudi o contribuisca, a che altri defraudi l'azienda dei suoi averi, diritti oNumero registro generale 16766/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 14079/2026Data pubblicazione 13/05/2026interessi, anche se tali mancanze siano rimaste allo stato di tentativo”.Sulla base di tale disposto normativo, correttamente interpretato in terminidi dolo generico che sorregge la condotta di appropriazione (senza necessità,cioè, dell’agire per un “fine specifico” proprio del dolo specifico, ossia per unoscopo ulteriore rispetto alla condotta e all’evento immediatamente edirettamente conseguito alla condotta), la Corte territoriale è pervenuta adun rigetto – sia pure implicito, ma univocamente desumibile dalla suaarticolata motivazione – di quel motivo di gravame, con cui l’appellantelamentava che il Tribunale non avesse considerato necessario un dolospecifico (rivolto cioè ad uno specifico fine posto oltre la condotta e l’evento).In tal caso non sussiste dunque il vizio di omessa pronunzia.Neppure sussiste la denunziata nullità sotto il secondo profilo, prospettatoin subordine dalla ricorrente in termini di motivazione omessa, posto che ladecisione di rigetto di quel motivo è desumibile univocamente, senza alcunaincertezza, proprio dalla complessiva motivazione spesa dai Giudici d’appello,che a sua volta giustifica ampiamente quel rigetto.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione/falsa applicazione” dell’art. 45 all. A al r.d.n. 148/1931, 646, 61 n. 11), e 314 c.p. per avere la Corte territoriale ritenutosufficiente il dolo generico e non necessario il dolo specifico da manifestarecon un’interversione del possesso, nella specie mancato o comunqueindimostrato.Il motivo è infondato.Dal tenore letterale dell’art. 45 cit. si evince chiaramente che la successivarestituzione e quindi anche l’intenzione di restituire sono elementi del tuttoinidonei ad escludere la ricorrenza della fattispecie appropriativa.Al riguardo va considerato che, essendo il denaro una cosa generica, ilcarattere definitivo dell’appropriazione risulta integrato dalla destinazione diquel denaro ad un uso incompatibile con la restituzione, sorretta da dologenerico (ossia senza la necessità di una specifica intenzione rivolta ad unoscopo ulteriore rispetto all’evento perfezionativo della fattispecieappropriativa).In via di principio è utile ricordare come questa Corte, in sede penale, abbiapiù volte affermato che il delitto di appropriazione indebita si consuma nelNumero registro generale 16766/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 14079/2026Data pubblicazione 13/05/2026momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente uncomportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricompresenel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, inquanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio, come adesempio l'atto di disposizione del bene riservato al proprietario (Cass. pen. n.35267/2007; Cass. pen. n. 26440/2002; Cass. pen. n. 1824/1997; Cass. pen.n. 12096/1986).Peraltro, sin da tempi lontani questa Corte aveva affermato che nel delittodi appropriazione indebita il momento consumativo coincide con quello in cuisi verifica l'inversione del possesso in dominio dell'agente, vale a dire con ilmomento in cui quest'ultimo abbia compiuto un atto di dominio sia essodi consumazione o di alienazione della cosa, con la volontà espressa oimplicita di tenere questa come propria. Il reato, pertanto, non è escluso nédal proposito del soggetto attivo di restituire la cosa o di risarcirne il danno,né dalla possibilità di recupero o dall'avvenuto recupero della cosa medesima(Cass. n. 3205/1972).Nel caso di specie è stato accertato in punto di fatto – come riconosce lastessa ricorrente (v. ricorso per cassazione, p. 11, nella descrizione di quelloche era stato il primo motivo di appello, e p. 17 nel riportare il contenuto dellesue giustificazioni) – che il denaro incassato per la vendita dei titoli di viaggioera stato da lei utilizzato per la soddisfazione di “primarie esigenze familiari”.Dunque è proprio questo atto di destinazione – ad uno scopo diverso da quellonecessario – ad imprimere alla condotta appropriativa da un lato il requisitodella definitività, dall’altro il significato, perfezionativo ed univoco,dell’interversione del possesso. E proprio per tale ragione diviene irrilevantel’intenzione di restituire successivamente, “non appena ne avesse avuto lapossibilità” (v. ricorso per cassazione, p. 16), quella stessa somma di denaroalla datrice di lavoro.La sentenza impugnata è pertanto conforme a diritto.3.- Con il terzo motivo, proposto in via subordinata ai sensi dell’art. 360,co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione del criterio diproporzionalità di cui agli artt. 2106 c.c. e 55 all. A al r.d.e n. 148/1931, peravere la Corte territoriale escluso la rilevanza di tutte le circostanze di fattoaddotte e negato l’applicabilità dell’esimente prevista dall’art. 54 c.p.Numero registro generale 16766/2025Numero sezionale 1227/2026Numero di raccolta generale 14079/2026Data pubblicazione 13/05/2026Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.E’ infondato in considerazione sia della compiuta valutazione diproporzionalità alla luce della gravità delle condotte disciplinarmente rilevantie reiterate, sia del rigetto dei primi due motivi.Per il resto le censure sono inammissibili, poiché l’accertamento delleconnotazioni del caso concreto e la valutazione della gravità della condottacosì accertata rientrano negli apprezzamenti di fatto, come tali interdetti insede di legittimità, in quanto riservati al giudice di merito.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data11/03/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]