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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04689/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Brescia, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità denunciando il travisamento delle prove in ordine alle deposizioni della persona offesa, è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza, nonché generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); che la Corte di appello di Brescia ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo attendibili le dichiarazioni della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da certificato medico e dalle dichiarazioni degli altri testi dell’accusa (si vedano le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la valutazione della deposizione della compagna dell’imputato da parte della Corte di appello non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di secondo grado non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della Martini (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 11/10/2024 della Corte d'appello di Brescia, dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità denunciando il travisamento delle prove in ordine alle deposizioni della persona offesa, è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza, nonché generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214); che la Corte di appello di Brescia ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ritenendo attendibili le dichiarazioni della guardia giurata [OSCURATO:PERSONA], riscontrate da certificato medico e dalle dichiarazioni degli altri testi dell’accusa (si vedano le pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la valutazione della deposizione della compagna dell’imputato da parte della Corte di appello non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che il giudice di secondo grado non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della Martini (si veda pag. 10 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01
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