CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,serrtite le conclusioni del PG (r Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]‘posito, in relazione all'espiazione della pena di anni due di reclusione di cui alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 28 febbraio 2017 per bancarotta fraudolenta del 2014, accogliendo, invece, la richiesta di detenzione domiciliare. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione Esposito, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Ci si duole che il Tribunale della sorveglianza non abbia considerato il carattere risalente delle condotte aventi rilevanza penale, di gran lunga antecedenti alla presentazione della richiesta, nonché la disponibilità all'attività di volontariato del condannato e, quindi, il suo atteggiamento di accettazione della pena e della sua funzione rieducativa; e abbia erroneamente ritenuto la non accettazione del reato, dando vita a motivazione illogica e contraddittoria laddove assume, contro ogni evidenza, che il condannato non avrebbe ricordato "neppur per sommi capi" la vicenda che ci occupa. Il difensore insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una ,positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi. Invero, dopo avere evidenziato che Esposito risulta gravato, oltre che da precedenti per altri reati, da due precedenti analoghi a quello in espiazione, rileva che l'atteggiamento rispetto alla vicenda di bancarotta di cui alla pena in esecuzione, non ricordata neppure per sommi capi, e le plurime e anche recenti denunce per reati analoghi a quello in espiazione certamente precludono la concessione della più ampia misura; e che, tuttavia, il lasso temporale trascorso dall'illecito in espiazione e l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in uno all'entità della pena da espiare inducono a ritenere che la più contenitiva misura della detenzione domiciliare sia idonea alla rieducazione dell'istante ed a fronteggiare il pericolo di recidivanza. A fronte di tali argomentazioni, che, senza trascurare la condotta successiva alla commissione del reato oggetto di condanna in espiazione, muovono proprio dalla stessa e fanno leva sui principi di progressione nel trattamento e di gradualità di accesso ai benefici penitenziari, in linea con l'orientamento consolidato di questa Corte (si veda per tutte Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037), il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra indicati, svolgendo censure che non intaccano la tenuta motivazionale dell'impugnato provvedimento laddove valorizza indici evidentemente ritenuti assorbenti rispetto agli ulteriori elementi offerti dall'istante, quali ostativi alla concessione, allo stato, della misura alternativa alla detenzione più ampia. 4. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2