CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 11383/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3359/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Palmi via [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difendeex lege -controricorrente- avverso DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 991/2021depositata il 09/01/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. con ilprovvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro, decidendo dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter della legge 24 marzo 2001 da Antonella e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n.2790 del 2021 del Consigliere delegato dal Presidente della stessa Corte, dichiarativo della inammissibilità della iniziale domanda d’equo indennizzo per irragionevole durata di un determinato processo, ha affermato che: “il reclamo”(così testualmente, ndr) “presentato il 5 ottobre 2021 … non può essere positivamente valutato [perché] non conteneva alcuna censura nei confronti del decreto n.2790, adottato da questa Corte il 1° settembre 2021 e comunicato per pec il 21 settembre 2021 ma si limitava a riproporre la richiesta già dichiarata inammissibile. Il successivo atto di opposizione irritualmente notificato al Ministero della Giustizia il data 2 novembre 2021 è stato depositato in cancelleria il 28 ottobre 2021 in violazione del termine di 30 giorni contemplato dall’art. 5 ter della legge n.89/2001”; 2. le ricorrenti lamentano violazione dell’art. 5 ter della legge n.89/2001. Nel corpo del motivo viene altresì lamentata la “incongruità” della motivazione del provvedimento impugnato; 3.il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; considerato che: 1.il ricorso è fondato. 1.1. Va ricordato che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Cass.SSUU 8053/2014). Sia le ricorrenti sia il Ministero danno atto di un’unica opposizione avverso il decreto del Consigliere delegato. Le ricorrenti precisano che l’unica opposizione è stata proposta il 5 ottobre 2021. Ebbene, la motivazione del provvedimento impugnato - che è un decreto camerale ex art. 5 ter legge n. 89/2001 e 737 cpc e non certo un’ordinanza, contrariamente a quanto erroneamente indicato dalla Corte d’Appello nell’intestazione - appare oggettivamente incomprensibile laddove menziona inspiegabilmente due atti di opposizione, il primo ( peraltro erroneamente definito come reclamo) presentato il 5 ottobre 2021 - dichiarato non ammissibile perché meramente reiterativo delle argomentazioni svolte nell’originario ricorso- e il secondo depositato il 28 ottobre e notificato -in modo apoditticamente definito “irrituale”- al Ministero il 2 novembre 2021. Si aggiunge che l’affermazione della Corte di Appello per cui la prima opposizione sarebbe inammissibile perché ripropositiva della originaria istanza sottende l’assunto per cui all’opposizione (art. 5 ter l.89/2001) al decreto che ha deciso della domanda di equa riparazione si applicherebbe l’art. 342 c.p.c.: assunto erroneo atteso che l'opposizione non è un autonomo giudizio diimpugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (v. tra molte Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9728 del26/05/2020; Cass. 11865/2020); 2. il ricorso deve essere accolto e il decreto – erroneo in diritto e caratterizzato da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili -va cassato con rinvi o alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione che pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le sp