Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34493/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o di Bari, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il Ministero dell’Economia e Finanze la memoria dell’Avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari, decidendo in seguito alla sentenza della Sezione Quarta della Corte di cassazione n. 37221 del 9 luglio 2024di annullamento con rinvio dell’ordinanza in data 12 marzo 2024 della Corte di appello di Bari, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riparazione da ingiusta detenzione subìta in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani nel procedimento a suo carico per i reati di associazione a delinquere finalizzata alle ricettazioni e al riciclaggio di pezzi di autoricambi.

2. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di essere stato ristretto, in carcere, dall’8 al 12 febbraio 2016 e,agli arresti domiciliari, fino al 15 luglio 2016, e di essere stato assolto con sentenza in data 25 settembre 2020 dal Tribunale di Trani con la formula perché il fatto non sussiste per il reato di associazione a delinquere e con la formula per non aver commesso il fatto per i reati fine di ricettazione e riciclaggio - ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, di cui i primi due per violazione di legge in relazione all’inosservanza del dictum della sentenza rescindente con riferimento all’indagine sulla colpa grave e il terzo per vizio di motivazione sulle spese liquidate in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ripercorre i punti della motivazione della precedente ordinanza di rigetto, già censurati dalla Corte di cassazione, e lamenta che il comportamento extraprocessuale, valorizzato a suo carico nella seconda ordinanza di rigetto, di aver “agitato vistosamente le braccia” in direzione della [OSCURATO:PERSONA], non solo non era certo, ma non era riscontrato, né era certo che egli fosse stato presente al momento dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA]Aprile, che esercitava l’attività di autodemolizione sul terreno di sua moglie, adiacente alla proprietà ove a sua volta esercitava l’attività di autorimessa.

Contesta la decisione nella parte in cui la Corte di appello aveva fondato la colpa grave sul descritto comportamento, deducendo che conosceva personalmente gli occupanti dell’auto e che era edotto delle loro attività illecite per cui aveva cercato di sottrarli al controllo della polizia.

Sostiene che la decisione era assertiva e manifestamente illogica.

3. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha presentato una memoria con cui ha ribadito le ragioni del rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

I primi due motivi sono fattuali e rivalutativi.

La Sezione Quarta, dopo aver richiamato al par. 2 del considerato in diritto i principi di diritto sui rapporti tra la cognizione del giudice del merito e la cognizione del giudice della riparazione, ha censurato la prima ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sulla base di una serie di criticità della motivazione.

Ha osservatoche non potevano definirsi ambigui a) i contatti telefonici avuti con soggetti dediti a furti e ricettazioni perché nel processo era stato definitivamente accertato che non aveva mai utilizzato quell’utenza; b) i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non era stato provato che fosse a conoscenza che il primo era agli arresti domiciliari e il secondo era dedito ai furti e alle ricettazioni ed era stato escluso che fosse stato il trait d’union tra il gruppo degli andriesi e quello dei cerignolani; c) i rapporti con [OSCURATO:PERSONA]Aprile che era conduttore del terreno della moglie, su cui esercitava l’attività di autodemolizione.

Ha poi aggiunto che la vicinanza del terreno ove esercitava l’attività di autorimessa al terreno ove D’Aprile esercitava l’attività di autodemolizione imponeva di chiarire le ragioni per le quali era stata ritenuta colpa ostativa “il consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasporto dei pezzi provenienti dal sezionamento dei veicoli rubati, nel mentre tali pezzi venivano scaricati nell’autodemolizione del D’Aprile”.

Era dunque necessario che si superasse un interrogativo non risolto, ossia la conoscenza o la conoscibilità del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito ai furti, che i pezzi portati all’autodemolizione del D’Aprile provenissero da attività illecita e soprattutto che la [OSCURATO:PERSONA] venisse usata quale “scorta” del furgone sul quale venivano portate le parti meccaniche.

2. La seconda ordinanza ha portato in conto gli argomenti della Corte di cassazione e ha fondato il rigetto su altri fatti, definitivamente accertati nel merito, ciò che è consentito perché il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03).

In particolare, la Corte di appello ha valorizzato a carico del [OSCURATO:PERSONA] che era presente al momento del controllo della polizia il 19 maggio 2019 presso l’autodemolizione del D’Aprile; che, in quella circostanza, aveva fatto segno agli occupanti della [OSCURATO:PERSONA], condotta dal [OSCURATO:PERSONA] (per cui si era proceduto separatamente), di non avvicinarsi, onde consentire loro di sottrarsi al controllodi polizia; che dopo dieci giorni, nonostante l’arresto del D’Aprile, aveva accolto quella stessa [OSCURATO:PERSONA] nella sua autorimessa, dimostrando continuità relazionale con i soggetti coinvolti nelle ricettazioni e nei riciclaggi del D’Aprile.

Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica parte della motivazione, genericamente lamentando l’assertività della stessa,ricordando che la sua presenza nei pressi dell’autodemolizione del D’Aprile era già stata reputata non significativa dalla Corte di cassazione in ragione dei rapporti di vicinato e di locazione, precisando che non si poteva desumere dal suo comportamento extraprocessuale che conoscesse gli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] e le loro attività illecite e che volesse sottrarli al controllodella polizia, e concludendo che non integravala colpa ostativa l’aver fatto stazionare la [OSCURATO:PERSONA] nel suo autoparco in assenza della prova della conoscenza dell’attività illecita dei suoi occupanti e del fatto che utilizzassero quel veicolo come scorta al furgone su cui venivano trasportate le parti meccaniche oggetto di furto.

Sennonché il ricorrente non si è avveduto che la Corte di appello non ha ripetuto l’argomento della frequentazione ambigua, ma ha piuttosto focalizzato la sua attenzione sul suo animato movimento delle braccia per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] si avvicinasse all’autorimessa ove erano in corso i controlli che poi avrebbero portato all’arresto del D’Aprile.

La condotta è pacifica.

La Corte di appello ha affermato che tale circostanza non era stata esclusa dalla sentenza di merito che, peraltro, si era limitata a una descrizione sintetica delle testimonianze rese in dibattimento che non avevano investito molti dei fatti esaminati nel giudizio cautelare.

A ogni buon conto, tale circostanza non è contestata nemmeno dal ricorrente che si è limitato a censurare invece le successive deduzioni, ritenendole congetturali.

A suo avviso, il comportamento della segnalazione della presenza della polizia non era significante in assenza della prova della conoscenza degli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] e della consapevolezza dei loro traffici illeciti.

Non confuta, però, il ricorrente il punto specifico dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che conosceva perfettamente gli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] che era stata vista dagli operanti di polizia giudiziaria stazionare nel suo autoparco dopo qualche giorno dall’arresto del D’Aprile, il che consentiva di attribuire un significato logico al comportamento, altrimenti anomalo, di essersi sbracciato vistosamente per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse controllata.

La Corte di appello ha inoltre precisato che la funzione di scorta della [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata incidentalmente in altro procedimento e tale punto non è stato specificamente contestato dal ricorrente.

Va ribadito sul punto che il controllo di legittimità sulla motivazione si arresta alla manifesta illogicità e contraddittorietà e che, nel caso di specie, la colpa grave desumibile dall’indicato comportamento extraprocessuale è argomentata logicamente.E’ pacifico in giurisprudenza che precludano l’indennizzo tutte quelle condotte dolose o gravemente colpose che, secondo il parametro dell' "id quodplerumque accidit ", siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637 – 01) ma, d’altra parte, a fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione è particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi(Sez.

U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato a carico del [OSCURATO:PERSONA] dei fatti contenuti nell’ordinanza del G.i.p., non oggetto della censura del Giudice rescindente, né utilizzati dal Tribunale ai fini dell’assoluzione del merito, decisivi ai fini dell’integrazione della colpa grave del richiedente, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.

Il comportamento extraprocessuale del [OSCURATO:PERSONA] ha ingenerato, infatti, tenuto conto della situazione specifica – controllo in corso della polizia giudiziaria che aveva dato esito positivo e aveva portato all’arresto in flagranza del D’Aprile - la falsa apparenza della ricorrenza dei delitti contestati, sulla base dell’apprezzamento ex ante del compendio probatorio e sulla base del ragionamento logico seguito dai Giudici, non disarticolato dal ricorrente, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, (tra le più recenti, Sez. 4 , n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01).

3. Il terzo motivo sulla regolazione delle spese nel giudizio innanzi alla Corte di appello è inconsistente.

Invero, la Corte territoriale ha sottolineato come il Ministero abbia contestato la pretesa del ricorrente “sin dal primo giudizio, costituendosi poi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, e nel presente giudizio di rinvio con la memoria datata 29.1.2025, così ottenendo, con la presente decisione, l’accoglimento delle ragioni di opposizione”.

Nel prosieguo della motivazione, ha evidenziato come, nel caso in cui l’amministrazione si costituisca e svolga “una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico del soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate”.

Pertanto, correttamente la Corte di appello ha statuito che, nel caso in esame, la liquidazione segue la soccombenza “per effetto della richiesta dell’Avvocatura di rigetto della pretesa, ed è compiuta in dispositivo per entrambi i gradi di merito e per il grado di legittimità sulla scorta dei parametri di valore”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di Bari, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il Ministero dell’Economia e Finanze la memoria dell’Avvocato dello Stato, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Conordinanza in data 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari, decidendo in seguito alla sentenza della Sezione Quarta della Corte di cassazione n. 37221 del 9 luglio 2024di annullamento con rinvio dell’ordinanza in data 12 marzo 2024 della Corte di appello di Bari, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riparazione da ingiusta detenzione subìta in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani nel procedimento a suo carico per i reati di associazione a delinquere finalizzata alle ricettazioni e al riciclaggio di pezzi di autoricambi. 2. [OSCURATO:PERSONA] - premesso di essere stato ristretto, in carcere, dall’8 al 12 febbraio 2016 e,agli arresti domiciliari, fino al 15 luglio 2016, e di essere stato assolto con sentenza in data 25 settembre 2020 dal Tribunale di Trani con la formula perché il fatto non sussiste per il reato di associazione a delinquere e con la formula per non aver commesso il fatto per i reati fine di ricettazione e riciclaggio - ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, di cui i primi due per violazione di legge in relazione all’inosservanza del dictum della sentenza rescindente con riferimento all’indagine sulla colpa grave e il terzo per vizio di motivazione sulle spese liquidate in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ripercorre i punti della motivazione della precedente ordinanza di rigetto, già censurati dalla Corte di cassazione, e lamenta che il comportamento extraprocessuale, valorizzato a suo carico nella seconda ordinanza di rigetto, di aver “agitato vistosamente le braccia” in direzione della [OSCURATO:PERSONA], non solo non era certo, ma non era riscontrato, né era certo che egli fosse stato presente al momento dell’arresto di [OSCURATO:PERSONA]Aprile, che esercitava l’attività di autodemolizione sul terreno di sua moglie, adiacente alla proprietà ove a sua volta esercitava l’attività di autorimessa. Contesta la decisione nella parte in cui la Corte di appello aveva fondato la colpa grave sul descritto comportamento, deducendo che conosceva personalmente gli occupanti dell’auto e che era edotto delle loro attività illecite per cui aveva cercato di sottrarli al controllo della polizia. Sostiene che la decisione era assertiva e manifestamente illogica. 3. Il Ministero dell’Economia e Finanze ha presentato una memoria con cui ha ribadito le ragioni del rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. I primi due motivi sono fattuali e rivalutativi. La Sezione Quarta, dopo aver richiamato al par. 2 del considerato in diritto i principi di diritto sui rapporti tra la cognizione del giudice del merito e la cognizione del giudice della riparazione, ha censurato la prima ordinanza di rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzione sulla base di una serie di criticità della motivazione. Ha osservatoche non potevano definirsi ambigui a) i contatti telefonici avuti con soggetti dediti a furti e ricettazioni perché nel processo era stato definitivamente accertato che non aveva mai utilizzato quell’utenza; b) i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché non era stato provato che fosse a conoscenza che il primo era agli arresti domiciliari e il secondo era dedito ai furti e alle ricettazioni ed era stato escluso che fosse stato il trait d’union tra il gruppo degli andriesi e quello dei cerignolani; c) i rapporti con [OSCURATO:PERSONA]Aprile che era conduttore del terreno della moglie, su cui esercitava l’attività di autodemolizione. Ha poi aggiunto che la vicinanza del terreno ove esercitava l’attività di autorimessa al terreno ove D’Aprile esercitava l’attività di autodemolizione imponeva di chiarire le ragioni per le quali era stata ritenuta colpa ostativa “il consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasporto dei pezzi provenienti dal sezionamento dei veicoli rubati, nel mentre tali pezzi venivano scaricati nell’autodemolizione del D’Aprile”. Era dunque necessario che si superasse un interrogativo non risolto, ossia la conoscenza o la conoscibilità del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] fosse dedito ai furti, che i pezzi portati all’autodemolizione del D’Aprile provenissero da attività illecita e soprattutto che la [OSCURATO:PERSONA] venisse usata quale “scorta” del furgone sul quale venivano portate le parti meccaniche. 2. La seconda ordinanza ha portato in conto gli argomenti della Corte di cassazione e ha fondato il rigetto su altri fatti, definitivamente accertati nel merito, ciò che è consentito perché il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03). In particolare, la Corte di appello ha valorizzato a carico del [OSCURATO:PERSONA] che era presente al momento del controllo della polizia il 19 maggio 2019 presso l’autodemolizione del D’Aprile; che, in quella circostanza, aveva fatto segno agli occupanti della [OSCURATO:PERSONA], condotta dal [OSCURATO:PERSONA] (per cui si era proceduto separatamente), di non avvicinarsi, onde consentire loro di sottrarsi al controllodi polizia; che dopo dieci giorni, nonostante l’arresto del D’Aprile, aveva accolto quella stessa [OSCURATO:PERSONA] nella sua autorimessa, dimostrando continuità relazionale con i soggetti coinvolti nelle ricettazioni e nei riciclaggi del D’Aprile. Il ricorrente non si è confrontato con tale specifica parte della motivazione, genericamente lamentando l’assertività della stessa,ricordando che la sua presenza nei pressi dell’autodemolizione del D’Aprile era già stata reputata non significativa dalla Corte di cassazione in ragione dei rapporti di vicinato e di locazione, precisando che non si poteva desumere dal suo comportamento extraprocessuale che conoscesse gli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] e le loro attività illecite e che volesse sottrarli al controllodella polizia, e concludendo che non integravala colpa ostativa l’aver fatto stazionare la [OSCURATO:PERSONA] nel suo autoparco in assenza della prova della conoscenza dell’attività illecita dei suoi occupanti e del fatto che utilizzassero quel veicolo come scorta al furgone su cui venivano trasportate le parti meccaniche oggetto di furto. Sennonché il ricorrente non si è avveduto che la Corte di appello non ha ripetuto l’argomento della frequentazione ambigua, ma ha piuttosto focalizzato la sua attenzione sul suo animato movimento delle braccia per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] si avvicinasse all’autorimessa ove erano in corso i controlli che poi avrebbero portato all’arresto del D’Aprile. La condotta è pacifica. La Corte di appello ha affermato che tale circostanza non era stata esclusa dalla sentenza di merito che, peraltro, si era limitata a una descrizione sintetica delle testimonianze rese in dibattimento che non avevano investito molti dei fatti esaminati nel giudizio cautelare. A ogni buon conto, tale circostanza non è contestata nemmeno dal ricorrente che si è limitato a censurare invece le successive deduzioni, ritenendole congetturali. A suo avviso, il comportamento della segnalazione della presenza della polizia non era significante in assenza della prova della conoscenza degli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] e della consapevolezza dei loro traffici illeciti. Non confuta, però, il ricorrente il punto specifico dell’ordinanza impugnata ove si dà atto che conosceva perfettamente gli occupanti della [OSCURATO:PERSONA] che era stata vista dagli operanti di polizia giudiziaria stazionare nel suo autoparco dopo qualche giorno dall’arresto del D’Aprile, il che consentiva di attribuire un significato logico al comportamento, altrimenti anomalo, di essersi sbracciato vistosamente per evitare che la [OSCURATO:PERSONA] fosse controllata. La Corte di appello ha inoltre precisato che la funzione di scorta della [OSCURATO:PERSONA] era stata accertata incidentalmente in altro procedimento e tale punto non è stato specificamente contestato dal ricorrente. Va ribadito sul punto che il controllo di legittimità sulla motivazione si arresta alla manifesta illogicità e contraddittorietà e che, nel caso di specie, la colpa grave desumibile dall’indicato comportamento extraprocessuale è argomentata logicamente.E’ pacifico in giurisprudenza che precludano l’indennizzo tutte quelle condotte dolose o gravemente colpose che, secondo il parametro dell' "id quodplerumque accidit ", siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637 – 01) ma, d’altra parte, a fini delle verifiche di pertinenza del giudice della riparazione è particolarmente importante appurare se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura custodiale sia avvenuto (vuoi nel procedimento cautelare vuoi nel procedimento di merito) sulla base degli stessi precisi elementi che aveva a disposizione il giudice del provvedimento della cautela, o alla stregua di un materiale contrassegnato da diversità (purché rilevante ai fini della decisione) rispetto ad essi, posto che la problematica della condotta sinergica viene praticamente in rilievo solo nel secondo e non anche nel primo dei suddetti casi(Sez. U., n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663-01). Nel caso in esame, la Corte di appello ha valorizzato a carico del [OSCURATO:PERSONA] dei fatti contenuti nell’ordinanza del G.i.p., non oggetto della censura del Giudice rescindente, né utilizzati dal Tribunale ai fini dell’assoluzione del merito, decisivi ai fini dell’integrazione della colpa grave del richiedente, ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Il comportamento extraprocessuale del [OSCURATO:PERSONA] ha ingenerato, infatti, tenuto conto della situazione specifica – controllo in corso della polizia giudiziaria che aveva dato esito positivo e aveva portato all’arresto in flagranza del D’Aprile - la falsa apparenza della ricorrenza dei delitti contestati, sulla base dell’apprezzamento ex ante del compendio probatorio e sulla base del ragionamento logico seguito dai Giudici, non disarticolato dal ricorrente, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente, (tra le più recenti, Sez. 4 , n. 39726 del 27/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285069 – 01). 3. Il terzo motivo sulla regolazione delle spese nel giudizio innanzi alla Corte di appello è inconsistente. Invero, la Corte territoriale ha sottolineato come il Ministero abbia contestato la pretesa del ricorrente “sin dal primo giudizio, costituendosi poi nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, e nel presente giudizio di rinvio con la memoria datata 29.1.2025, così ottenendo, con la presente decisione, l’accoglimento delle ragioni di opposizione”. Nel prosieguo della motivazione, ha evidenziato come, nel caso in cui l’amministrazione si costituisca e svolga “una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell’istante, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico del soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate”. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha statuito che, nel caso in esame, la liquidazione segue la soccombenza “per effetto della richiesta dell’Avvocatura di rigetto della pretesa, ed è compiuta in dispositivo per entrambi i gradi di merito e per il grado di legittimità sulla scorta dei parametri di valore”. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 34493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris