CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 23627/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28753-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato nella cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1353/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 20/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] invocando la riduzione del prezzo di acquisto di un immobile, oggetto di compravendita tra le parti, ed il risarcimento del danno derivante dalla circostanza che nella compravendita era stato incluso una corte esterna in effetti non rientrante nella proprietà dei venditori. Nella resistenza di questi ultimi la domanda veniva accolta con sentenza n. 987/2016, in seguito riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1353/2021, oggetto della presente impugnazione, con la quale veniva rigettata la domanda proposta in prime cure dallo Stanzione. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimit à dell’adunanza camerale. Con la memoria, ha anche prodotto una serie di documenti. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] invocando la riduzione del prezzo di acquisto di un immobile, oggetto di compravendita tra le parti, ed il risarcimento del danno derivante dalla circostanza che nella compravendita era stato incluso una corte esterna in effetti non rientrante nella proprietà dei venditori. Nella resistenza di questi ultimi la domanda veniva accolta con sentenza n. 987/2016, in seguito riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 1353/2021, oggetto della presente impugnazione, con la quale veniva rigettata la domanda proposta in prime cure dallo Stanzione. Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione affidandosi a sei motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con il primo ed il terzo motivo, suscettibili di esame congiunto, il ricorrente lamenta, rispettivamente: la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte di Appello avrebbe deciso la controversia sulla base di una circostanza –l’appartenenza della corte oggetto di causa alla proprietà dei venditori–mai dedotta da questi ultimi nel corso del giudizio; la violazione dell’art. 101 c.p.c. perché il giudice di merito avrebbe reso una cd. “decisione a sorpresa”. La censura è infondata, posto che i convenuti, resistendo alla domanda, ne avevano negato i presupposti, affermando in tal modo, per ragioni di necessaria consequenzialità logica, di aver legittimamente venduto allo Stanzione la corte di cui si discute. L’argomento della proprietà dello spazio esterno, dunque, rappresentava sin dal primo motivo l’oggetto del contendere, ragion per cui non si configura né violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo il giudice deciso nei limiti della questione devoluta alla sua cognizione, né tantomeno dell’art.101 c.p.c., poiché la causa non è stata decisa sulla base di una questione rilevata d’ufficio non preventivamente sottoposta al contraddittorio tra le parti costituite. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. perché la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto che ambo le parti erano consapevoli, al momento dell’atto, che la corte fosse di proprietà del Comune di Pagani. La censura è inammissibile, poiché la Corte distrettuale, con articolata motivazione, ricostruisce lo stato dei luoghi, affermando che lo spazio oggetto di causa era fisicamente diviso in due porzioni, delimitate da un muro, una delle quali di proprietà Cascone (venditrice) e l’altra invece del Comune di Pagani (cfr. pag. 5 della sentenza); su tali presupposti in fatto, il giudice di appello ha ritenuto che lo spazio esterno indicato nella compravendita intercorsa tra le parti fosse soltanto il primo, effettivamente rientrante nella proprietà dei venditori, e dunque ha escluso i presupposti per il rimedio di cui all’art. 1480 c.c. Rispetto a tale apprezzamento di fatto, la censura si risolve in una istanza di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del25/10/2013, Rv. 627790). Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia il travisamento della prova. La censura è inammissibile, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesitutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. del 13/06/2014,Rv. 631330). Con il quinto motivo, il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello, nel passaggio in cui essa ha ritenuto improduttiva di effetti la dichiarazione di scienza dei venditori, secondo cui la corte oggetto di causa era compresa nella loro proprietà. La censura è infondata, poiché la sussistenza, o meno, dei presupposti per il rimedio invocato dallo Stanzione va risolta sulla base del titolo di provenienza, e non sulle dichiarazioni rese dalle parti in atto di vendita. Sotto tale profilo, peraltro, una volta accertato, all’esito del giudizio di fatto devoluto al giudice di merito, che l’area esterna indicata in atto di compravendita era solo quella effettivamente di proprietà dei venditori, la loro dichiarazione circa il fatto che detto spazio appartenesse a loro diviene dunque ininfluente ai fini della decisione. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.2697 c.c. perché la Corte di Appello non avrebbe esaminato la documentazione tecnica allegata agli atti del giudizio. Anche questa censura, che ri risolve in una richiesta di riesame delle prove e del merito della controversia, è inammissibile, per gli stessi motivi indicati in relazione alla seconda e alla quarta doglianza”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. I documenti ad essa acclusi vanno dichiarati inammissibili, non rientrando nel novero di quelli il cui deposito è consentito nelle forme di cui all’art. 372 c.p.c., peraltro -nella specie- neppure osservate, in assenza di notificazione alla parte controricorrente. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte controricorrente. Esse vanno distratte in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari. Nulla, invece, per quella rimasta intimata, in assenza di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell ’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.700, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto