CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Jt k w c£44/d riel 314 U.A.A.A.Sent 911144.«.424 j'A n/Orinat. eti C9144 eit0 CU. dA24,0 d4' attivati 31A/Qmituflisti'l-i` 4 e 44~ [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio italiano di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], al fine di profitto e mediante false attestazioni dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra lo straniero e [OSCURATO:PERSONA] ( capo A) e di tentativo di determinare l'emissione di un permesso di soggiorno a favore di [OSCURATO:PERSONA] fondato su presupposti falsi (capo B), fatti commessi in Milano nell'ottobre 2012. Con sentenza pronunciata in data 10 dicembre 2018 dal Tribunale di Milano veniva dichiarata la penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ascritti, qualificato il capo B ai sensi dell'art. 483 cod. pen., con condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro cinquemila di ammenda, con la sospensione condizionale della pena. Con sentenza pronunciata in data 31 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato denuncia nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentando di aver a questi corrisposto la somma di C 7.000 per ottenere un permesso di soggiorno. Era stato documentato che [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato domanda, ideologicamente falsa, di emersione del rapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA]. Il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di essere stato presente ad incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aventi ad oggetto proprio la pratica per ottenere il permesso di soggiorno. 2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 512 cod. proc. pen. con riguardo all'acquisizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese, nelle indagini preliminari, da Otay. La condanna era stata fondata sulle dichiarazioni di Otay e Mahjoub, ritenute attendibili solo perché si davano reciproco riscontro. Il pubblico ministero non aveva dato prova delle ricerche del teste effettuate al fine della citazione a dibattimento, e per di più la irreperibilità del teste era prevedibile sin dalle indagini preliminari trattandosi di extracomunitario irregolare sul territorio nazionale. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza.La sentenza di appello non aveva considerato le doglianze proposte con l'atto di appello, laddove, in particolare, si era evidenziato che non era stato provato che le domande di emersione presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero state respinte per la insussistenza del rapporto di lavoro, e, d'altra parte, nemmeno [OSCURATO:PERSONA] e il teste Majhoub avevano negato che il rapporto di lavoro fosse effettivamente in corso. Quanto al coimputato [OSCURATO:PERSONA], questi si era limitato a lamentarsi di aver dovuto versare i contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro. In ordine al teste Majhoub era stata rilevata la sua non attendibilità nella parte in cui aveva riferito di quanto riferito da altri, essendo il teste, all'epoca, non in grado né di parlare né di comprendere la lingua italiana. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena. 3. Procedendo alla trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. Il primo motivo denuncia la inutilizzabilità, per violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni testimoniali rese da [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è articolato genericamente. La giurisprudenza ha precisato che "è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio* indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416), dato che "La sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul "dictum" del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza l'utilizzazione di quella prova, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento" (Sez. Un., n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216249). La sentenza di appello (p.6) ha espressamente non utilizzato la testimonianza Otay, e il motivo, a fronte di motivazione che dichiara che la prova non viene utilizzata, non argomenta in ordine alla decisività di quella testimonianza rispetto al giudizio formulato, con conseguente genericità della dog I ianza 2. Il secondo motivo denuncia difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza per omessa valutazione delle deduzioni critiche proposte in ordine alla sussistenza o meno del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e alla attendibilità del teste Mahjoub. Il motivo non si confronta con la motivazione posta dalla Corte di appello a giustificazione del giudizio, e la doglianza proposta, dunque, risulta generica e manifestamente infondata. Il secondo giudice ha fondato la decisione sulle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver corrisposto la somma di euro 7.000 quale corrispettivo per aver gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarato, falsamente, la sussistenza di rapporto di lavoro subordinato così da consentire al [OSCURATO:PERSONA] il conseguimento di permesso di soggiorno. Tali dichiarazioni sono state riscontrate, quanto al fatto, dalla circostanza che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato la dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e, quanto al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], dalla testimonianza di Mahjoub che aveva assistito a incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di tale motivazione il ricorrente articola la censura motivazionale con riguardo alla fittizietà o meno del rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e alla attendibilità del teste Mahjoub. Quanto al primo punto, le sentenze di merito hanno ritenuto la inesistenza di quel rapporto di lavoro sia per le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di aver corrisposto la somma di C 7.000 proprio per avere la falsa dichiarazione di emersione del rapporto di lavoro, sia perché era risultato che all'epoca [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato più dichiarazioni di emersione di rapporti di lavoro domestici. Il dato, dunque, risulta motivato dalla sentenza di appello. Con riguardo alla testimonianza Mahjoub, la sentenza di appello ha superato il dato critico costituito dalla non conoscenza della lingua italiana valorizzando il racconto del teste nella parte in cui aveva riferito un'esperienza direttamente vissuta, e non quanto appreso da altri.La sentenza di appello, dunque, ha motivato anche con riguardo ai rilievi critici concernenti la testimonianza Mahjoub. 3. Il terzo motivo denuncia difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena. Il motivo è manifestamente infondato. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata l'ha motivato evidenziando la capacità a delinquere desumibile dal fatto di aver profittato di persone in stato di bisogno e dai precedenti a carico. Quanto alla commisurazione della pena, la Corte di appello ha rilevato che la pena inflitta dal primo giudice era contenuta e certamente non eccessiva rispetto alla gravità dei fatti. La sentenza impugnata, dunque, ha specificamente motivato il diniego delle attenuanti generiche ed ha valutato anche la congruità della pena inflitta, rispetto alla quale, peraltro, la difesa non aveva presentato uno specifico motivo di appello. 4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre